I condannati di cui all’art. 4-bis ci provano ancora: lapidario no della Cassazione sull’ulteriore detrazione della liberazione anticipata speciale

In tema di liberazione anticipata speciale, la detrazione di pena concessa ex art. 54 ord. pen., maggiorata da quarantacinque a settantacinque giorni solo per un periodo di due anni dall’entrata in vigore della legge che l’ha disposta l. n. 10/2014 , non può essere concessa ai condannati di cui all’art. 4-bis l. n. 354/1975.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza n. 21114/21, depositata il 28 maggio. Liberazione anticipata speciale. Con il d.l. n. 146/2013, convertito in l. n. 10/2014, il legislatore è intervenuto con un provvedimento temporaneo mirante allo sfollamento delle carceri, prevedendo all’art. 4 la disciplina della liberazione anticipata speciale, secondo cui, per un periodo di due anni, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'art. 54 della legge sull’ord.pen. che – ricordiamolo - è di quarantacinque giorni sarà pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Inoltre, ai condannati che dal 1° gennaio 2010 abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni. La legge di conversione ha poi espunto dal suddetto beneficio i condannati per i delitti di cui all’art. 4- bis ord. pen., in ragione della presunta pericolosità che sconsiglia l’ammissione misure alternative alla detenzione. Ciò nonostante, non sono di certo mancati soggetti condannati per i reati di cui sopra che hanno fondato delle aspettative sulla previsione del beneficio ulteriore tra questi, evidentemente, il ricorrente della sentenza in oggetto. Condannato per due delitti di omicidio, proponeva ricorso per cassazione censurando il rigetto del Tribunale di Sorveglianza dell’istanza finalizzata al riconoscimento, per il periodo successivo al 2010, dell’ulteriore detrazione di trenta giorni da aggiungersi alla già riconosciutagli liberazione anticipata ordinaria. L’esclusione del beneficio per i condannati di cui all’art. 4- bis ord. pen La Suprema Corte non dà speranze al ricorrente, escludendo in radice la possibilità, per i condannati ex art. 4- bis ord. pen., di usufruire della concessione del beneficio della liberazione anticipata speciale. Osserva, prima di tutto, che la liberazione anticipata speciale è un istituto in cui il legislatore ha bilanciato, da un lato, l’esigenza di rimediare al sovraffollamento delle carceri, e dall’altro, quella di tutelare la collettività dalla propensione criminale dei soggetti più pericolosi. Appare dunque ragionevole che l’operatività dell’istituto sia circoscritto ed escluda una determinata categoria di condannati, protagonisti di una offensività tale da giustificare il diniego di riconoscimento di ulteriori benefici. In secondo luogo, ritiene infondata la censura difensiva secondo cui, avendo il condannato commesso i delitti in esame in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 4- bis ord. pen., il diniego di applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale si risolve nell’applicazione retroattiva in malam partem dell’art. 4- bis stesso, in contrasto con la sentenza della Grande Camera Rio Prada c. Spagna. Mostrandosi di contrario avviso i Giudici di legittimità ricordano che, stante la natura processuale delle norme quali quelle in materia di liberazione anticipata, che regolano le modalità di esecuzione della pena, consegue che il giudice, in caso di successioni di leggi nel tempo, è tenuto ad applicare quelle vigenti nel momento in cui la decisione è adottata. Insomma, pare tracciato il destino dei fratelli minori” del ricorrente la Cassazione è decisa nell’escludere la possibilità che i condannati ex art. 4- bis ord. pen. meritino di più della liberazione anticipata ordinaria.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 28 maggio 2021, n. 21114 Presidente Iasillo – Relatore Cappuccio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2017 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo presentato da M.G. avverso l’ordinanza con cui, l’11 agosto 2016, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata speciale, avanzata in relazione al periodo 28 dicembre 2009-28 dicembre 2014 ai sensi del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10. Ha, a tal fine, esposto, tra l’altro, che M. sta, in atto, scontando una pena per due delitti di omicidio, reato ostativo, per espressa previsione dell’art. 4, comma 1, del citato testo normativo, alla fruizione della liberazione anticipata speciale, cioè nella misura di settantacinque giorni, anziché quarantacinque, per ciascun semestre. 