COVID-19 e notifica del decreto di citazione in appello: quando si verifica una nullità assoluta ed insanabile?

In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, il provvedimento presidenziale di rinvio dell’udienza di trattazione dell’appello disposto ex lege ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.l. n. 18/2020 convertito con modificazione dalla l. n. 27/2020 con fissazione della nuova udienza di trattazione del ricorso può essere notificato all’imputato appellante mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema PEC del difensore, a norma del comma 15 del medesimo art. 83, soltanto nel caso in cui sia assistito da un difensore di fiducia ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore anche se d’ufficio. Ne discende che in assenza di quest’ultima condizione, la notificazione all’imputato appellante del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo PEC a norma dell’art. 83, comma 14, del citato d.l. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche dal difensore che abbia ricevuto la notifica.

È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18313/21, depositata l’11 maggio. La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna con la quale un imputato veniva condannato per maltrattamenti in famiglia . L’accusato ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, dell’ omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello presso il domicilio eletto al momento dell’identificazione personale. La Corte d’Appello avrebbe omesso di rilevare l’eccepita nullità nonostante non vi sia la prova della suddetta notifica, risultando unicamente la prova della notifica a mezzo PEC. Il ricorso è fondato in quanto l’imputato ha effettivamente eletto il proprio domicilio presso la sua abitazione ed il suo avvocato l’ha assistito durante tutto il procedimento come difensore d’ufficio, sebbene sia stato indicato in taluni atti quale difensore di fiducia. Secondo l’art. 601, comma 1 c.p.c., infatti, ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello , l’imputato appellante avrebbe dovuto essere citato per il giudizio d’appello presso il proprio domicilio dichiarato o eletto, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 157, comma 8- bis c.p.p Nel caso di specie non risulta essere stata disposta la notificazione al ricorrente del successivo provvedimento di rinvio dell’udienza disposto ex art. 83, comma 1, d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 , che prevede inoltre che le notifiche degli avvisi di udienza possono ritenersi legittimamente eseguite via PEC solo se siano indirizzate al difensore di fiducia ovvero debbano eseguirsi per legge” al difensore d’ufficio. Secondo la disciplina processuale derogatoria introdotta con il citato d.l. n. 18/2020, non può ritenersi legittima la notifica a mezzo PEC del provvedimento di rinvio dell’udienza al solo difensore d’ufficio . Ne discende che in caso di notifica all’imputato appellante patrocinato non dal difensore di fiducia ma dal difensore d’ufficio, la notifica deve essere disposta secondo la procedura ordinaria delineata dagli artt. 601, comma 1 e 157 ss. c.p.p., e in caso di dichiarazuibe o elezione di domicilio come nel caso di specie presso tale domicilio. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile , rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo Cass. n. 18560/2019 e n. 8150/2012 . Ed è per questo che la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 , il provvedimento presidenziale di rinvio dell’udienza di trattazione dell’appello disposto ex lege ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con fissazione della nuova udienza di trattazione del ricorso può essere notificato all’imputato appellante mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema PEC del difensore, a norma del comma 15 del medesimo art. 83, soltanto nel caso in cui sia assistito da un difensore di fiducia ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore anche se d’ufficio. Ne discende che in assenza di quest’ultima condizione, la notificazione all’imputato appellante del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo PEC a norma dell’art. 83, comma 14, del citato d.l. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche dal difensore che abbia ricevuto la notifica . Per questo motivi la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 marzo – 11 maggio 2021, n. 18313 Presidente Bricchetti – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in verifica, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 3 luglio 2020, con cui il Tribunale di Bologna ha condannato F.R. alla pena di legge per i reati di cui all’art. 572 c.p. in danno di P.L. commesso almeno fino al OMISSIS , art. 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2 e art. 635 c.p., comma 2, n. 3. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, F.R. chiede l’annullamento della sentenza per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Violazione di norma processuale per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio d’appello presso il domicilio eletto al momento dell’identificazione personale. A sostegno della deduzione, la difesa pone in luce come la Corte d’appello abbia omesso di rilevare l’eccepita nullità sebbene in atti non vi sia prova di tale notifica, risultando unicamente la prova della notifica a mezzo PEC del decreto di citazione al difensore in proprio, sempre stato d’ufficio e mai di fiducia, come invece erroneamente indicato negli atti. 2.2. Vizio di motivazione in relazione agli episodi di maltrattamenti commessi nell’intervallo temporale dal 6 ottobre al 6 dicembre 2012. 2.3. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale, in quanto inclusiva di voci di danno quali il danneggiamento delle autovetture di proprietà della madre non riguardanti la P. . 