No al permesso di soggiorno al minore non accompagnato se non c'è un progetto di integrazione

Il minore non accompagnato non può avere il permesso di soggiorno se manca un progetto di integrazione sociale. lo ha chiarito il tar campania con sentenza n. 27535 del 16 dicembre 2010

Il minore non accompagnato non può avere il permesso di soggiorno se manca un progetto di integrazione sociale. lo ha chiarito il tar campania con sentenza n. 27535 del 16 dicembre 2010. Permesso di soggiorno negato ed espulsione. Nel caso in questione un ragazzo originario del Bangladesh ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo di Napoli a seguito del respingimento della richiesta di permesso di soggiorno. Il giovane, nato il 15 maggio 1991 ed entrato clandestinamente nel territorio italiano nel dicembre del 2008 era stato espulso dal Prefetto di Gorizia, provvedimento successivamente annullato dal giudice di pace. Nel settembre 2009 il giovane ripresentava presso la Questura di Napoli richiesta di permesso di soggiorno. L' autorità partenopea respingeva tale richiesta ricordando che il ragazzo era entrato in Italia sprovvisto di un valido titolo d'ingresso, rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche italiane nello stato di appartenenza . Rigetto dell'istanza. I giudici di merito hanno respinto il ricorso del giovane bengalese. Il Tribunale amministrativo ha ribadito che i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'art. 28, d.p.r. n. 394 del 199 trovano fondamento esclusivo nello stato di minore età dei destinatari circostanza questa destinata ad esaurire i suoi effetti con il decorso del tempo e con il raggiungimento della maggiore età . I giudici hanno inoltre ricordato che la fattispecie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998. Fra le condizioni per il rilascio del permesso al cittadino straniero di minore età non accompagnato, vi è la permanenza sul territorio nazionale da non meno di tre anni e l'ammissione per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato. I giudici hanno così affermato che non può ottenere il permesso di soggiorno il minore non accompagnato che non sia sottoposto a tutela o affidamento e che manchi di un progetto di integrazione sociale o civile.

