Sospetto COVID tra i familiari dell’avvocato: l’udienza va rinviata

La presenza di un soggetto con sospetto COVID” nel nucleo familiare dell’avvocato difensore costituisce un impedimento che legittima il rinvio dell’udienza.

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 21139/21, depositata il 28 maggio. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato l’istanza della difesa per l’affidamento in prova al servizio sociale di un condannato. La pronuncia è stata impugnata in sede di legittimità degli avvocati dell’uomo che contestano la mancata considerazione, da parte del giudice, del legittimo impedimento dedotto dal difensore in relazione all’udienza del 14 ottobre 2020 per la presenza di un soggetto con sospetto COVID” nel suo nucleo familiare. La conseguente violazione di legge determinerebbe una nullità assoluta ed insanabile. Il ricorso risulta fondato. La Cassazione ha infatti precisato che la presenza di un soggetto con sospetto COVID” nel nucleo familiare dell’avvocato difensore costituiva un impedimento che legittimava il rinvio dell’udienza. La pronuncia richiama il quadro normativo in tema di udienza in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza per la trattazione dell’istanza di concessione dell’affidamento in prova art. 127 c.p.p. e l’art. 420- ter c.p.p. in tema di legittimo impedimento difensivo secondo cui [il giudice] provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato . Ne consegue che la disciplina dell’udienza del procedimento di sorveglianza, pertanto, deve essere applicata integralmente al rappresentante del detenuto, al quale devono essere riconosciute tutte le garanzie processuali previste per il suo assistito dal combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 420- ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell’udienza laddove sia legittimamente impedito . Nel caso di specie, l’istanza di rinvio era stata tempestivamente depositata dal difensore e corredata della necessaria certificazione medica circa l’impedimento a presenziare all’udienza per la presenza nel suo nucleo familiare di un sospetto COVID” per il quale il medico aveva ordinato la sottoposizione a tampone . L’istanza veniva però respinta dal Tribunale in assenza di esplicazione delle ragioni giustificative di tale scelta. Per questi motivi, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 aprile – 28 maggio 2021, n. 21139 Presidente Iasillo – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 14/10/2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da Z.R. , in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare. Nel respingere il beneficio penitenziario richiesto da Z. , il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava la gravità dei fatti di reato per i quali l’istante era stato condannato e l’incompletezza del processo di rivisitazione critica del suo vissuto criminale, che imponeva di formulare una prognosi negativa sull’idoneità della misura alternativa invocata ad assolvere alle sue finalità di prevenzione speciale. 2. Avverso questa ordinanza Z.R. , a mezzo degli avvocati Marco Cianfrocca e Gabriele Scaccia, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto del legittimo impedimento del difensore del ricorrente - presentato all’udienza 14/10/2020 e riguardante la presenza di un soggetto con sospetto Covid nel suo nucleo familiare - per effetto del quale doveva essere dichiarata la nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza adottata all’esito di tale udienza. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposta da Z.R. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, all’udienza camerale svoltasi il 14/10/2020 davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, il difensore del ricorrente, l’avv. Gabriele Scaccia, presentava un’istanza di rinvio per legittimo impedimento, documentando la presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con sospetto Covid , per il quale, a seguito di consultazione medica, veniva ordinata la sottoposizione a tampone. Costituisce un dato processuale parimenti incontroverso quello secondo cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ometteva di pronunciarsi sull’istanza di legittimo impedimento presentata dal difensore del ricorrente, limitandosi a respingere la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale formulata da Z.R. senza dare conto della richiamata istanza difensiva. Tanto premesso, occorre verificare se la presenza di un soggetto con sospetto Covid nel nucleo familiare dell’avv. Gabriele Scaccia costituiva un impedimento, che legittimava il rinvio dell’udienza del 14/10/2020, celebrata davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma. A tale quesito occorre fornire risposta positiva. Osserva, in proposito, il Collegio che lo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza, cui ci si deve riferire per la trattazione dell’udienza del 14/10/2020, relativa all’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale formulata da Z.R. , è disciplinato dall’art. 127 c.p.p., il cui comma 3 stabilisce Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo . Tale disposizione deve essere integrata dallo stesso art. 127 c.p.p., comma 4 a tenore del quale L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice . Questa disciplina normativa, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione dell’art. 420-ter c.p.p., comma 5, che, in materia di legittimo impedimento difensivo, prevede che il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato . La disciplina dell’udienza del procedimento di sorveglianza, pertanto, deve essere applicata integralmente al rappresentante del detenuto, al quale devono essere riconosciute tutte le garanzie processuali previste per il suo assistito dal combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 420-ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell’udienza laddove sia legittimamente impedito. L’impedimento del difensore, però, deve essere appositamente documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria davanti alla quale è in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza - nel nostro caso rappresentata dal Tribunale di sorveglianza di Roma -, come costantemente affermato da questa Corte Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664-01 Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333-01 Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343-01 . 2.1. In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l’avv. Gabriele Scaccia, che assisteva Z.R. davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, documentava con apposita certificazione medica di essere legittimamente impedito a presenziare all’udienza del 14/10/2020, rappresentando la presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con sospetto Covid , per il quale, a seguito di apposita consultazione medica, veniva ordinata la sottoposizione a tampone. Tuttavia, questa istanza difensiva veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Roma, senza che delle ragioni giustificative del respingimento si facesse riferimento nel provvedimento impugnato, nonostante la certificazione medica prodotta dall’avv. Scaccia, che attestava la sussistenza di un legittimo impedimento, rilevante ai sensi del combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 420-ter c.p.p., comma 5, la cui pretermissione concretizzava una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p Le conclusioni del Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, appaiono in contrasto con la disciplina dell’udienza camerale prefigurata dal combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 420-ter c.p.p., comma 5, che deve ritenersi applicabile nei procedimenti di sorveglianza, nei casi in cui il legittimo impedimento riguardi l’ipotesi in cui il difensore del detenuto adduca la presenza di un soggetto con sospetto Covid nel suo nucleo familiare. Tali conclusioni, del resto, si impongono alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui L’art. 420-ter c.p.p., comma 5, si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310-01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488-01 . Nè potrebbe essere diversamente, atteso che come costantemente affermato da questa Corte Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., è rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicché esso costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest’ultima Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019, Ferretti, Rv. 275329-01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343-01 . 3. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.