Tutela del credito del terzo di buona fede e confisca penale

La verifica dell’effettiva condizione di soggetto terzo in buona fede - pregiudicato dalla confisca nella legittima aspettativa di soddisfacimento del credito - è sempre spettante al giudice penale in ambito esecutivo, trattandosi di stabilire in che misura l’effetto di trasferimento del bene confiscato possa o meno essere limitato dall’incidenza di un diritto soggettivo ammissibile ad una qualunque forma di tutela, da esperirsi nei confronti dell’attuale titolare del bene.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22048/21, depositata il 4 giugno. Il Tribunale di Matera dichiarava inammissibile la domanda di tutela del credito di una S.p.A. in quanto il credito vantato era garantito da ipoteca iscritta nel 2005 su un fabbricato sottoposto a confisca penale , non disposta in riferimento a fattispecie di reato ricomprese nell’elenco dell’art. 51, comma 3- bis c.p.p., ma ai sensi dell’art. 240 c.p Ne consegue la prevalenza degli effetti della confisca penale sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno al quale la confisca è operata, anche se si tratti di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente . La società ricorre in Cassazione deducendo l’ erronea applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 1, comma 194 e ss. l. n. 228/2012 in quanto la pronuncia in questione negherebbe la tutelabilità della posizione giuridica soggettiva del terzo creditore di buona fede , incisa dalla confisca , lì dove la volontà espressa prevista dalla l. n. 228/2012 è quella di rendere applicabile il procedimento di verifica delle ragioni del creditore anche in ambito penale . Il ricorso è fondato in quanto le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che l’ applicazione della confisca non determina l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole Sezioni Unite del 28.4.1999 Bacherotti e la Prima sezione Civile Patilli conto INPS ha già avuto modo di sottolineare che il principio generale della tutela del legittimo affidamento dell’operatore economico prudente e accorto, sin dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C-112/77 fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e anche secondo la Corte Cost n. 1/1997 il terzo di buona fede, proprietario di una [] posizione protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell’ordinamento giuridico [] . Nel caso di specie non può ritenersi che la tutela della posizione giuridica soggettiva titolarità di un diritto reale di garanzia inciso dalla confisca vada accordata nelle sole ipotesi di riconosciuta applicabilità della particolare disciplina introdotta dal legislatore in sede di confisca di prevenzione e sinora estesa in modo espresso a talune procedura di confisca in ambito penale , dovendosi ragionare in termini di principio generale dell’ordinamento correlato alla verifica in concreto – da parte del giudice della esecuzione penale – della condizione di buona fede e affidamento incolpevole del creditore nel momento genetico ed in quello di eventuale cessione della originaria posizione creditoria, secondo i principi affermati dalle S.U. n. 29847/2018 condizione che rende sempre opponibile” il credito a qualsiasi forma di confisca penale . Ne consegue che il giudice dell’esecuzione è tenuto in ogni caso a realizzare l’esame della domanda di tutela al fine di apprezzare la ricorrenza o meno della condizione soggettiva di buona fede del creditore ipotecario, presupposto per la posteriore opponibilità del credito nei confronti dell’erario, e ciò anche nelle ipotesi in cui non si versi in ambito di diretta applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss In altre parole, la verifica della effettiva condizione di soggetto terzo - pregiudicato dalla confisca nella legittima aspettativa di soddisfacimento del credito - è sempre spettante al giudice penale in ambito esecutivo, trattandosi di stabilire in che misura l’effetto di trasferimento del bene confiscato allo stato con acquisto a titolo originario, secondo quanto previsto espressamente dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 45 possa o meno essere limitato dalla incidenza di un diritto soggettivo ammissibile ad una qualunque forma di tutela, da esperirsi nei confronti dell’attuale titolare del bene . Per questi motivi il Collegio annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 febbraio – 4 giugno 2021, n. 22048 Presidente Bricchetti – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con ordinanza resa in data 15 luglio 2020 il Tribunale di Matera, in sede esecutiva, ha dichiarato inammissibile la domanda di tutela del credito introdotta da ITALFONDIARIO s.p.a. quale procuratrice della s.r.l. SIENA NLP 2018 s.r.l 1.1 In motivazione si evidenzia che a il credito, vantato nei confronti della Biofer s.r.l., è garantito da ipoteca iscritta nel 2005 su un fabbricato oggetto di confisca penale, disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Matera nel 2014 b ciò tuttavia non determina l’applicabilità delle disposizioni in tema di tutela del credito di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss. atteso che la confisca non è stata disposta in riferimento a fattispecie di reato ricomprese nell’elenco di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis ma ai sensi dell’art. 240 c.p Vi sarebbe, pertanto, prevalenza degli effetti della confisca penale sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca è operata, anche se si tratti di diritti reali di garanzia iscitti anteriormente. