Striscione offensivo contro città e tifosi: legittimo il DASPO

Confermata la misura decisa dalla Questura nei confronti di due tifosi cosentini che avevano compiuto un blitz a Reggio Calabria solo per affiggere alle inferriate dello stadio locale uno striscione contenente offese verso i tifosi reggini e la città di Reggio.

Sacrosanto il DASPO per i due uomini che hanno compiuto un blitz in trasferta solo per apporre alle inferriate dello stadio ‘nemico’ uno striscione offensivo nei confronti della città e dei tifosi della squadra locale Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 21087/21, depositata il 28 maggio . Contesto della vicenda è la rivalità tra Reggio Calabria e Cosenza. Protagonisti in negativo sono due ultras cosentini, che raggiungono la città reggina solo per affiggere un grande striscione alle inferriate dello stadio ‘Granillo’, uno striscione contenente offese nei confronti non solo dei tifosi locali ma anche della città . Una volta identificati gli autori del blitz , essi sono destinatari del provvedimento della Questura ad entrambi viene vietato di accedere per tre anni ad impianti sportivi e viene imposto di presentarsi presso una stazione dei Carabinieri in occasione degli incontri disputati dal ‘Cosenza Calcio’ . Questa misura, contestata dai due tifosi, viene ratificata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. E viene ora confermata in via definitiva dalla Cassazione. Inutili le obiezioni proposte dai due uomini, i quali hanno contestato la pericolosità sociale loro attribuita e hanno richiamato invece a proprio favore la giovane età, l’attività lavorativa svolta, lo stato di incensuratezza e il carattere isolato del gesto compiuto . Anche per i Giudici della Cassazione, però, la misura adottata dalla Questura non è né eccessiva né irragionevole. Una volta accertati i dettagli dell’episodio, peraltro ammesso dai due ultras del Cosenza, è sacrosanto parlare di evidente pericolosità , anche tenendo presente la possibilità che i due uomini reiterino condotte analoghe in occasione di successive e prossime manifestazioni sportive della propria squadra . Rilevante, secondo i Giudici, anche il fatto che lo striscione affisso era di tenore fortemente offensivo , così da creare un pericolo per l’ordine pubblico . Unica vittoria per i due tifosi cosentini è la riduzione della durata della misura due anni, e non tre anni, come deciso in origine dalla Questura. Questo ‘sconto’ è frutto, osservano i Giudici della Cassazione, della constatazione che i due uomini – incensurati – non avevano tenuto condotte violente ed avevano, poi, manifestato pentimento per quanto commesso, riconducendolo a goliardia e della valutazione della loro vita pregressa e del comportamento successivo all’episodio incriminato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 28 maggio 2021, n. 21087 Presidente Gentili – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con distinte ordinanze del 6/11/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria convalidava il provvedimento emesso dal locale Questore il 28/10/2020, con il quale era stato vietato a A.M. e Al.Ma. di accedere per tre anni ad impianti sportivi, ed imposto agli stessi - per uguale periodo - di presentarsi presso una stazione dei Carabinieri in occasione degli incontri disputati dal omissis . 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due intimati, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice avrebbe individuato la pericolosità sociale dei due soggetti con formule rituali, schematiche e fredde, che non terrebbero conto della giovane età, dell’attività lavorativa svolta, dello stato di incensuratezza e del carattere isolato del gesto compiuto. Ne deriverebbe, dunque, una misura eccessiva ed irragionevole, meritevole dell’annullamento. Considerato in diritto 3. I ricorsi risultano infondati. 4. Per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si applica una misura di prevenzione ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma , coinvolgendo altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida tra le altre, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110 Sez. 3, n. 17753 del 6/3/2018, Fici, Rv. 272778 Sez. 3, n. 20789 del 15/4/2010, Beani, Rv. 247186 . 5. Tanto premesso in termini generali, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione di questi principi, anche con riguardo alla pericolosità dei soggetti interessati. 5.1. In particolare, richiamato l’episodio che ha giustificato il provvedimento l’affissione di un grande striscione, alle inferriate dello stadio di Reggio Calabria, contenente offese nei confronti della città e dei tifosi della squadra locale , peraltro ammesso da entrambi i ricorrenti ultras del omissis , l’ordinanza ha evidenziato che lo stesso fatto ben rientrava nell’alveo della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, lett. c , tale, dunque, da giustificare in sé l’applicazione della misura di prevenzione in esame, come infatti neppure in astratto contestato. Di seguito, sono stati sottolineati i presupposti di necessità ed urgenza della misura medesima, legati alla possibilità che i ricorrenti potessero reiterare condotte analoghe in occasione delle successive e prossime manifestazioni sportive della propria squadra anche questo profilo, peraltro, non forma oggetto di censura specifica, così come quello relativo alla durata della misura, ridotta dal Giudice da tre a due anni. 5.2. Su quest’ultima parte della motivazione, infine, si inserisce il passo relativo alla pericolosità dei ricorrenti. Ebbene, l’ordinanza ha rilevato che questa non poteva esser invero esclusa lo striscione affisso era di tenore fortemente offensivo, così da creare un pericolo per l’ordine pubblico , ma poteva di certo esser ridotta rispetto a quanto deciso nel provvedimento del Questore ciò, considerando che i ricorrenti - incensurati non avevano tenuto condotte violente ed avevano, poi, manifestato pentimento per quanto commesso, riconducendolo a goliardia . Dal che, una valutazione congrua e complessiva del profilo soggettivo in esame, non manifestamente illogica o carente, che ha considerato sia la condotta in sé e le sue potenzialità sia la personalità degli intimati, alla luce della vita pregressa e del comportamento successivo al fatto commesso. Con argomento adeguato, dunque, ed immeritevole di esser censurato in questa sede. 6. I ricorsi, pertanto, debbono esser rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.