Quantitativo minimo e dipendenza da cannabinoidi rendono non punibile il possesso di hashish

Assoluzione parziale per l’uomo beccato a detenere a casa hashish e cocaina. Escluso il reato per il possesso di ‘fumo’. Decisivo il riferimento alla sua dipendenza da cannabinoidi e il quantitativo minimo posseduto.

Beccato a conservare a casa hashish e cocaina. Inevitabile la condanna per detenzione di droga a fini di spaccio . Ma quantitativo ridotto e dipendenza da cannabinoidi sono sufficienti per far cadere l’accusa relativa al possesso di ‘fumo’ Cassazione, sentenza n. 23010/21, sez. VI Penale, depositata il 10 giugno . In appello l’uomo sotto processo vede confermata la condanna emessa dal GUP ma, allo stesso tempo, vede ridotta la pena. Su questo fronte, difatti, i giudici di secondo grado escludono la continuazione fra il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e quello di detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eliminano il relativo aumento di pena. Ciò significa che il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’uomo è fissato in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione , con l’aggiunta poi di 3mila e 333 euro di multa . Per il difensore dell’uomo, però, l’esclusione dell’aumento di pena per la detenzione dell’hashish non è sufficiente, poiché, sostiene, non vi era la prova certa che la specifica sostanza fosse destinata allo spaccio e non invece all’uso personale . Chiara la richiesta del difensore il suo cliente deve ottenere l’assoluzione in relazione alla detenzione dell’hashish . E i Giudici della Cassazione gli danno ragione, richiamando il passaggio in cui la Corte d’Appello ha evidenziato che mancava la prova certa che l’hashish rinvenuto nell’abitazione dell’uomo fosse destinato alla cessione a terze persone . A dare forza all’ipotesi dell’ uso personale , poi, il modesto quantitativo della sostanza , la sua collocazione all’interno della casa , e, infine, la dipendenza dell’uomo da cannabinoidi . Per i Giudici della Cassazione è logica l’assoluzione dell’uomo, una volta preso atto della mancanza di prove certe che l’hashish fosse destinato alla cessione a terze persone .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 marzo – 10 giugno 2021, n. 23010 Presidente Fidelbo – Relazione Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, esclusa la ritenuta continuazione fra il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e quello di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ha eliminato il relativo aumento di pena, residuando a carico di I.G. la pena di anni due, mesi due e venti giorni di reclusione ed Euro 3.333,00 di multa in relazione alla commissione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione I. , a mezzo del difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’aumento di pena per la detenzione dell’hashish. La Corte ha escluso in principalità l’aumento per la continuazione perché non vi era la prova certa che detta sostanza fosse destinata allo spaccio e non invece all’uso personale. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione in relazione alla detenzione dell’hashish. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. La difesa ha inoltrato a mezzo PEC una memoria difensiva con conclusioni scritte. Nell’insistere nei motivi di ricorso, ha evidenziato di avere interesse ad una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste in relazione alla condotta di detenzione di hashish ha sottolineato, altresì che la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare la pena in considerazione della minore gravità complessiva dei fatti e non semplicemente limitarsi ad elidere la parte di pena relativa alla detenzione di hashish. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perrelli ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla detenzione di hashish, dovendo nel resto essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è fondato. La Corte di appello territoriale ha evidenziato in principalità che mancava la prova certa che l’hashish rinvenuto nell’abitazione dell’imputato fosse destinato alla cessione a terzi ciò in considerazione del modesto quantitativo di detta sostanza, della sua diversa collocazione all’interno dell’abitazione, della dipendenza da cannabinoidi di I. . 2.1. Partendo da tale premessa, la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere I. con riferimento alla detenzione di hashish e invece, alla luce della sentenza Sez. U. n, 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv, 274076, si è limitata ad eliminare l’aumento per la continuazione applicato dal giudice di primo grado in relazione alla contestata detenzione di cocaina e hashish riconducibile all’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, all’art. 73, comma 5. 2.2. Mette conto ribadire che la regola di giudizio compendiata nella formula dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio impone al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità Sez. 1, n. 4111 del 24/10/11, Javad, Rv. n. 251507 . 2.3. La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica infatti che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l’irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell’ipotesi alternativa stessa Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. n. 250903 Sez 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. n. 245879 . Obbligo che, nel caso sub iudice, non può dirsi adempiuto dalla Corte d’appello territoriale, la quale, pur avendo riconosciuto la mancanza di prova certa che l’hashish fosse destinato alla cessione a terzi, non ha assolto il ricorrente. 3. Il secondo motivo propone censure non consentite in sede di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche a I. è, infatti, solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 , quali i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. 4. La sentenza deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, limitatamente alla detenzione di hashish il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla detenzione di hashish, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.