Funivia del Mottarone: le motivazioni del GIP sulla mancata convalida del fermo degli indagati

Il GIP del Tribunale di Verbania, con l’ordinanza del 29 maggio scorso, ha rigettato la richiesta di convalida del fermo degli indagati per il disastro della funivia del Mottarone, triste vicenda balzata alle cronache nei giorni scorsi. È invece stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari solo ad uno di essi.

Il caso della funivia del Mottarone ha tristemente occupato i titoli di cronaca per giorni, fin dai primi momenti della tragedia ed ora nello svolgimento della fase di indagini. A seguito degli eventi, l’ amministratore unico della società che gestisce l’impianto, il direttore di esercizio dello stesso ed il capo servizio responsabile del funzionamento sono stati sottoposti a stato di fermo . Il GIP di Verbania, pronunciandosi con l’ordinanza in commento sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ha precisato che il fermo è stato eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge e non può essere convalidato . Risulta infatti carente , secondo il GIP, il pericolo di fuga di cui all’art. 274, comma 1, lett. b , c.p.p Tale requisito, pur non richiedendo l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio di un allontanamento, presuppone comunque un giudizio prognostico sulla concreta situazione di vita del soggetto, sulle sue frequentazioni, sui precedenti penali e più in generale sugli elementi che facciano presumere un effettivo e prossimo pericolo di allontanamento. Nel caso di specie, tali elementi non sono stati indicati dal PM che nella sua motivazione si limita ad indicare la gravità dei fatti e dell’ irroganda sanzione , elementi che, unitamente al clamore mediatico sollevato dalla vicenda, venivano posti a fondamento di un pericolo di volontà degli indagati di sottrarsi alle conseguenze processuali e giudiziarie delle proprie condotte. Secondo il GIP però tali elementi non sono sufficienti per ritenere sussistente il suddetto pericolo, affermazione conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte unicamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede . Quanto alla richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere , il GIP, dopo aver riportato le dichiarazioni rilasciate dagli indagati e dalle altre persone informate sui fatti, ritiene che sussistano sufficienti elementi indiziari solo a carico del capo servizio dell’impianto, rispetto al quale vengono riconosciute le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c , c.p.p. pericolo di reiterazione . Riprendendo le parole dell’ordinanza il pericolo di reiterazione è infatti implicito nella reiterazione per lungo tempo da parte del omissis di una condotta scellerata, della quale aveva piena consapevolezza, posta in essere in totale spregio della vita umana e con una leggerezza sconcertante ciò induce a ritenere che il omissis non abbia la capacità di comprendere la gravità delle proprie condotte e che, trovandosi in analoghe situazioni reiteri con la stessa leggerezza altre condotte totalmente pregiudizievoli per la collettività .

Tribunale di Verbania, Ufficio del GIP, ordinanza 29 maggio 2021 GIP Banci Buonamici