La legittimazione processuale è solo dell'associazione nazionale

di Marilisa Bombi

di Marilisa Bombi L'associazione nazionale ha l'esclusiva sulla legittimazione processuale. A tale proposito la Sezione rileva che è del tutto inconferente se l'appellante, oltre a qualificarsi come articolazione territoriale di un'associazione nazionale, sia anche un ente autonomo e distinto in possesso dei requisiti prescritti. Ciò in quanto il Collegio è dell'avviso che dopo l'entrata in vigore della legge n. 349 del 1986 non vi sia più spazio per il riconoscimento della legittimazione processuale in capo ad associazioni diverse da quelle rientranti nella previsione dell'art. 13 della medesima legge, indipendentemente dalla sussistenza in concreto o meno dei requisiti che la giurisprudenza anteriore richiedeva ai soggetti che si qualificavano esponenziali di interessi diffusi . Per tutelare gli interessi diffusi. A tale proposito, peraltro, va evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato fu elaborato per risolvere il problema della tutela processuale dei ridetti interessi diffusi , per i quali all'epoca non esistevano meccanismi normativi che autorizzassero particolari soggetti a invocare tale tutela. Ma è evidente che, una volta che il legislatore è intervenuto a disciplinare direttamente la materia attraverso la previsione di una speciale legittimazione ex lege, quest'ultima esaurisce l'ambito della tutela processuale riconosciuta dall'ordinamento, escludendo qualsiasi possibilità di ammettere la legittimazione in capo a soggetti ulteriori e diversi da quelli ai quali la legge ha espressamente inteso riferirsi.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15 febbraio - 28 marzo 2011, n. 1876 Presidente Trotta - Relatore Greco Fatto È impugnata la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Legambiente Lombardia Onlus per l'annullamento degli atti relativi al riconoscimento dell'importanza strategica e, successivamente, all'elaborazione del progetto preliminare di due opere infrastrutturali, l'autostrada Brescia-Milano e la Tangenziale Est Esterna di Milano. A sostegno del proprio appello, la parte originaria ricorrente deduce l'erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione in capo ad essa, alla stregua della prevalente giurisprudenza anche di questo Consiglio di Stato conseguentemente, vengono riproposti integralmente i motivi di impugnazione di primo grado, sui quali il T.A.R. non si è pronunciato. Per resistere al ricorso, si sono costituite le Amministrazioni statali in epigrafe meglio indicate, nonché la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia. Si oppongono all'accoglimento dell'appello anche la Società di Progetto Autostrada Diretta Brescia-Milano S.p.a. e la Tangenziali Esterne di Milano S.p.a. realizzatrici dei progetti delle opere per cui è causa , nonché la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a., le quali tutte concludono per la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 15 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione nell'occasione, le parti hanno chiesto la pubblicazione anticipata del dispositivo, ma il Collegio ha ritenuto di disattendere la richiesta, non rientrando la presente controversia in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 119, cod. proc. amm. Diritto Viene all'attenzione della Sezione l'appello proposto da Legambiente Lombardia Onlus avverso la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, i ricorsi dalla stessa proposti per l'annullamento di una pluralità di atti relativi alla dichiarazione di importanza strategica ed alla successiva elaborazione dei progetti preliminari di due opere infrastrutturali Autostrada Brescia-Milano e Tangenziale Est Esterna di Milano . La censurata declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla ritenuta insussistenza della speciale legittimazione ex art. 18 della legge 8 luglio 1986, nr. 349, essendo l'istante soltanto una articolazione territoriale della Associazione Legambiente cui solamente spetta la ridetta legittimazione . Tale statuizione è contestata dalla parte appellante sulla base di un duplice ordine di argomentazioni a la speciale legittimazione prevista dal citato art. 18 della legge nr. 349 del 1986 va riconosciuta non solo alle associazioni di tutela ambientale intese quali soggetti di rilievo nazionali, ma anche alle loro articolazioni territoriali, quanto meno nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - il relativo statuto espressamente conferisca loro la capacità di stare in giudizio b la previsione ex lege della predetta legittimazione speciale non esclude affatto - così come già in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza - che qualsiasi ente rappresentativo di interessi di tutela ambientale possa vedersi riconosciuta la legitimatio ad processum, a condizione che dimostri il proprio concreto radicamento sul territorio di riferimento requisito certamente sussistente in capo all'odierna appellante . L'appello è però infondato. Ed invero, questa Sezione non ignora come ancora oggi si registrino in giurisprudenza oscillazioni in ordine all'estensione della speciale legittimazione di cui all'art. 18 della legge nr. 349 del 1986, non mancando pronunce che la ammettono anche in capo alle articolazioni locali delle associazioni nazionali di tutela ambientale cui essa è riconosciuta. Tuttavia, in questa sede il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'indirizzo ormai largamente prevalente, avallato anche dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo cui la predetta legittimazione, avendo natura eccezionale e discendendo direttamente dalla legge, deve riconoscersi solo alle associazioni nazionali e non anche alle loro articolazioni territoriali, a nulla valendo, per derogare a tale principio, l'eventuale espressa attribuzione di tale potere di rappresentanza processuale da parte dello statuto, in quanto è evidente che non può essere quest'ultimo a conferire una legittimazione che la legge non ha previsto cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 11 gennaio 2007, nr. 2 Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2010, nr. 1403 id., 19 ottobre 2007, nr. 5453 id., 3 ottobre 2007, nr. 5111 Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, nr. 2151 . Quanto al secondo argomento, invocato dalla appellante in via subordinata, esso si risolve nel sostenere che, anche dopo l'entrata in vigore della richiamata legge nr. 349 del 1986, sarebbero ancora validi i principi enunciati dalla precedente giurisprudenza ai fini del riconoscimento della legittimazione processuale agli enti esponenziali dei c.d. interessi diffusi , e pertanto questa sarebbe da ammettersi in capo a qualunque soggetto associativo il quale dimostri in giudizio la sussistenza in concreto di una struttura sufficientemente estesa e radicata e di una continua attività rivolta alla tutela dell'ambiente cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 19 ottobre 1979, nr. 24 in sostanza, oggi mentre per le associazioni di cui all'art. 13 della legge nr. 349 del 1986 la legittimazione discenderebbe direttamente dalla legge, ciò tuttavia non escluderebbe che anche qualsiasi altro ente possa essere legittimato, essendo però tenuto a dimostrare i requisiti suindicati. Sul punto, appaiono effettivamente condivisibili le critiche di parte appellante alla sentenza di primo grado, laddove è stata negata la legittimazione anche su questo particolare versante assumendo che sulla base di un concreto bilanciamento l'interesse nazionale delle opere per cui è causa sarebbe tale da escludere l'interesse a impugnare di un'associazione a dimensione esclusivamente regionale al contrario, è di tutta evidenza che un problema di bilanciamento di interessi in subiecta materia può porsi solo in sede di amministrazione attiva, ovvero al fine di verificare in sede giurisdizionale la corretta valutazione delle esigenze di tutela ambientale, ma non può riguardare anche la fase dell'accertamento della legittimazione ad causam che o c'è o non c'è . Molto più semplicemente, la Sezione è dell'avviso che - contrariamente a quanto assunto da parte appellante - dopo l'entrata in vigore della legge nr. 349 del 1986 non vi sia più spazio per il riconoscimento della legittimazione processuale in capo ad associazioni diverse da quelle rientranti nella previsione dell'art. 13 della medesima legge, indipendentemente dalla sussistenza in concreto o meno dei requisiti che la giurisprudenza anteriore richiedeva ai soggetti che si qualificavano esponenziali di interessi diffusi . Ed invero, l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato fu elaborato per risolvere il problema della tutela processuale dei ridetti interessi diffusi , per i quali all'epoca non esistevano meccanismi normativi che autorizzassero particolari soggetti a invocare tale tutela ma è evidente che, una volta che il legislatore è intervenuto a disciplinare direttamente la materia attraverso la previsione di una speciale legittimazione ex lege, quest'ultima esaurisce l'ambito della tutela processuale riconosciuta dall'ordinamento, escludendo qualsiasi possibilità di ammettere la legittimazione in capo a soggetti ulteriori e diversi da quelli ai quali la legge ha espressamente inteso riferirsi. Ne consegue che del tutto inconferente è la questione - su cui nella fattispecie vi è contrasto tra le parti - se l'odierna appellante, oltre a qualificarsi come articolazione territoriale di un'associazione nazionale, sia anche un ente autonomo e distinto in possesso dei requisiti suindicati. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, va confermata la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi introduttivi con assorbimento di ogni ulteriore questione e integrale reiezione dell'appello. L'esistenza di giurisprudenza ancora oscillante sulla questione in diritto esaminata giustifica comunque l'integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.