Chi soccombe non sempre paga tutto

di Marilisa Bombi

di Marilisa Bombi L'articolo 26 del codice del processo amministrativo stabilisce, al comma 1, la regola secondo cui, Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c. . Il codice, quindi, conferma il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio è soggetta alla stessa disciplina prevista per il processo civile e, in linea generale, in base all'articolo 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. Quando si possono compensare le spese? Tuttavia, in forza dell'articolo 92, comma secondo, del codice, nel testo originario, Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Successivamente, la legge 28 dicembre 2005 n. 263 aveva modificato la disposizione prevedendo che Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti . Infine, il testo attualmente vigente, derivante dalle ulteriori modifiche disposte dalla legge n. 69/2009, stabilisce che Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Vi è quindi una evidente tendenza del legislatore a rendere sempre più stringente la deroga alla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza. Il caso. Nella vicenda presa in esame con la citata decisione, peraltro, trova applicazione il testo normativo intermedio, introdotto dalla legge n. 263/2005, poiché il giudizio di primo grado è stato proposto nel 2006. La disciplina prevista dalla legge n. 69/2009 è applicabile ai soli procedimenti proposti dopo la data della sua entrata in vigore 4 luglio 2009 , in virtù della norma transitoria di cui all'articolo 55. In tale quadro di riferimento, la giurisprudenza ha già chiarito che il giudice di primo grado ha amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi Cons. Stato Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 892 . Pertanto, la pronuncia inerente le spese processuali risulta censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte pienamente vittoriosa. Viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile neppure per difetto di motivazione. Quanto detto vale sia in riferimento alle sentenze di merito che a quelle meramente processuali in cui, infatti, pur sussiste una soccombenza virtuale nei confronti del soggetto che ha agito con un atto poi dichiarato inammissibile o improcedibile. Cons. Stato Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8224 .

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11 marzo - 18 aprile 2011, n. 2345 Presidente Lodi - Relatore Lipari Fatto e diritto La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Dottoressa Patrizia Crisolini Malatesta per l'accesso ai documenti riguardanti alcune procedure selettive bandite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM . L'appellante contesta il solo capo riguardante la condanna alle spese. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. L'appello è infondato. L'articolo 26 del codice del processo amministrativo stabilisce, al comma 1, la regola secondo cui, Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile. Il codice, quindi, conferma il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio è soggetta alla stessa disciplina prevista per il processo civile. In linea generale, in base all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese seguono la soccombenza. Tuttavia, in forza dell'articolo 92, comma secondo, del codice, nel testo originario, Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Successivamente, la legge 28 dicembre 2005 n. 263 aveva modificato la disposizione prevedendo che Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. . Infine, il testo attualmente vigente, derivante dalle ulteriori modifiche disposte dalla legge n. 69/2009, stabilisce che Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Vi è quindi una evidente tendenza del legislatore a rendere sempre più stringente la deroga alla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza. Nella presente vicenda, peraltro, trova applicazione il testo normativo intermedio, introdotto dalla legge n. 263/2005, poiché il giudizio di primo grado è stato proposto nel 2006. La disciplina prevista dalla legge n. 69/2009 è applicabile ai soli procedimenti proposti dopo la data della sua entrata in vigore 4 luglio 2009 , in virtù della norma transitoria di cui all'articolo 55. In tale quadro di riferimento, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che il giudice di primo grado ha amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi Cons. Stato Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 892 . Pertanto, la pronuncia inerente le spese processuali risulta censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte pienamente vittoriosa. Viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile neppure per difetto di motivazione. Quanto detto vale sia in riferimento alle sentenze di merito che a quelle meramente processuali in cui, infatti, pur sussiste una soccombenza virtuale nei confronti del soggetto che ha agito con un atto poi dichiarato inammissibile o improcedibile Cons. Stato Sez. VI, 24-11-2010, n. 8224 . La Sezione non intende mettere in discussione questi consolidati principi. Nel caso di specie, del resto, non emergono circostanze di fatto meritevoli di particolare considerazione. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto. Nulla per le spese. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza . Respinge l'appello. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.