La Cassazione delinea i confini tra amministrazione e controllo giudiziario su imprese “in odore” di mafia

La verifica che il Tribunale della Prevenzione è chiamato a compiere sulla domanda presentata per l’ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis d.lgs. 159/2011 deve vertere sull’accertamento della sussistenza del presupposto normativo della occasionalità dell’agevolazione e concludersi in un motivato giudizio prognostico circa la possibilità di emendare la rilevata situazione patologica mediante gli strumenti previsti dallo stesso art. 34 bis .

La Seconda Sezione Penale della Cassazione, con la pronuncia in commento, tratteggia i presupposti per l’ammissione, su richiesta della parte privata, di una impresa al controllo giudiziale, chiarendone tratti specifici rispetto all’amministrazione giudiziale e allo stesso controllo giudiziale richiesto dalla parte pubblica. La richiesta privata di sottoposizione al controllo giudiziale. La pronuncia in commento trae origine dal rigetto pronunciato dal Tribunale di Bari – e dalla successiva conferma pronunciata dalla Corte d’Appello – di una domanda di ammissione al controllo giudiziale ex art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011 avanzata da una impresa che era stata oggetto di una interdittiva antimafia pronunciata dal Prefetto. Nel dettaglio la Corte d’Appello aveva sottolineato come non risultasse in alcun modo dimostrato ed allegato dal ricorrente il presupposto normativo della occasionalità della infiltrazione mafiosa subita dalla azienda né il programma o percorso di risanamento volto a ricondurre l’attività della azienda nel pieno alveo della legalità. Il provvedimento di secondo grado viene fatto oggetto di ricorso per cassazione in quanto, secondo la parte istante, da un lato l’adozione da parte del Prefetto di una mera interdittiva antimafia e l’assenza di provvedimenti ablativi maggiori era prova principe della occasionalità dell’infiltrazione e, da altro lato, non poteva onerarsi la parte istante di allegare e documentare un piano di risanamento aziendale in quanto detto piano non poteva che essere stilato dal giudice delegato o dall’amministratore giudiziario. Inoltre, sottolinea il ricorrente, la predisposizione ed allegazione da parte della stessa impresa privata istante di un piano di risanamento avrebbe illegittimamente imposto allo stesso ricorrente di dedurre contra se ” indicando elementi sintomatici di un’effettiva infiltrazione mafiosa, seppur di natura occasionale. Le verifiche necessarie secondo gli Ermellini. Il ricorso è dunque occasione per la Cassazione per tratteggiare con precisione i requisiti che il Tribunale della Prevenzione deve verificare per ammettere un’impresa alla misura del controllo giudiziale, indicando altresì anche quali siano i tratti peculiari che distinguono tale figura dalla più stringente amministrazione giudiziale ovvero dall’adozione di provvedimenti ablativi. La verifica appare quanto mai opportuna in quanto nella prassi giudiziaria non è infrequente che a latere della domanda della parte privata di sottoposizione al mero controllo giudiziale si affianchi quella della parte pubblica di applicazione della misura maggiore della amministrazione giudiziale se non di altra misura ablativa. Ricorda, pertanto, la Cassazione come sin dalla pronuncia a Sezioni Unite Ricchiuto Cass. SS.UU. n. 46898/2019 si sia chiarito - nell’affermare il principio di diritto che il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34- bis , sia impugnabile con ricorso alla Corte d’Appello anche per il merito - che presupposto ineludibile per l’applicazione delle misure delineate sia nell’art. 34 che 34- bis sia l’accertamento dell’assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e l’attitudine di esse all’agevolazione di persone pericolose, nonché il grado dello stesso assoggettamento. Nel dettaglio, già le Sezioni Unite avevano precisato, seppur in via incidentale, che in relazione all’istanza avanzata dalla parte privata di sottoposizione al controllo giudiziale c.d. volontario” il Tribunale deve verificare non solo la occasionalità dell’assoggettamento, ma anche la verifica delle concrete possibilità che la realtà aziendale attraverso detta forma di controllo possa riallinearsi verso il contesto economico lecito avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni operate dal giudice delegato. Le novità della nuova figura del controllo giudiziale. Ulteriormente osservano gli Ermellini merita attenzione il rilievo che oggi la figura del controllo giudiziale possa essere autonoma ed alternativa a quella dell’amministrazione giudiziaria e dunque non più solo funzionale alla prima nell’ambito di una gradazione delle forme di controllo cui una attività economica, oggetto di infiltrazione, può essere assoggettata al fine di incentivare le possibilità di un pieno ritorno della stessa nell’alveo della piena legalità. La stessa relazione della Commissione ministeriale che stese l’articolato che ha inserito l’art. 34- bis osserva infatti – ricorda la Cassazione – che il controllo giudiziario è destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione nei casi in cui l’agevolazione risulti occasionale e pertanto l’attività economica non subisce uno spossessamento gestorio, ma una forma meno invasiva di vigilanza prescrittiva onde consentire