Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, beccato a portare cocaina in auto: esclusa l’ipotesi del fatto di lieve entità

Condanna definitiva per un uomo fermato mentre era alla guida della propria vettura e beccato a portar con sé ben 43 grammi di cocaina. Respinta la linea difensiva, mirata a catalogare l’episodio come lieve. Fondamentale il riferimento non solo al quantitativo ma anche al fatto che l’uomo era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti.

Beccato a portare con sé in auto ben 43 grammi di cocaina. Inevitabile la condanna, soprattutto considerando il quantitativo per nulla compatibile con un uso esclusivamente personale. A rendere più grave la condotta, però, è la constatazione che l’uomo fermato era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria proprio per reati in materia di stupefacenti. Cassazione, sentenza n. 23126/21, sez. IV Penale, depositata l’11 giugno . Ricostruito facilmente l’episodio, i Giudici di merito concordano sulla condanna dell’uomo sotto processo per avere illecitamente detenuto, e trasportato all’interno di un’autovettura ‘Mercedes Classe A’, 43 grammi di cocaina . Il difensore dell’uomo non contesta il fatto, ma sostiene sia catalogabile come di lieve entità , anche tenendo presente che la sostanza stupefacente, acquistata in un’unica soluzione con i proventi di una lecita attività lavorativa, era destinata all’esclusivo uso personale . Chiaro il quadro generale l’ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente oggetto del reato, sia dagli altri parametri richiamati dalla legge cioè mezzi, modalità, circostanze dell’azione . In questa vicenda i Giudici di merito hanno correttamente valorizzato il dato ponderale di ben 231 dosi medie giornaliere non singole di cocaina , osservano dalla Cassazione, e ciò sia con riferimento alla capacità economica necessaria per l’acquisto anche in relazione alla purezza, che è oltretutto significativa di contiguità con le fonti primarie di approvvigionamento , sia con riferimento alla bilancina trasportata unitamente alla droga . Infine, preso atto del quantitativo di dosi trasportate , non si può ignorare la circostanza che il fatto è stato commesso mentre l’uomo era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti , chiosano i giudici della Cassazione, respingendo definitivamente, quindi, l’ipotesi difensiva del fatto di lieve entità .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 gennaio – 11 giugno 2021, n. 23126 Presidente Piccialli – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze, parzialmente riformandola in punto di pena, ha confermato la sentenza resa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Arezzo nei confronti di S.A., imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per avere illecitamente detenuto e trasportato all’interno dell’autovettura Mercedes Classe A, grammi 43,03 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina capo a e del delitto di cui all’art. 81 c.p., comma 1 e art. 497-bis c.p., perché essere stato trovato in possesso di due false carte di identità, così come meglio specificato nel capo di imputazione b . 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato che, con unico motivo, lamenta violazione di legge, nonché illogicità della motivazione in relazione al mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione neppure quanto indicato nell’atto di appello, laddove si specificava che la sostanza, acquistata in un’unica soluzione con i proventi di una lecita attività lavorativa, era destinata all’esclusivo uso personale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Con riferimento all’esclusione della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la motivazione, sia pure sintetica, si appalesa adeguata e rispettosa dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione, per i quali l’ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente oggetto del reato, sia dagli altri parametri richiamati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 mezzi, modalità, circostanze dell’azione , con la conseguenza che, quando anche uno soltanto di tali indici risulti negativamente assorbente , diviene trascurabile l’eventuale presenza degli altri ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini del riconoscimento del predetto comma 5 Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 . 3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha operato quella valutazione complessiva, così come postulata dalla giurisprudenza della Suprema Corte Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro, Rv. 274076 , perché ha valorizzato il dato ponderale di ben 231 dosi medie giornaliere non singole di cocaina, sia con riferimento alla capacità economica necessaria per l’acquisto anche in relazione alla purezza, che è oltretutto significativa di contiguità con le fonti primarie di approvvigionamento , sia alla bilancina trasportata unitamente alla droga . Il quantitativo di dosi trasportate insieme alla circostanza che il fatto sia stato commesso mentre l’imputato era sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g. per reati in materia di stupefacenti, ha indotto la Corte territoriale a ritenerlo di non lieve entità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.