Individuazione del termine per il pagamento della provvisionale apposta come condizione per la sospensione condizionale

Laddove il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore dalla parte civile, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza.

Così la Suprema Corte con la sentenza n. 22425/21, depositata l’8 giugno. Il GIP di Torino dichiarava inammissibile la richiesta del PM di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad un imputato. Il beneficio era infatti condizionato al pagamento della provvisionale , pagamento non effettuato, ma il GIP ha sottolineato che per tale pagamento non era stato stabilito alcun termine . Doveva dunque ritenersi applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 163 c.p. che non era ancora decorso. Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso in Cassazione. In merito all’individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine non stabilito dalla sentenza di condanna per il pagamento della provvisionale quale adempimento a cui è condizionata la sospensione della pena, non trova applicazione l’art. 163 c.p. come affermato dal GIP di Torino nel caso di specie. Pur dando atto di alcuni precedenti giurisprudenziali in tal senso v. Sez. I, 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765 , il Collegio ritiene di dover aderire al più recente orientamento che ritiene operante la data di irrevocabilità della sentenza di condanna come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola v. Sez. I, 28/01/2021, Incalcaterra, Rv. 278075 . La condanna al pagamento della provvisionale fa sorgere infatti un’ obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile in caso di mancanza di uno specifico termine di adempimento. In tal senso, la pronuncia richiama l’art. 1183 c.c. e conclude affermando che l’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l’adempimento dell’obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l’operatività del disposto di cui all’art. 1183 c.c., che prevede l’immediata esigibilità della prestazione . Di conseguenza laddove il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore dalla parte civile, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza . Il decreto impugnato viene dunque annullato con rinvio al GIP di Torino per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 aprile – 8 giugno 2021, n. 22425 Presidente Iasillo – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con decreto depositato in data 20.11.2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a D.G.V. con sentenza pronunciata in data 11.10.2017 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, e divenuta irrevocabile in data 14.1.2018. Il provvedimento ha osservato che il beneficio era stato condizionato al pagamento della provvisionale, ma per tale adempimento non era stato stabilito alcun termine. Di conseguenza, si doveva ritenere operante, anche per la condizione apposta al beneficio, il termine quinquennale di cui all’art. 163 c.p., non ancora decorso. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiedendo l’annullamento del decreto impugnato. Viene denunciata la violazione dell’art. 165 c.p., norma intrepretata dalla giurisprudenza nel senso che, nel caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, essa doveva essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna, e, in mancanza di tempestivo adempimento, doveva essere revocato il beneficio sottoposto a condizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, del decreto impugnato. Viene posta la questione della individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine - qualora non sia stato stabilito dalla sentenza di condanna - entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui il giudice, ai sensi dell’art. 165 c.p., ha condizionato l’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il decreto impugnato ha ritenuto che, in assenza di statuizione del giudice della cognizione, il contenuto decisorio della sentenza dovesse essere integrato, in relazione all’imposizione di obblighi ai sensi dell’art. 165 c.p., con l’applicazione del termine, quinquennale o biennale a seconda che la condanna riguardi delitto o contravvenzione, previsto dall’art. 163 c.p., il cui decorso, senza la commissione di nuovi reati, è condizione per conseguire l’effetto estintivo del reato, ai sensi dell’art. 167 c.p La decisione ha condiviso orientamento espresso anche in diverse pronunce di questa Corte Sez. 2, 13/03/1991, Sperone, Rv. 188600 Sez. 3, 05/07/2001, Saglimbeni, Rv. 220197 Sez. 1, 07/10/2004, Raffo, Rv. 229939 Sez. 1, 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765 secondo le quali In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 c.p., comma 1 due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto . Nella giurisprudenza, peraltro, si sono affermati anche diversi orientamenti, nel senso, da una parte, della necessità dell’intervento del giudice dell’esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine Sez. 6, 22.10,1988, Tornatore, Rv. 180015 , ovvero, dall’altra, della operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola Sez. 6, 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562 . Il Collegio condivide quest’ultimo orientamento, espresso dalla giurisprudenza più recente, cui dunque si fa richiamo Sez. 1, 23.1.2019, Leonetti Sez. 1, 14.2.2019, Ninou Sez. 1, 18/04/2019, Pucci, Rv. 277458 Sez. 1, 16/01/2020, Cirota, Rv. 278693 Sez. 1, 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075 . Si è evidenziata, da una parte, la diversa ratio del termine di cui all’art. 163 c.p. e, dall’altra, la previsione legale di specifici termini di adempimento degli obblighi rientranti nella previsione di cui all’art. 165 c.p Con particolare riferimento all’obbligazione pecuniaria, l’art. 1183 c.c. stabilisce che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente , salvi i casi in cui in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine , che in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice . La condanna al pagamento di provvisionale fa sorgere un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile dal suo creditore, se non è stato apposto uno specifico termine di adempimento. Ne consegue, quindi, che l’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l’adempimento dell’obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l’operatività del disposto di cui all’art. 1183 c.c., che prevede l’immediata esigibilità della prestazione. È stato quindi affermato il principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo il quale Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile - cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena -, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza . Va dunque pronunciato annullamento del decreto impugnato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per nuovo giudizio, nel quale dovrà essere data applicazione al principio di diritto supra esposto. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Torino.