2. M.G. propone, con l’assistenza dell’avv. Stefania Gottero, M.G. , ricorso in Cassazione articolato su tre motivi. Con il primo motivo, denuncia violazione ed erronea applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 54, in relazione al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4. Rileva, al riguardo, che - avendo egli commesso i reati di omicidio per i quali gli è stata irrogata la pena in esecuzione nel periodo interessato dalla richiesta di concessione della liberazione anticipata speciale in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, - il diniego di applicazione del beneficio si risolve nell’applicazione retroattiva in malam partem dell’art. 4 bis, in passato ammessa in ragione della natura processuale dell’istituto, ma contrastante con il più recente indirizzo della Corte EDU, consacrato con la sentenza resa dalla Grande Camera nel caso Rio Prada c. Spagna . Con il secondo ed il terzo motivo, lamenta violazione ed erronea applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, in relazione al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso ogni doveroso approfondimento in ordine ai suoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, la cui sussistenza determina l’esclusione da taluni benefici penitenziari dei soggetti condannati per reati compresi nel catalogo ivi stabilito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. M.G. ha, in passato, presentato istanza volta al riconoscimento della liberazione anticipata speciale per il periodo, decorrente dall’1 gennaio 2010, in relazione al quale gli è già stata riconosciuta la liberazione anticipata ordinaria. Tanto, in forza della previsione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, commi 2 e 3, secondo cui, rispettivamente, Ai condannati che, a decorrere dall’1 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione e La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell’1 gennaio 2010 . Essendo stata la richiesta disattesa dai giudici di sorveglianza, questa Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 32175 del 06/03/2015, ha rigettato il ricorso del condannato sul rilievo che egli sta scontando una sanzione irrogatagli in seguito a condanne per reati per i quali non è possibile, in forza del combinato disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, e D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, comma 1, applicare la liberazione anticipata speciale. Nell’occasione, avendo M. eccepito l’illegittimità costituzionale della norma, la Corte di cassazione si è mostrata di contrario avviso in considerazione, tra l’altro, della natura processuale di norme, quali quelle in materia di liberazione anticipata, che regolano le modalità di esecuzione della pena, cui consegue che il giudice, in caso di successione di leggi nel tempo, è tenuto ad applicare quelle vigenti nel momento in cui la decisione è adottata in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1135 del 24/11/2009, dep. 2010, Arcuri, Rv. 245947 Sez. 1, n. 46924 del 12/11/2009, Di Milo, Rv. 245689 Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240601 . Ha, peraltro, aggiunto che appare una scelta ragionevole del Legislatore quella di escludere dal beneficio della liberazione anticipata speciale - in un provvedimento temporaneo mirante allo sfollamento delle carceri - i detenuti ritenuti più pericolosi, per i quali nell’Ordinamento Penitenziario è già prevista una esclusione da molti benefici penitenziari in ragione della presunta pericolosità che sconsiglia l’ammissione a misure alternative alla detenzione, e quindi sconsiglia anche una ulteriore riduzione della pena inflitta, rispetto a quella che è già possibile ottenere con il beneficio della liberazione anticipata ordinaria . 3. Con l’istanza che ha dato origine al procedimento di sorveglianza nell’ambito del quale è stata emessa l’ordinanza impugnata, M. ha, tra l’altro, reiterato - in termini oggettivamente coincidenti, fatta salva l’estensione al periodo di detenzione successivo rispetto alla proposizione della prima richiesta - quella respinta con decisione irrevocabile. A fronte del rigetto pronunziato dal Magistrato di sorveglianza in ragione del fatto che la pena in esecuzione nel periodo cui la domanda si riferisce attiene a reati compresi nell’elenco previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, il condannato ha contestato, in sede di reclamo, la sussistenza dell’indicata condizione sostenendo, cioè, di avere completato l’espiazione delle pene inflittegli per reati cc.dd. ostativi senza, tuttavia, convincere il Tribunale di sorveglianza che, operato, in ossequio a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045 lo scioglimento del cumulo e tenuto conto delle sole condanne per reati cc.dd. ostativi , ha ritenuto che egli non abbia ancora espiato la sanzione a tale titolo irrogatagli. 