È ammissibile l’istanza di riesame depositata usando l’indirizzo PEC elencato dal DGSIA e non quello indicato dal presidente del Tribunale?

La Cassazione ha chiarito se sia ammissibile l’istanza di riesame depositata a mezzo PEC dal difensore ex art. 24 comma 4 del d.l. Ristori utilizzando uno degli indirizzi PEC dell’ufficio giudiziario destinatario indicati nel provvedimento del DGSIA, anziché l’indirizzo individuato dal Presidente del Tribunale con proprio provvedimento.

Con la notizia di decisione n. 6/2021, la quinta sezione penale della Cassazione, nell’udienza del 10 maggio 2021, ha esaminato la seguente questione se l’istanza di riesame depositata a mezzo PEC dal difensore exart. 24, comma 4,del d.l. n. 137/2020 conv. con mod. dalla l.n. 176/2020 sia inammissibile ai sensi del comma 6- sexies dello stesso articolo, qualora inviata presso uno degli indirizzi PEC dell’ufficio giudiziario destinatario indicati nel provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020, ma non a quello specificatamente individuato per la trasmissione delle impugnazioni cautelari dal Presidente del Tribunale con proprio provvedimento. Decidendo sulla questione, la Cassazione ha dato risposta negativa , specificando che la violazione dei provvedimenti organizzativi, adottati dal dirigente dell’ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi di posta elettronica assegnati all’ufficio medesimo per il deposito di atti difensivi , non può costituire causa di inammissibilità dell’impugnazione cautelare , in quanto tale sanzione processuale è prevista dall’art. 24, comma 6- sexies , d.l. n. 137/2020, esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del DGSIA. Fonte ilprocessotelematico.it

CassPen_notizia_di_decisione_6_2021