Tar Campania - sez. VI - sentenza 16 dicembre 2010, n. 27535 Presidente Conti - Relatore Cicchese Sul ricorso numero di registro generale 738 del 2010, proposto da rappresentato e difeso dall'avv. T. P., domiciliato ex lege in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. contro Il Ministero dell'Interno Dipartimento, in persona del Ministro p.t., la Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale, alla via Diaz, 11, domiciliano ex lege per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno n. emesso dal Questore di Napoli in data 24.11.2009 e notificato al ricorrente in data 24.11.2009, presso l'Ufficio Immigrazione di Napoli di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli Viste le memorie difensive Visti tutti gli atti della causa Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in esame, con il quale la Questura di Napoli ha respinto la sua istanza di concessione di permesso di soggiorno. Avverso il provvedimento impugnato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Le amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto la reiezione del gravame. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2010 l'stanza di sospensione cautelativa è stata accolta ai fini del riesame. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso, ad un più approfondito esame, proprio della presente fase di merito, si rileva infondato. Il ricorrente, cittadino del Bangladesh nato il 1991, è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato italiano nel dicembre 2008. Fermato dalle forze di Polizia, veniva espulso con provvedimento del Prefetto d Gorizia. Tale ultimo provvedimento veniva annullato, con sentenza del 7 aprile 2009, dal Giudice di Pace di Gorizia, il quale, rilevata la minore età dell'istante al momento della provvedimento espulsivo dedotta da un documento di identità allegato al ricorso avverso l'espulsione e depositato nella cancelleria del giudice il 26/2/2009 , ne rilevava la illegittimità ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a del d.lgs. 286/98. Il 10 settembre 2009 il ricorrente presentava richiesta di permesso di soggiorno alla Questura di Napoli, che, in data 24 novembre 2009 lo respingeva in considerazione del fatto che il cittadino straniero era entrato in Italia sprovvisto di un valido titolo d'ingresso, rilasciato dalle competenti Autorità Diplomatiche italiane nello Stato di appartenenza . La fattispecie deve essere ricondotta alla sfera di operatività dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998, il quale, ai commi 1, 1 bis e 1 ter, dispone al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati , affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato . La norma, in sostanza, consente che al cittadino extracomunitario entrato in Italia prima del compimento della maggiore età, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, purché ricorrano, alternativamente, alcune condizioni a nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 cfr. art. 32, comma 1 b che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. sentenza interpretativa n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale c qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 art. 32, commi 1-bis e 1-ter . Appare evidente, dalla ricostruzione in fatto sopra riportata, come il ricorrente non rientri in alcuna delle ipotesi individuate dal legislatore. In particolare, nel caso in esame e trattandosi di minore non accompagnato, oltre a mancare l'eventuale provvedimento di sottoposizione a tutela o affidamento, manca anche l'ammissione ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale e civile e manca la permanenza in Italia per un periodo pari almeno a tre anni prima del compimento della maggiore età. La scelta legislativa contenuta nell'art. 32, come già rilevato in giurisprudenza, risponde alla ragionevole logica secondo la quale ai fini della concessione di un permesso di soggiorno ai minori che sono entrati in Italia senza alcun riferimento familiare e quindi nessuna possibilità di affidamento familiare, con conseguente inevitabile inserimento in una qualche idonea struttura, occorre un più lungo periodo di soggiorno nel paese e l'effettiva ammissione ad un progetto di integrazione sociale che tenga luogo, in buona sostanza, di quell'inserimento sociale altrimenti garantito dalla permanenza in un ambiente familiare già inserito nel contesto sociale italiano cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 26 maggio 2008, n. 286 . La diversa interpretazione, fornita in gravame, postula un sostanziale automatismo della concessione del permesso al raggiungimento della maggiore età che il legislatore ha escluso nel corretto e ragionevole esercizio della sua discrezionalità. Va dunque respinto il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha censurato il provvedimento gravato per violazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 286/98, in quanto il titolo legittimante l'ingresso in Italia del ricorrente sarebbe costituito dalla minore età del medesimo, cui la legge ricollega, ai sensi degli articoli 31 del d.lgs. 286/98 e 28 del d.P.R. 394/1999 la concedibilità di un titolo di permesso. Sul punto deve, in primo luogo, rilevarsi come al ricorrente non sia stato, in concreto, concesso alcun titolo di soggiorno per minore età. Deve, inoltre osservarsi, come già rilevato da questo Tribunale, che i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 286 del 1998 minore convivente con genitore straniero affidatario regolarmente soggiornanti o in via residuale dell'art. 28, D.P.R. n. 394 del 1999 straniero minore nei cui confronti vige il divieto di espulsione trovano fondamento esclusivo nello stato di minore età dei destinatari circostanza questa destinata ad esaurire i suoi effetti con il decorso del tempo e con il raggiungimento della maggiore età. Pertanto, ai richiamati titoli di soggiorno va riconosciuta natura transitoria, assolvendo gli stessi esclusivamente la temporanea esigenza di tutela del minore presente sul territorio nazionale, con limitazione nella vigenza allo stato di minore età, senza alcuna previsione di automatici rinnovi per il solo fatto di aver raggiunto la maggiore età cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 dicembre 2006 , n. 10437 . La specialità della disposizione, che in caso di cosiddetta conversione del permesso per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro richiede i già esaminati requisiti di collegamento con il territorio nazionale, consente di respingere la ulteriore censura di violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 per non avere l'amministrazione tenuto conto del sopravvenuto reperimento di una attività lavorativa. Se infatti le vicende sopravvenute al compimento della maggiore età consentissero di per sé, ed in assenza dei presupposti di cui all'art. 32 per la conversione o del procedimento ordinario per l'ingresso in Italia, la concessione di un permesso di soggiorno, si legittimerebbe la concessione del titolo a chiunque, in qualunque modo, ed in violazione di quanto stabilito dalla normativa in materia di regolamentazione dei flussi migratori, abbia fatto ingresso e poi reperito una attività lavorativa. La natura di atto dovuto del provvedimento gravato, infine, consente di respingere le censure di violazione delle garanzie partecipative, articolate con il secondo motivo di doglianza, all'interno del quale è formulata, in maniera sostanzialmente generica e finalizzata alla sola censura della mancata enucleazione della ragioni di diniego nel preavviso di rigetto, la ulteriore doglianza di difetto di motivazione. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-sede di Napoli, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.