4. Con il ricorso per cassazione, M. pone l’accento su questioni che afferiscono alla possibilità di applicare il regime detentivo differenziato in relazione a reati commessi in epoca precedente alla modifica normativa che lo ha introdotto, nonché all’accertamento delle condizioni che consentono la sottoposizione a regole di esecuzioni difformi, e più rigorose, rispetto a quelle ordinariamente applicate. Così facendo, egli sposta il fuoco dell’attenzione su un argomento, mai sottoposto all’attenzione del giudice di merito, che, a ben vedere, è estraneo alla materia in trattazione. La liberazione anticipata speciale, come già chiarito da questa Sezione nel precedente sopra richiamato, è, infatti, un istituto la cui operatività il legislatore, nell’intento di bilanciare l’esigenza di porre rimedio al sovraffollamento carcerario con quella di tutelare la collettività dalla propensione criminale dei soggetti più pericolosi, ha circoscritto, con formulazione inserita in sede di conversione dell’intervento normativo d’urgenza, mediante l’esclusione di una determinata categoria di condannati, protagonisti di condotte illecite di offensività tale da indurre la necessità di evitare il riconoscimento di benefici ulteriori rispetto a quelli loro garantiti dalla disciplina preesistente. Lo stesso M. , del resto, risulta avere fruito, con riferimento al periodo considerato e sulla base dell’apparato normativo al tempo vigente, della liberazione anticipata ordinaria. La successiva previsione di un beneficio ulteriore - cui corrisponde, è bene chiarire, una modifica in melius delle condizioni di esecuzione della pena - non ha, dunque, fondato in lui, così come negli altri soggetti condannati per reati L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 4 bis, aspettative di sorta in ordine alla possibilità di fruirne. La novella ha, piuttosto, costituito esercizio, da parte del legislatore, di una discrezionalità aliena da profili di incompatibilità con il quadro costituzionale, come da tempo ampiamente e condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, così come modificato dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all’art. 4 bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell’estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 2017, Liotta, Rv. 269411 . 5. Al contesto così delineato resta, invece, estraneo il tema della natura processuale o sostanziale e, comunque, della portata retroattiva contra reum delle disposizioni di legge che regolano l’esecuzione della pena e della sussistenza dei presupposti per applicare all’odierno ricorrente la disciplina differenziata sul punto, deve, in specie, rilevarsi che l’accostamento tra fattispecie ed ipotesi del tutto eterogenee appare frutto della fallace sovrapposizione tra un elenco di reati, quale è quello contenuto nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, e l’individuazione dei requisiti al cui cospetto coloro che i quali siano stati condannati per i medesimi reati sono esclusi, in tutto o in parte, dalla possibilità di accedere a taluni benefici penitenziari. Una volta, invero, ribadito che l’indicazione, nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, dei reati di cui al L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, ha l’esclusiva finalità di individuare, per relationem, la platea dei destinatari della misura che, in via transitoria, mira a decongestionare gli istituti penitenziari, così realizzando, per soggetti ammessi, un effetto senz’altro migliorativo del complessivo trattamento sanzionatorio, appare evidente che lo scrutinio della legittimità della norma va compiuto tenendo conto della ponderazione degli opposti interessi, anche di rango costituzionale, che risultano coinvolti e non già sul piano della retroattività della norma processuale sfavorevole o dell’apprezzamento della sussistenza di condizioni inserite in tutt’altro plesso normativo ed a fini affatto differenti. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di M. al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p., comma 1, primo periodo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.