la prosecuzione dell’attività di impresa nei casi in cui una azienda sia raggiunta da una interdittiva prefettizia. Trattasi dunque, conclude la Corte, di un sistema normativo che oggi prevede forme di risposta diversificate a fronte di fenomeni di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico rispetto alla previgente forma sola ablativa che oggi risulta residuale a fronte di misure alternative che privilegiano il principio di proporzionalità anche in vista del possibile recupero della impresa alla fisiologia del mercato economico una volta elisa l’ingerenza di soggetti potenzialmente pericolosi. Le verifiche da compiere. E nell’ottica di tale nuovo contesto legislativo e degli obbiettivi perseguiti da tale sistema che il Tribunale di Prevenzione deve operare i propri controlli. L’ammissione al controllo giudiziale volontario non può pertanto prescindere da una rigorosa verifica della sussistenza da un lato della mera occasionalità della infiltrazione mafiosa e dell’altro lato della concreta possibilità – che deve essere oggetto di un attento giudizio prognostico - di emendare la situazione patologica mediante gli strumenti previsti dallo stesso art. 34- bis per conseguire il pieno recupero della impresa. Ne consegue che la parte privata che chiede l’ammissione a detta forma di controllo è onerata di indicare tale percorso onde consentire al Tribunale della Prevenzione di compiere il delineato giudizio prognostico e verificare la probabilità dell’esito favorevole del programma di risanamento. Infine, e per altro verso, il privato che chiede l’ammissione alla misura di cui all’art. 34- bis non appare – osserva conclusivamente la Corte - costretto a dedurre contra se ” essendovi infatti un provvedimento amministrativo di natura interdittiva l’interdittiva che dà atto del rischio di infiltrazione, rispetto al quale il privato può e deve dedurre a suo favore sottolineandone l’occasionalità, per un verso, e la emendabilità, per altro, attraverso la misura del mero controllo giudiziale volontario ex art. 34- bis .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 marzo – 31 maggio 2021, n. 21412 Presidente Imperiali – Relatore Filippini Rilevato in fatto 1. La CORTE di APPELLO di BARI, con provvedimento in data 10/9/2020, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da D.C.L.V. nella qualità di legale rappresentante p.t. della omonima ditta individuale avverso il decreto del Tribunale di BARI in data 8.10.2019 che aveva rigettato l’istanza di applicazione del controllo giudiziario D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34bis. 1.1. Secondo il Tribunale, l’impresa della ricorrente, raggiunta da interdittiva antimafia perché ritenuta organicamente collegata alla criminalità organizzata di Rignano Garganico -che agevolava, venendone a sua volta condizionata-, non era meritevole dell’ammissione al controllo giudiziario D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34bis perché raggiunta da gravi indizi di stretto collegamento con la criminalità organizzata e dunque sostanzialmente assoggettata alla stessa. 1.2. La Corte d’appello invece, premessi ampi rilievi in merito ai limiti del sindacato della giurisdizione ordinaria in materia che si affianca a quello del giudice amministrativo rispetto agli elementi che fondano l’interdittiva prefettizia , pur non condividendo le ragioni del rigetto esposte dal Tribunale perché ritenute eccentriche rispetto al perimetro delle questioni da valutare per l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34bis citato ha giudicato inammissibile il gravame, perché aspecifico rispetto all’allegazione e dimostrazione delle ragioni per le quali l’infiltrazione mafiosa dovrebbe ritenersi solo occasionale nonché a proposito del percorso di recupero il c.d. programma di risanamento dell’azienda finalizzato a ricondurla nell’alveo della piena legalità. 2. Propone ricorso per cassazione la D.C. , tramite difensore e procuratore speciale, deducendo il seguente articolato motivo violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 169 del 2011, art. 34bis, comma 6, per avere la Corte territoriale operato interpretazione analogica in malam partem dell’istituto in questione il controllo giudiziario richiesto dall’imprenditore , ritenendo necessaria la ricorrenza di elementi quali l’allegazione e dimostrazione dell’aspetto dell’occasionalità dell’agevolazione o dell’infiltrazione che invece appartengono alle differenti vicende dell’amministrazione giudiziale o del controllo giudiziale quando è richiesto dalla parte pubblica art. 34bis, comma 1 . L’aspetto dell’occasionalità deve ritenersi assodato dall’avere il Prefetto emesso solamente un’interdittiva antimafia, piuttosto che fare ricorso a strumenti maggiormente invasivi. Nè può ritenersi imposta dalla norma in questione la necessaria allegazione, da parte dell’istante, di un programma di risanamento aziendale, essendo questo compito del giudice delegato o dell’amministratore giudiziale peraltro, l’imposizione ex ante di siffatto programma costringerebbe di fatto l’azienda a dedurre contra se elementi indicativi di una effettiva infiltrazione, seppure occasionale, anche laddove quella manchi del tutto. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bari. 4. Con memoria difensiva contenente anche motivi nuovi, pervenuta in data 25.3.2021, la difesa della ricorrente ha insistito sugli argomenti sopra esposti. Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato laddove non inammissibile. 1. Deve in primo luogo rilevarsi l’inammissibilità dei motivi nuovi, atteso che la memoria è pervenuta in cancelleria solo in data 25.3.2012, dunque senza il rispetto del termine di 15 giorni ordinariamente previsti al riguardo dall’art. 611 c.p.p., nè di quello di 5 giorni attualmente fissato, nel vigore dell’emergenza pandemica, dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8. È ben vero che il ricorso per motivi nuovi risulta depositato nella cancelleria del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo in data 10.3.2021, ma secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, sono inammissibili, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c , i motivi aggiunti al ricorso per cassazione non depositati nella cancelleria della Suprema Corte, atteso il combinato disposto dell’art. 611 c.p.p. e art. 585 c.p.p., comma 4, Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Rv. 266773 01 Sez. 6, n. 27603 del 18/03/2016, Rv. 267263 01 . 2. Giova anche premettere che, secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte in tema di misure di prevenzione cfr., Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982 01 , il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ex art. 34-bis, comma 6, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli art. 10, comma 3, e art. 27 del medesimo decreto. 3. Ciò posto, quanto al merito del ricorso deve rilevarsi che le SS.UU. di questa Corte cfr. sentenza n. 46898 del 2019, Ricchiuto hanno osservato come, ai fini dell’applicazione dei differenti istituti dell’amministrazione giudiziaria D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34 e del controllo giudiziario D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis sia doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose, pure indicate nelle fattispecie. Con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, il sindacato del giudice deve essere indirizzato ad accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa . La peculiarità dell’accertamento giudiziale relativo al controllo ex art. 34-bis cit., e a maggior ragione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco dello scrutinio deve individuarsi nella verifica di concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata in questa prospettiva, l’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta . Pertanto, sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, è anche vero che l’intera gamma delle situazioni richiamate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6, è devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sulla applicabilità del controllo giudiziario di cui alla lett. b del comma 2 dell’articolo citato cioè quello che prevede la nomina del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario con poteri di controllo ma anche di verificare il ricorso dei relativi presupposti e cioè la occasionalità della agevolazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensità e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno o più degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal comma 3 dell’art. 34-bis . 2.1. Assai di recente cfr. Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, Rv. 280341-01 sono stati ulteriormente ribaditi, in maniera pienamente condivisibile, i concetti appena esposti. Si è infatti osservato che la L. 17 ottobre 2017, n. 161 -il cui art. 11 ha inserito nel codice antimafia l’art. 34-bis ha compiutamente ridisegnato l’istituto del controllo giudiziario delle aziende. Per effetto della novella legislativa, tale misura non è più necessariamente collegata e funzionale a quella dell’amministrazione giudiziaria, ma è da questa indipendente. Essa è infatti fondata su presupposti normativi suoi propri, i quali, pur in parte comuni con quelli delineati all’art. 34 per l’amministrazione giudiziaria, ne legittimano l’adozione in via autonoma. Si tratta, inoltre, di una misura che evidenzia caratteristiche in parte distinte rispetto al controllo giudiziario che, ai sensi dell’art. 34, comma 8, del codice antimafia, segue, in taluni casi, l’amministrazione giudiziaria dell’azienda. Il legislatore del 2017 si è mosso, a tale riguardo, con il fine espresso di completare, e meglio modulare in funzione delle diverse situazioni, l’arsenale degli strumenti di prevenzione idonei a contrastare l’evidenza, già rilevata nell’impresa sulla base di specifiche circostanze di fatto, della sussistenza di un concreto pericolo che l’attività aziendale sia condizionata da infiltrazioni mafiose o sia volta ad agevolare l’operato di soggetti destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale ovvero sottoposti a procedimento penale per taluni dei delitti indicati nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34. 