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore munito di procura speciale ITALFONDIARIO s.p.a., deducendo erronea applicazione delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 e alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 194 e ss 2.1 Si evidenzia, in sintesi, che la decisione impugnata nega la tutelabilità della posizione giuridica soggettiva del terzo creditore di buona fede, incisa dalla confisca, lì dove la volontà espressa dal legislatore del 2012 L. n. 228 è quella di rendere applicabile il procedimento di verifica delle ragioni del creditore anche in ambito penale. Si richiama, in particolare, ed al di là della tipologia di confisca adottata, l’esistenza di un principio generale dell’ordinamento rappresentato dalla tutela dell’affidamento incolpevole più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità proprio in rapporto alla necessità di fornire tutela al soggetto titolare di un diritto reale di garanzia. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che la esigenza di realizzare un contemperamento tra gli effetti della confisca penale e le posizioni giuridiche soggettive dei terzi incise nelle legittime aspettative di soddisfacimento del credito dalla ablazione patrimoniale del debitore, al di là della formalizzazione legislativa di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss. risale al generale principio di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, principio richiamato già da Sez. U 28.4.1999 Bacherotti secondo cui l’applicazione della confisca non determina l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole . 3.2 Occorre precisare, sul punto, che se da un lato l’intervento del legislatore nella delicata materia del conflitto tra le forme espropriative” espressive di potestà punitiva e i diritti di terzi estranei al reato o alla dinamica realizzativa della pericolosità sociale è avvenuto, a tutt’oggi, nei soli ambiti della confisca di prevenzione D.Lgs. n. 159 del 2011 , della confisca estesa penale art. 240 bis c.p. e di quella relativa ai procedimenti per reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis v. tra le molte Sez. I n. 12362 del 15.2.2016, rv 266045 , è pur vero che tale intervento consente di consolidare alcuni principi di carattere generale idonei a risolvere doverosamente tutti i conflitti assimilabili ed a tutt’oggi privi di regolamentazione legislativa espressa. 3.2 Con ciò si intende ribadire che l’avvenuta formalizzazione legislativa dei presupposti e delle forme procedurali di tutelabilità del diritto di credito inciso dalla confisca D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 e ss. , risponde ad una esigenza generale di razionalità del sistema e non presenta caratteri di eccezionalità derogatoria, quanto di paradigma legale di stabilizzazione di alcuni principi generali dell’ordinamento. In effetti, l’intera quaestio della tutela del credito garantito in rapporto ad interventi ablativi” della autorità pubblica e dunque del giudice penale o della prevenzione sui beni oggetto della garanzia, sorge già negli anni ‘80 e ‘90 dello scorso secolo per una ragione essenziale, che è quella di rispetto della effettività di un principio generale rappresentato dalla tutela dell’affidamento nei rapporti economici e commerciali. Che si tratti di un principio generale e di sistema è del tutto pacifico, e ciò non solo in ambito interno ma nel diritto comunitario, ora della UE. Come ribadito, tra le molte, da Sez. I civ. del 4.7.2014, Patilli contro Inps, il principio generale della tutela del legittimo affidamento dell’operatore economico prudente e accorto, sin dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C 112/77 fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario in senso analogo v. Corte Cost. n. 1 del 1997, secondo cui, il terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato in occasione della commissione di un reato, è portatore di una posizione protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell’ordinamento giuridico . 