Attenuanti, aggravanti privilegiate e misura cautelare del divieto di avvicinamento secondo le Sezioni Unite Penali

Con due informazioni provvisorie depositate il 29 aprile, le Sezioni Unite Penali hanno risposto ad altrettanti quesiti relativi, da un lato, al bilanciamento delle circostanze attenuanti con le aggravanti privilegiate” e, dall’altro, alla specificazione dei luoghi oggetto della misura cautelare del divieto di avvicinamento e/o del mantenimento di una certa distanza dalla persona offesa.

Informazione provvisoria n. 5/2021 Le circostanze attenuanti, pur se riconosciute come equivalenti nel bilanciamento con concorrenti circostanze aggravanti, devono produrre ugualmente il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell’aggravamento dovuto alle aggravanti privilegiate? Le Sezioni Unite Penali, con l’informazione provvisoria n. 5/2021, hanno dato risposta negativa al quesito. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, debbono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza privilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze . Informazione provvisoria n. 6/2021 L’informazione provvisoria n. 6 risolve invece il seguente quesito se nel disporre la misura cautelare prevista dall’art. 282- ter c.p.p., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza. Secondo le Sezioni Unite, il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa art. 282- ter , comma 1, c.p.p. può limitarsi ad indicare tale distanza . Laddove invece disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

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