Il reato di omicidio stradale è una fattispecie speciale e autonoma rispetto a quella dell'art. 586 c.p.

L’attenuante speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p. nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà non è applicabile al delitto di cui all’art. 586 c.p. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto .

Lo ha stabilito la quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22768/21, depositata in cancelleria il 9 giugno. L’imputato veniva tratto a giudizio per i delitti di cui agli artt. 9 c.d.s., 586 c.p. e 189 c.comma 1 e 7 c.d.s., per aver gareggiato in velocità e per aver cagionato la morte dell’altro conducente il quale, perso il controllo del proprio veicolo, usciva di strada collidendo contro un albero, senza prestare assistenza, allontanandosi dal luogo del sinistro. Il GUP, ritenuta la continuazione, condannava l’imputato alla pena di anni 2 di reclusione, con la sanzione accessoria della revoca della patente e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. All’esito del gravame, la Corte di appello confermava integralmente la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato denunciando - inosservanza o erronea applicazione dell’art. 9- ter c.d.s., non potendosi ritenere configurata la gara in senso tecnico sulla base dei soli elementi indiziari dovuti alla velocità e al fatto che i veicoli fossero appaiati , potendosi invece configurare un semplice sorpasso - inosservanza o erronea applicazione dell’art. 189 c.d.s., visto che dalle risultanze della consulenza tecnica la persona offesa sarebbe morta immediatamente, circostanza inidonea a integrare gli elementi tipici della mancata assistenza per inesistenza dell’oggetto - inosservanza o erronea applicazione dell’art. 589- bis c.p. per mancato riconoscimento dell’ attenuante speciale di cui al comma 7, da estendersi al caso di cui all’art. 586 c.p., visto che causa della morte è stata la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente che si trovava in condizioni di grave intossicazione alcolica. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile . In relazione al primo motivo, la Sezione ricorda che si configura la gara in velocità quando due o più conducenti, senza preventivo accordo, con l’intento di competere, pongono in essere una contesa consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un condizionamento delle modalità di guida. Circa il secondo motivo, se è vero che il reato di denegatio auxilii richiede l’effettività del bisogno di cure, è anche vero che la circostanza che l’investito fosse morto non può essere ritenuta ex post, dovendo l’investitore essersene accertato prima dell’allontanamento dal luogo dell’incidente. Infine, osserva la Corte, la natura speciale dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589- bis giustifica la sua inapplicabilità al diverso delitto di morte come conseguenza di altro delitto”, che prevede l’aumento della pena stabilita dall’art. 589 c.p., quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona. L’art. 586, infatti, integra una particolare applicazione dell’ aberratio delicti di cui all’art. 83 c.p. secondo la quale il soggetto risponde, oltre che del delitto doloso commesso, anche, a titolo di colpa, dell’evento non voluto. Ne deriva che quando i fatti sono sussumibili nella fattispecie del delitto di omicidio stradale , l’aumento di pena previsto dall’art. 586 c.p. non risulta applicabile, in quanto riferibile solo in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p. La disposizione di cui all’art. 589- bis c.p., quindi, è speciale rispetto alla fattispecie prevista dall’art. 586 c.p., in quanto la condotta di cui all’art. 589 c.p. è posta in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 febbraio - 9 giugno 2021, n. 22768 Presidente Vessichelli - Relatore Calaselice Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.