3.3 Va peraltro considerato che lì dove la regolamentazione del procedimento penale o di prevenzione accentua in virtù della proliferazione di disposizioni tese a rendere obbligatoria l’ablazione di beni riferibili al condannato la tendenza a divenire strumento di recupero coatto di utilità che si ritengono frutto di accumulazione patrimoniale illecita sulla falsariga della confisca di prevenzione antimafia inserita nell’ordinamento dalla L. n. 646 del 1982 è inevitabile che il contraltare di simile tendenza sia rappresentato dalla necessità di regolamentare in modo espresso le inevitabili interrelazioni che nel sistema economico e della circolazione dei beni si sono venute a determinare tra il bene in questione e i soggetti terzi che hanno acquisito medio tempore dei diritti, correlati al patrimonio oggetto di ablazione. Ed i principi generali sul tema, solo formalizzati con l’intervento legislativo del 2011 in sede di prevenzione, restano a ben vedere quelli dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel citato arresto B. , risalente al 1999. In tale decisione, si è in sostanza affermato in via generale che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi estraneo alla condotta illecita altrui. Ciò che rileva è pertanto l’attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta del rapporto di agevolazione oggettiva tra erogazione del credito e condotta illecita. La citazione di tale arresto non è superflua, proprio in ragione del fatto che la decisione in parola rappresenta l’antecedente logico della formalizzazione normativa, posto che il legislatore si è mosso negli ambiti prima ricordati con la manifestata consapevolezza di intervenire su un terreno già arato da autorevoli interpretazioni giurisprudenziali, ricognitive di un principio generale. 3.4 Non può dunque ritenersi che la tutela della posizione giuridica soggettiva titolarità di un diritto reale di garanzia inciso dalla confisca vada accordata nelle sole ipotesi di riconosciuta applicabilità della particolare disciplina introdotta dal legislatore in sede di confisca di prevenzione e sinora estesa in modo espresso a talune procedure di confisca in ambito penale , dovendosi ragionare in termini di principio generale dell’ordinamento v. Sez. I n. 15534 del 27.10.2017, dep. 2018, rv 272627, nonché Sez. III n. 38608 del 18.4.2019, rv 277159 correlato alla verifica in concreto da parte del giudice della esecuzione penale della condizione di buona fede e affidamento incolpevole del creditore nel momento genetico ed in quello di eventuale cessione della originaria posizione creditoria, secondo i principi affermati da Sez. U n. 29847 del 31.5.2018, rv 272978 , condizione che rende sempre opponibile il credito a qualsiasi forma di confisca penale. 4. In ragione dei principi di diritto di cui sopra, il giudice della esecuzione è tenuto in ogni caso a realizzare l’esame della domanda di tutela al fine di apprezzare la ricorrenza o meno della condizione soggettiva di buona fede del creditore ipotecario, presupposto per la posteriore opponibilità del credito nei confronti dell’erario, e ciò anche nelle ipotesi in cui non si versi in ambito di diretta applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss In altre parole, la verifica della effettiva condizione di soggetto terzo pregiudicato dalla confisca nella legittima aspettativa di soddisfacimento del credito è sempre spettante al giudice penale in ambito esecutivo, trattandosi di stabilire in che misura l’effetto di trasferimento del bene confiscato allo stato con acquisto a titolo originario, secondo quanto previsto espressamente dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 45 possa o meno essere limitato dalla incidenza di un diritto soggettivo ammissibile ad una qualunque forma di tutela, da esperirsi nei confronti dell’attuale titolare del bene. Il fatto che la particolare procedura di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss. non sia a tutt’oggi espressamente applicabile a tutte le ipotesi di sequestro e confisca penale che abbiano comportato gestione di patrimoni posto che la disposizione di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389 prevede la entrata in vigore della norma di cui al medesimo D.Lgs. n. 14, art. 373 tesa a realizzare simile effetto, solo alla data del 1 settembre 2021 non comporta, dunque, il sacrificio del diritto del terzo e la assoluta intangibilità della confisca, quanto l’applicazione dei principi giurisprudenziali tesi a riconoscere il diritto del terzo alla verifica giurisdizionale della condizione di buona fede e affidamento incolpevole a fini di mantenimento della azionabilità della propria pretesa nei confronti dello Stato ex multis Sez. I n. 12317 del 11.2.2005, rv 232245 Sez. I n. 45572 del 21.11.2007, rv 238144 . Per tutte le ragioni sin qui esposte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera quale giudice della esecuzione. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera.