Tra indire un nuovo concorso e scorrere la graduatoria c'è di mezzo la motivazione

di Marilisa Bombi

di Marilisa Bombi L'amministrazione, di norma, non è libera di scegliere tra indizione di un nuovo concorso e scorrimento della graduatoria. Ma se lo fa deve motivare adeguatamente il provvedimento. La fattispecie. Il ricorrente, nel caso all'esame della Sezione, era risultato idoneo 9° posto nella graduatoria del concorso pubblico per n. 6 posti di Dirigente Amministrativo, indetto dall'A.S.L Dopo l'approvazione formale, la suddetta graduatoria era stata immediatamente utilizzata, mediante scorrimento, per coprire un posto di dirigente amministrativo rimasto scoperto a seguito di rinunzia all'assunzione del primo classificato del concorso con assunzione del candidato classificatosi al settimo posto. Immediatamente dopo l'assunzione, altri due vincitori dello stesso concorso hanno rinunciato, lasciando, quindi, scoperti due posti, ma l'amministrazione, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace, ha dapprima emanato un avviso di mobilità per n. 5 posti di dirigente amministrativo e successivamente indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 7 posti di dirigente amministrativo, in forza di delibera del Direttore Generale, con bando successivamente pubblicato. Per due dei posti banditi con il nuovo concorso si trattava dei medesimi posti, oggetto della graduatoria in corso di validità, a cui l'amministrazione aveva appena attinto per sostituire il primo rinunciatario. La scelta di procedere per tali due posti al nuovo concorso non ha trovato alcuna ragionevole giustificazione e si pone in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria e il minimo lasso temporale trascorso tra le assunzioni e la rinuncia di due vincitori. Con lo scorrimento gli idonei non vincitori sono chiamati a coprire posti vacanti. E' noto che attraverso lo scorrimento della graduatoria le amministrazioni possono attingere dall'elenco di idonei non vincitori di graduatorie ancora valide per coprire posti, resisi disponibili dopo l'espletamento del concorso, evitando in questo modo di dover bandire un nuovo concorso. Secondo parte della giurisprudenza amministrativa si tratterebbe di una facoltà dell'amministrazione, che potrebbe anche decidere di bandire un nuovo concorso Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2005, n. 5637 , mentre per la giurisprudenza civile gli idonei di una graduatoria in corso di validità avrebbero un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione nel caso in cui l'amministrazione decida di coprire il posto vacante la discrezionalità sarebbe limitata alla decisione di coprire il posto, che, una volta presa, dovrebbe necessariamente condurre ad utilizzare lo strumento dello scorrimento della graduatoria Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2003 n. 14529 . La P.A. deve spiegare perché indice un nuovo concorso, senza procedere allo scorrimento della graduatoria? Anche di recente la giurisprudenza amministrativa si è divisa tra la tesi della non necessità della motivazione della indizione di una nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento di una precedente graduatoria ancora efficace Consiglio di stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7243 e l'opposto orientamento, secondo cui quando l'amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, ritenga di procedere a nuove assunzioni, essa, in ossequio al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., è tenuta a utilizzare la graduatoria ancora efficace, non potendo indire un nuovo concorso, a meno che non ricorrano particolari ragioni, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del bando Consiglio di stato, sez. VI, 19 febbraio 2010, n. 668 .