Autovelox fissi: vanno spostati i box troppo vicini agli incroci

di Stefano Manzelli

di Stefano Manzelli Gli strumenti elettronici per il controllo automatico della velocità possono essere collocati solo ad una debita distanza dagli incroci stradali anche se l'autorizzazione del prefetto abilita in generale il tratto di strada alla verifica remota della più comune infrazione automobilistica. Lo ha ribadito il ministero dei trasporti con il parere n. 108 del 13 gennaio 2011 indirizzato ad un comune della provincia di Firenze. Spenti gli autovelox fuori dalle città e vicini agli incontri. Con la divulgazione della circolare del ministero dell'interno n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010, molti enti locali hanno già provveduto a spegnere la quasi totalità degli impianti autovelox posizionati in alloggi automatizzati attivi fuori centro abitato e distanti meno di 1 km da un incrocio. Questo perché nonostante l'autorizzazione del prefetto possa abilitare l'uso fuori città di postazioni remote il ministero dell'interno a capodanno ha dettato una nuova regola generale. Non basta più che il controllo fuori centro abitato sia attivato dopo almeno 1 km dall'inizio del limite. Richiesti ulteriori chiarimenti in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale. In caso di presenza di intersezioni tra il cartello e l'autovelox la distanza minima di 1 km deve ricalcolarsi a partire dall'ultimo incrocio per permettere a tutti gli utenti di prepararsi al controllo. E questo mette praticamente fuori gioco quasi tutte le postazioni in precedenza autorizzate. Per ottenere ulteriori ragguagli operativi un comune ha richiesto chiarimenti al ministero dei trasporti. La legge n. 120/2010, specifica la nota di gennaio, rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 1992. Il decreto in questione non è ancora stato emanato e quindi rimangono operative le previgenti disposizioni salvo quanto riportato dal paragrafo 20 della circolare del ministero dell'interno prot. 300/A/11310/10/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 in relazione alla collocazione dei rilevatori delle violazioni alla distanza di 1 km dall'inizio del limite. L'alternativa operativa alle postazioni dubbie. Se nel tratto che precede il controllo sono posizionati incroci però questa distanza deve essere ricalcolata. In pratica se la postazione autovelox regolarmente autorizzata dal prefetto fuori centro abitato gravita in prossimità di una intersezione l'uso dell'impianto in modalità automatica non è più legittimo. Ma il ministero dei trasporti offre comunque un'alternativa operativa. Le postazioni dubbie potranno essere utilizzate con la presenza costante degli organi di polizia stradale. E' evidente che questa interpretazione salva tutti gli impianti di controllo elettronico posizionati nelle tratte autostradali e di grande percorrenza e mette fuori gioco la quasi generalità degli altri sistemi in dotazioni alle forze di polizia locale. Di fatto, quello che non è riuscito a fare il legislatore questa estate con la riforma del codice della strada è stato portato a segno dal Viminale con una semplice e discutibile circolare ministeriale.