Omesso il mantenimento per i figli: reato concretizzabile anche senza il vincolo coniugale

Per i Giudici è applicabile la nuova previsione fissata dall’art. 570-bis del Codice Penale anche al genitore che non è stato sposato con l’ex compagna e madre dei figli.

Condannabile per violazione degli obblighi di assistenza familiare anche l’ uomo non coniugat o che ha consapevolmente dimenticato di corrispondere all’ex compagna l’assegno mensile stabilito dal giudice per il mantenimento dei loro due figli minori Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 20721/21, depositata il 25 maggio . Per i giudici del Tribunale è evidente la colpevolezza dell’uomo, resosi responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare , avendo omesso per otto mesi di corrispondere all’ex compagna l’assegno mensile, fissato in 600 euro dall’autorità giudiziaria civile, per il mantenimento dei loro figli minori , nonché di concorrere al 50 per cento alle spese di natura straordinaria degli stessi figli . I giudici hanno in sostanza riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi dell’articolo 3 della legge numero 54 dell’8 febbraio 2006, in relazione all’articolo 12-sexies della legge numero 898 del 1970 . La decisione viene contestata però dalla Procura della Repubblica, che col ricorso in Cassazione deduce la violazione di legge , in relazione all’articolo 570-bis del Codice Penale, per avere il Tribunale, nel riqualificare il fatto contestato, erroneamente ritenuto che la fattispecie incriminatrice prevista da tale nuovo articolo non fosse applicabile all’uomo in quanto non coniugato con la madre dei due figli minori, laddove è pacifico , sostiene la Procura, che vi è continuità normativa tra tale fattispecie incriminatrice e quella prevista dal citato articolo 3 della legge numero 54 del 2006, che non deve, perciò, ritenersi abrogata . A fare chiarezza provvede la Cassazione, condividendo la posizione assunta dalla Procura. In sostanza, il delitto di omesso versamento dell’ assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’articolo 570-bis del Codice Penale, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 21 dell’1 marzo 2018, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’articolo 3 della legge numero 54 dell’8 febbraio 2006 e quella prevista dal predetto articolo 570-bis del Codice Penale . Per i Giudici è chiaro che il reato di cui al menzionato articolo 3 è configurabile nel caso di omesso versamento da parte del genitore dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria civile per il mantenimento anche dei figli nati fuori dal matrimonio , e ciò non solo in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, ma anche alla luce delle specifiche modifiche introdotte dalla legge numero 76 del 20 maggio 2016 e dal decreto legislativo numero 154 del 28 dicembre 2013 in materia di unioni civili e di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, che avevano imposto che le norme della legge numero 54 del 2006 dovevano ritenersi applicabili anche ai procedimenti relativi ai figli nati da genitori non coniugati . E all’adozione di tale soluzione interpretativa non può oggi considerarsi d’ostacolo la circostanza che il nuovo articolo 570-bis del Codice Penale indichi espressamente come soggetto attiva del reato il coniuge, in quanto una lettura sistematica di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il legislatore abbia parificato quella figura a quella di qualsiasi genitore come si evince agevolmente dai lavori preparatori della legge con cui è stata introdotta la nuova fattispecie incriminatrice, da cui si desume in maniera inequivoca quale sia stata la voluntas legis, essendosi espressamente asserito che la nuova norma incriminatrice sarebbe stata destinata ad assorbire – dunque, senza alcun effetto di abolitio parziale – le previsioni dei previgenti articoli 12-sexies della legge numero 898 del 1970 e articolo 3 della legge numero 54 del 2006. Con la conseguenza della esistenza di una piena continuità normativa tra le disposizioni penali già dettate da tali norme, solo formalmente cancellate, e quella inserita nel Codice Penale con l’articolo 570-bis .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 marzo – 25 maggio 2021, n. 20721 Presidente Costanzo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Cremona dichiarava B.F. responsabile del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi della L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, per avere omesso - in omissis , con condotta perdurante - di corrispondere a G.S. l’assegno mensile fissato in 600 Euro dall’autorità giudiziaria civile per il mantenimento dei loro figli minori M. e Ma. , nonché di concorrere al 50% alle spese di natura straordinaria degli stessi figli. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 570-bis c.p., per avere il Tribunale di Cremona, nel riqualificare il fatto contestato, erroneamente ritenuto che la fattispecie incriminatrice prevista da tale nuovo articolo non fosse applicabile al B. in quanto non coniugato con la madre dei due figli minori, laddove è pacifico che vi è continuità normativa tra tale fattispecie incriminatrice e quella prevista dalla citata della L. n. 54 del 2006, art. 3, che non deve, perciò, ritenersi abrogata. 3. Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Considerato in diritto 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. 2. Questa Corte si è già occupata della questione oggetto dell’impugnazione oggi in esame ed ha affermato che il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 e quella prevista dal predetto art. 570-bis c.p. così, tra le altre, Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv. 274943 . Al riguardo si è convincentemente chiarito come già in passato si fosse puntualizzato che il reato di cui al menzionato art. 3 era configurabile nel caso di omesso versamento da parte del genitore dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria civile per il mantenimento anche dei figli nati fuori dal matrimonio e ciò si era affermato non solo in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, ma anche alla luce delle specifiche modifiche introdotte dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 in materia di unioni civili e di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, che avevano imposto che le norme della L. n. 54 del 2006 dovevano ritenersi applicabili anche ai procedimenti relativi ai figli nati da genitori non coniugati così, tra le molte, Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S., Rv. 272805 . All’adozione di tale soluzione interpretativa si è reputato non possa oggi considerarsi d’ostacolo la circostanza che il nuovo art. 570-bis c.p. indichi espressamente come soggetto attivo del reato il coniuge , in quanto una lettura sistematica di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il legislatore abbia parificato quella figura a quella di qualsiasi genitore come si evince agevolmente dai lavori preparatori della legge con cui è stata introdotta la nuova fattispecie incriminatrice, da cui si desume in maniera inequivoca quale sia stata la voluntas legis, essendosi espressamente asserito che la nuova norma incriminatrice sarebbe stata destinata ad assorbire - dunque, senza alcun effetto di abolitio parziale - le previsioni dei previgenti della L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies e della L. n. 54 del 2006, art. 3. Con la conseguenza della esistenza di una piena continuità normativa tra le disposizioni penali già dettate da tali norme, solo formalmente cancellate, e quella inserita nel codice penale con il più volte citato art. 570-bis. È, dunque, giuridicamente errata e va corretta, con ogni conseguenza di legge, la decisione adottata nel caso di specie dal Tribunale di Cremona. 3. A norma dell’art. 569 c.p.p., comma 4, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia che nel nuovo giudizio si uniformerà al principio di diritto innanzi richiamato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Brescia. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.