Bottiglie di liquore sottratte al supermercato e poi restituite: ladro non punibile

Inutile il ricorso in Cassazione proposto dalla Procura. Confermata la decisione del Tribunale. Evidente la scarsa gravità della condotta tenuta dall’uomo sotto processo.

Non punibile l’uomo che ha provato a portar via da un supermercato alcune bottiglie di liquore, dal valore complessivo pari a quasi 68 euro Corte di Cassazione, sentenza n. 22767/21, sez. V Penale, depositata il 9 giugno . In Tribunale, ricostruito l’episodio, i giudici optano per l’assoluzione nei confronti dell’uomo finito sotto processo per il furto di alcune bottiglie di liquore in un supermercato . I giudici innanzitutto sostengono si debba parlare di mero tentato furto , preso atto della diretta e costante azione di vigilanza svolta dal personale addetto alla sorveglianza all’interno della struttura commerciale. Subito dopo viene riconosciuta la non punibilità per l’ esiguità del valore della merce sottratta , peraltro, osservano i giudici, rimasta nella sostanziale disponibilità della parte lesa, per essere poi restituita intatta all’esercizio commerciale . Dalla Procura impugnano la decisione del Tribunale, censurando l’applicazione dell’art. 131- bis del Codice Penale. In questa ottica col ricorso in Cassazione si pone in evidenza che i beni sottratti erano di marca e di valore non trascurabile 67 euro e 74 centesimi e soprattutto erano non di prima necessità ma voluttuari . Impossibile, quindi, secondo la Procura sostenere, come fatto dai giudici del Tribunale, la particolare tenuità dell’offesa subita dalla struttura commerciale. Di diverso parere, invece, i magistrati della Cassazione, che confermano in pieno l’ assoluzione dell’uomo sotto processo. Legittimo , in sostanza, il riconoscimento della causa di non punibilità , viste la particolare tenuità del fatto e la non evidente gravità della condotta incriminata , e preso atto, soprattutto, della esiguità del danno cagionato al supermercato, in relazione alla modestissima entità del valore della merce sottratta, delle modalità rudimentali della sottrazione e dell’immediata restituzione della merce ancora intatta . Da non dimenticare, infine, anche la non abitualità del comportamento dell’uomo sotto processo. Tutte queste circostanze denotano la tenuità dell’ offesa arrecata alla struttura commerciale, concludono i magistrati.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 febbraio – 9 giugno 2021, n. 22767 Presidente Vessichelli – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, Il Tribunale di Brescia ha assolto V.A. dal reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, così riqualificata l’originaria imputazione, di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, ritenendo l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p 1.1. Si tratta del furto, avvenuto in un supermercato, di bottiglie di liquore per un complessivo valore di Euro 67,74, riqualificato come furto tentato, in considerazione della diretta e costante azione di vigilanza svolta da personale addetto alla sorveglianza donde la qualificazione come tentativo dell’avvenuta sottrazione, fatto ritenuto non punibile per l’esiguità del valore della merce sottratta, peraltro indicata dai giudici di secondo grado, come rimasta nella sostanziale disponibilità della parte lesa, per essere poi restituita, intatta all’esercizio commerciale. 2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione dell’art. 131-bis c.p Si assume che trattandosi di abbigliamento di marca di valore non trascurabile Euro 67,74 , quindi di beni non di prima necessità ma voluttuari, non ricorrerebbe la fattispecie della particolare tenuità dell’offesa, tenuto conto che, nel caso in esame, si sarebbe potuta, al più, considerare la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 non anche la particolare tenuità dell’offesa, che richiede una speciale tenuità del fatto, sicché, a tal fine, non è sufficiente la lieve entità del reato rv. 266754 . 3. Ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Birritteri, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso riguardando l’impugnazione una valutazione di merito, peraltro non corretta, della sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p 3.1. La Difesa ha fatto pervenire, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, facendo rilevare che V. è incensurato, che la merce sottratta ha valore esiguo e che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. è applicabile al caso di specie, tenuto conto che si tratta di tentativo, dunque in considerazione dell’entità della pena edittale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità. I La Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alle ragioni che inducono al riconoscimento della causa di non punibilità rilevando, con corretto e logico argomentare che, nel caso in esame, la particolare tenuità del fatto è da reputarsi, sulla base della valutazione complessiva della gravità della condotta incriminata, come riqualificata all’esito del giudizio di secondo grado, tenuto conto dell’esiguità del danno cagionato al supermercato, in relazione alla modestissima entità del valore della merce sottratta, delle modalità rudimentali della sottrazione, dell’immediata restituzione della merce ancora intatta, della non abitualità del comportamento, circostanze che denotano la tenuità dell’offesa arrecata. 1.1. A fronte di tale esaustivo argomentare le doglianze proposte con cui si contesta la valutazione effettuata dalla corte territoriale in punto di gravità della condotta, si presentano come censure di merito, come tali non scrutinabili in questa sede di legittimità. Va, inoltre, rilevato che è noto che diverse sono le condizioni per l’operatività dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, rispetto alla causa di non punibilità applicata al caso in esame. La fattispecie di lieve entità di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sono, invero, fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima, il giudice è tenuto ad operare una valutazione di lieve entità del danno che attenua il reato, senza escluderne l’offensività, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. devono essere considerate, nel complesso, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo e, altresì, il carattere non abituale della condotta Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754 . Sicché, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, giudizio di fatto svolto, nella specie, con motivazione articolata e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in sede di legittimità. 2. Segue l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.