2.4. Violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento della sospensione della pena sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un precedente ostativo, essendo invece F. del tutto incensurato, come rilevato dallo stesso Tribunale nell’applicare al medesimo le circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo ed assorbente motivo con cui il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per l’omessa notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio d’appello presso il domicilio eletto, essendo stato notificato l’avviso a mezzo PEC al solo difensore d’ufficio. 2. Mette conto di rilevare preliminarmente che, come dedotto dalla difesa e confermato dalla lettura dell’incartamento processuale cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 , F.R. ha effettivamente eletto il proprio domicilio presso un’abitazione in San Giovanni in Persiceto e l’avv. Livio Lantino ha assistito il ricorrente durante tutto il corso del procedimento sempre quale difensore d’ufficio, sebbene sia stato indicato erroneamente in taluni atti quale difensore di fiducia. Ne discende che, ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, nel caso di specie, giusta previsione espressa dell’art. 601 c.p.p., comma 1, l’imputato appellante avrebbe dovuto essere citato per il giudizio d’appello presso il proprio domicilio dichiarato o eletto, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis. 2.1. Orbene, da quanto si evince dal fascicolo del procedimento e dal supplemento istruttorio disposto dal questa Corte che ha comportato il rinvio della trattazione del ricorso dall’11 al 25 marzo 2021 , mentre risulta essere stata disposta la notificazione all’imputato del primo decreto di citazione dinanzi alla Corte d’appello per l’udienza del 3 aprile 2020 a mezzo dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, non risulta - di contro - essere stata disposta la notificazione al medesimo appellante del successivo provvedimento di rinvio dell’udienza disposto D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ex art. 83, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 . 2.2. Nè può ritenersi che la notifica a mezzo PEC del provvedimento di rinvio dell’udienza al solo difensore d’ufficio sia legittima in virtù della disciplina processuale derogatoria introdotta con il citato D.L. n. 18 del 2020. Ed invero, secondo quanto dispone l’art. 83, comma 14, del citato decreto che recita Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio , le notifiche degli avvisi di udienza possono ritenersi legittimamente eseguite via PEC soltanto allorché siano indirizzate al difensore di fiducia ovvero debbano eseguirsi per legge al difensore di ufficio come, ad esempio, nel caso di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4 . Il D.L. n. 18 del 2020 non prevede invece alcuna deroga alle regole processuali ordinarie in caso di notifica alla parte - come all’imputato appellante - assistito non da un difensore di fiducia ma da un difensore d’ufficio, che deve dunque essere avvisato con la procedura ordinaria di notificazione. Ne discende che, in caso di notifica all’imputato appellante patrocinato non dal difensore di fiducia ma dal difensore d’ufficio, la notifica deve essere disposta secondo la procedura ordinaria delineata dal combinato disposto dell’art. 601 c.p.p., comma 1, e artt. 157 e seguenti c.p.p. e, in caso di dichiarazione o elezione di domicilio come appunto nella specie , presso tale domicilio. Ciò salvo che la notifica al domicilio dichiarato o eletto dall’appellante si sia rivelata impossibile nel qual caso si può procedere de iure alla notifica al difensore d’ufficio a mezzo PEC in ossequio alle norme di cui al citato D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 14 e art. 161 c.p.p., comma 4. 3. Sulla scorta di quanto sopra, la notificazione del decreto di citazione in appello di F.R. eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo PEC deve ritenersi tamquam non esset, con conseguente nullità assoluta ed insanabile dell’udienza celebrata in assenza dell’imputato. 3.1. Ed invero, secondo un principio di diritto consolidato, che il Collegio intende riaffermare, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio nel caso in oggetto, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo. Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097-01 Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012, Romero, Rv. 262925-01 . Tale condivisibile affermazione di principio poggia sulla considerazione che la qualità del rapporto intercorrente tra il difensore di ufficio e l’imputato non offre alcuna garanzia di effettiva conoscenza da parte del secondo che, viceversa, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, connota il rapporto tra il difensore fiduciario e l’assistito, come peraltro ribadito nella più recente disciplina in materia di assenza dell’imputato. 3.2. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il provvedimento presidenziale di rinvio dell’udienza di trattazione dell’appello disposto ex lege ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 con fissazione della nuova udienza di trattazione del ricorso può essere notificato all’imputato appellante mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema PEC del difensore, a norma del comma 14 del medesimo art. 83, soltanto nel caso in cui sia assistito da un difensore di fiducia ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore, anche se d’ufficio. Ne discende che, in assenza di quest’ultima condizione, la notificazione all’imputato appellante del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo PEC a norma dell’art. 83, comma 14, del citato D.L. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche dal difensore che abbia ricevuto la notifica. 3.3. Sulla scorta del principio di diritto testè affermato, l’instaurazione del contraddittorio nel giudizio d’appello risulta minata da una nullità assoluta ed insanabile, legittimamente rilevata dalla difesa dinanzi a questa Corte a mente dell’art. 609 c.p.p., comma 2. Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.