2.2. La finalità dell’introduzione di queste innovazioni normative è descritta senza equivoci nella relazione finale della Commissione Ministeriale che ne stese l’articolato. Dopo aver testualmente affermato che La Commissione propone un insieme di innovazioni volte all’obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo , la relazione aggiungeva che soprattutto, è prevista , l’introduzione del nuovo istituto del Controllo giudiziario art. 34-bis cod. ant. , destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione e altresì del sequestro ai sensi dell’art. 20 e della confisca ai sensi dell’art. 24 cod. ant. nei casi in cui l’agevolazione risulti occasionale . e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività di impresa . La Commissione non mancò di evidenziare che si tratta di una misura del tutto innovativa, dal momento che non -determina lo spossessamento gestorio , bensì configura -per un periodo minimo di un anno e massimo di tre una forma meno invasiva di intervento, la quale consiste in una vigilanza prescrittiva , adottata da un commissario giudiziario nominato dal Tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare dall’interno dell’azienda l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria . La stessa Commissione chiarì inoltre che l’istituto può fungere da adeguato strumento per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa nei casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva prefettizia, garantendo così nel contempo il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica . 2.3. In tal modo, il legislatore del 2017 ha composto un bouquet di misure di prevenzione destinate a far fronte alla pericolosità considerata non solo come condizione soggettiva, inerente alla persona fisica D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4 , ma anche quale forma di relazione tra condotte individuali contra legem e beni patrimoniali. Tale relazione può configurarsi tanto nel senso della avvenuta accumulazione, a mezzo delle condotte vietate, di beni in capo al soggetto pericoloso, che nel senso della strumentalizzazione di realtà aziendali a fini di incremento o mantenimento di una situazione di potere ed influenza riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali di stampo mafioso. E mentre la neutralizzazione del descritto accumulo patrimoniale è affidata alle tradizionali misure del sequestro e della confisca, il contrasto della contaminazione dell’attività di impresa da parte della criminalità organizzata è invece eminentemente deputato alle misure dell’amministrazione giudiziaria art. 34 e del controllo giudiziario art. 34-bis . Si tratta, in definitiva, di un sistema che prevede forme di risposta giudiziaria diversificate, nell’ambito del quale il ricorso a quelle di tipo ablativo è tendenzialmente recessivo rispetto all’adozione delle misure alternative dell’amministrazione e del controllo giudiziario, delle quali il legislatore, ricorrendone i presupposti, ha inteso privilegiare l’applicazione in attuazione del principio di proporzionalità e in vista del possibile recupero dell’impresa alle fisiologiche regole del mercato, una volta ridotta l’ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che, una volta adottate le misure del controllo o della amministrazione giudiziaria, il giudice della prevenzione, anche in esito alle verifiche disposte nel corso di tali misure, può mutare la prima valutazione in punto di qualificazione della pericolosità e transitare in una tipologia prevenzionale diversa, adottando la misura più adeguata così, in motivazione, Sez. 1, n. 29487 del 07/05/2019 . 2.4. Del tutto condivisibile, dunque, risulta l’arresto delle Sezioni Unite Penali Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, citata , secondo cui la logica del sistema e la ratio delle descritte misure conformano il percorso accertativo che esse attivano in capo al giudice. Sicché, se con riferimento all’istituto di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 159 del 2011 e a quello del controllo giudiziario a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio, deve ritenersi doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento -e cioè il grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nella fattispecie-, con riferimento invece alla domanda della parte privata di accedere al controllo giudiziario tale accertamento non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. 2.5. Infatti, anche la domanda formulata dalla parte privata ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, rappresenta una richiesta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. L’azienda che sino a quel momento ha operato liberamente sul mercato, a fronte della notifica dell’interdittiva può infatti decidere di affidarsi al Tribunale della Prevenzione, consapevole che se da un lato l’eventuale accoglimento della domanda rimuove le inibizioni alla prosecuzione dell’attività art. 34 bis, comma 7 , dall’altro ciò apre una fase di monitoraggio o vigilanza prescrittiva dell’azienda da parte del commissario nominato dal Tribunale in ordine al corretto adempimento di specifici obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria, la quale, in caso di inottemperanza, può disporre l’applicazione di più gravosa misura. Il controllo giudiziario a richiesta della parte privata non rappresenta quindi un beneficio, bensì una vera e propria misura di prevenzione, dotata di una sua intrinseca efficacia preventiva e coerentemente connessa alla vicenda del provvedimento interdittivo prefettizio. 2.6. Dunque, l’insegnamento di Sezioni Unite, Ricchiuto, indica che, in relazione al controllo volontario, il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo sul pre-requisito della occasionalità, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta . 2.7. Le Sezioni Unite indicano dunque chiaramente la necessità che la valutazione relativa alla sussistenza o meno di un’infiltrazione connotata da occasionalità non sia finalizzata all’acquisizione di un dato statico -consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente una mera fotografia del passato bensì alla argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l’intera gamma degli strumenti previsti dall’art. 34-bis, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti al comma 3, a ciò non ostando l’evidente mancanza, in capo al giudice della prevenzione, di un potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto. 2.8. In tal modo, la citata sentenza delle Sezioni Unite, Ricchiuto, ricompone e conduce a equilibrata sintesi l’ambito della verifica che il Tribunale della Prevenzione è chiamato ad operare sulla domanda formulata dalla parte ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6. Verifica che, da un lato, non potrà prescindere dall’accertamento del presupposto normativo dell’occasionalità dell’agevolazione Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Eurostrade S.r.l., Rv. 273645 ma che, dall’altro, impone che il relativo accertamento comporti un motivato giudizio prognostico circa la possibilità, o meno, di emendare la rilevata situazione patologica mediante gli strumenti previsti dal citato art. 34-bis. Senza contare che proprio la misura del controllo giudiziario, assistita dall’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge all’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2 ed eventualmente articolata con l’imposizione di specifici obblighi informativi e l’attribuzione di poteri di monitoraggio consentita dallo stesso art. 34-bis, comma 3 può rivelarsi, nei casi dubbi, strumento idoneo a favorire una migliore conoscenza della realtà aziendale, in funzione dell’individuazione della misura di prevenzione più adeguata al caso di specie in questo senso, in motivazione, Sez. 1, n. 29487 del 07/05/2019, citata . E senza dimenticare il primario obiettivo della riforma del 2017, che la Commissione Ministeriale proponente ha indicato essere finalizzata a promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo , affidando alla misura del controllo giudiziario a richiesta della parte privata il compito di fungere da adeguato strumento per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa nei casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva prefettizia, garantendo così nel contempo il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica . Sicché la misura in esame, caratterizzata da un approccio meno deflagrante rispetto a quella dell’amministrazione giudiziaria, deve ritenersi lo strumento preventivo d’elezione in ogni situazione in cui si manifesti anche la mera possibilità che quella forma di vigilanza impositiva, certamente cogente per l’impresa, possa fungere da incubatrice di un nuovo corso della gestione della azienda, finalizzato ad un suo recupero alla libera concorrenza, una volta affrancata dalle infiltrazioni mafiose che ne avevano condizionato l’attività entrambi i virgolettati tratti, testualmente, da Sez. U., Ricchiuto, cit. . 3. Tutto ciò premesso a proposito della ricognizione dei più significativi arresti di questa Suprema Corte in relazione alle tematiche di causa, osserva il Collegio che, nella fattispecie, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi di diritto appena ricordati. 3.1. Infatti, con specifico riferimento al connotato dell’occasionalità dell’agevolazione di soggetti mafiosi, il giudice di appello ha argomentato che la parte privata istante non ha neppure dedotto i profili di recuperabilità dell’azienda all’economia sana, sicché il giudice della prevenzione non è stato posto in grado di formulare alcuna prognosi relativa al profilo della strutturalità o meno del controllo malavitoso, oltre che della concreta praticabilità di un programma di risanamento, come pure dei relativi possibili contenuti. 3.2. Nè, come accennato, il presupposto dell’ammissione, da parte dell’azienda istante, dell’esistenza di un controllo mafioso, seppure occasionale, può implicare una costrizione a dedurre contra se. Invero, l’esistenza di quel controllo, come correttamente osservato dalla Corte barese, costituisce un profilo proprio un presupposto di un diverso provvedimento, di natura amministrativa e cioè l’interdittiva antimafia-, impugnabile solamente davanti al giudice amministrativo mentre, con la richiesta D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34bis, comma 6, che l’azienda destinataria dell’interdittiva sceglie di proporre, l’istante è chiamata a necessariamente dedurre solo quegli elementi, favorevoli, utili a giudicare recuperabile una situazione di condizionamento che può essere data per scontata, in quanto ritenuta in un diverso provvedimento amministrativo , che la presuppone. Situazione di condizionamento che dunque, pur potendo essere apprezzata specie nella sua intensità dal giudice ordinario, non entra nel fuoco dell’accertamento necessario ai fini dell’ammissione all’istituto in esame cfr. S.U. Ricchiuto, sopra richiamate , volto piuttosto alla disamina del profilo della recuperabilità dell’azienda all’economia sana. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.