Stadio, da condannare l’accensione di un fumogeno

Acclarata la responsabilità penale di un tifoso, salvato dalla prescrizione. Inequivocabile, però, secondo i Giudici, il peso specifico del gesto da lui compiuto all’interno dell’impianto sportivo.

La semplice accensione di un fumogeno all’interno di uno stadio vale una condanna Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 14242/21, depositata il 16 aprile . A finire sotto accusa è un tifoso sardo. La decisone di accendere un fumogeno all’interno dello stadio gli costa un processo, alla luce della legge numero 401 del 1989. A sorpresa, però, in Tribunale l’accusa viene ritenuta priva di fondamento. In Appello, invece, su ricorso proposto dalla Procura, i Giudici dichiarano il non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato è estinto per prescrizione . Col ricorso in Cassazione il tifoso punta a vedere riconosciuta l’assoluzione decisa in suo favore dal Tribunale. I Giudici di terzo grado ribattono, invece, sottolineando il peso specifico del gesto compiuto dall’uomo all’interno della struttura sportiva. In premessa viene ricordato che la norma stabilisce che chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 1.000 a 5.000 euro . In sintesi, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive è reato il possesso di fuochi artificiali, o oggetti analoghi, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e dunque anche l’accensione del fumogeno integra il reato in questione, essendo la norma diretta a punire il possesso, non essendo neppure richiesto l’uso . Va da sé, concludono i Giudici, che l’accensione del fumogeno all’interno dello stadio , come avvenuto in questa vicenda, integra il reato in questione .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 marzo – 16 aprile 2021, n. 14242 Presidente Rosi – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Cagliari, decidendo sull’appello del Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa in data 19/06/2018, con la quale A.M. era stato prosciolto dal reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , in relazione all’art. 593 bis c.p.p., comma 2, non sussistendo i presupposti per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Cagliari da parte del Procuratore generale, non versandosi in caso di avocazione delle indagini nè di acquiescenza del Procuratore della Repubblica. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione all’erronea interpretazione della legge penale di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter. In data 26 febbraio 2021, il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica con cui, anche richiamando le conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato per le ragioni innanzi esposte. Con le recenti riforme in materia di impugnazione, tra cui quella del D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 06/03/2018, sono state introdotte modificazioni e limitazione alle impugnazioni del Pubblico ministero. Sotto un primo profilo il Pubblico Ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato art. 593 c.p.p. e le sentenze di proscioglimento il Procuratore Generale, dal canto suo, è titolato all’appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento art. 593-bis c.p.p., comma 2 . Tali limitazioni hanno superato il giudizio di legittimità costituzionale con la pronuncia della Corte costituzionale n. 34 del 2020 che ha osservato, nell’iter argomentativo, come la limitazione del potere di appello del pubblico ministero trovi giustificazione nella preminenza attribuita ad altri interessi, nello specifico quello alla ragionevole durata del processo e all’efficienza giudiziaria, senza che questi limiti configurino una dissimmetria irragionevole rispetto alle facoltà attribuite in tale ambito all’imputato, in ragione della diversa quotazione costituzionale dei poteri di impugnazione riconosciuti alle due parti processuali. Quindi, dal punto di vista soggettivo, è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado solo il procuratore della Repubblica presso il tribunale, mentre il Procuratore generale presso la Corte d’appello può appellare solo nei casi di avocazione o, in via sussidiaria, se il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento art. 593-bis c.p.p., comma 2 . 2. Se non vi sono dubbi interpretativi dell’ipotesi di impugnazione nel caso di avocazione, più complessa appare l’interpretazione dell’inciso abbia prestato acquiescenza a cui è subordinato il potere di impugnazione del Procuratore generale tenuto conto, per un verso, che entrambi i soggetti hanno gli stessi termini per impugnare art. 585 c.p.p. non prevedendo la legge un differenziato termine per tutte le parti salvo la diversa decorrenza ma che, come si dirà, non rileva e, per altro verso, del disposto di cui all’art. 166-bis disp. att. c.p.p. secondo cui ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d’appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto . Le parti a cui spetta il diritto ad impugnare, secondo l’art. 568 c.p.p., comma 3, hanno, come si è già detto, lo stesso termine per proporre impugnazione che decorre, per il solo Procuratore generale dalla comunicazione dell’avviso di deposito dei provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice del distretto art. 585 c.p.p., comma 1, lett. d , ma poi questi ha gli stessi termini riconosciuti alle altre parti. Se è previsto un diverso momento di decorrenza del termine di impugnazione ciò, tuttavia, non significa che il Procuratore generale abbia termine per impugnare più lungo rispetto alle altre parti e questo, nell’ipotesi di comunicazione in pari data della pronuncia della sentenza, viene ad essere allineato a quello delle altre parti. Ed allora, per la razionalità del sistema impugnatorio nel quale, si ribadisce, ad entrambe le parti spetta il diritto ad impugnare con gli stessi termini, ma ad una delle due tale potere è riconosciuto solo in via sussidiaria, e tenuto conto che, proprio in vista dell’esercizio del potere di impugnazione in via sussidiaria, è previsto che ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d’appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto art. 166-bis disp. att. c.p.p. , l’acquiescenza non potrà che essere verificata dal giudice dell’impugnazione. 3. Quanto al caso in esame, ferma l’applicazione dei limiti qui indicati essendo l’impugnazione del Procuratore generale successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2018, non ricorre l’ipotesi di avocazione prevista dall’art. 593 bis c.p., comma 2. Quanto all’ipotesi di acquiescenza rileva, il Collegio, che nell’atto di appello il Procuratore generale dà atto che la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa in data 19/06/2018 con motivazione contestuale, era stata comunicata in data 11/07/2018, non era stata impugnata dal Procuratore della repubblica, sicché l’atto di appello in data 18/07/2018 è stato tempestivamente presentato dal procuratore generale nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 593 bis c.p.p., comma 2. Correttamente la sentenza impugnata ha respinto la censura difensiva che, nuovamente proposta, è infondata per le ragioni sopra esposte. 4. Nel merito il ricorso è manifestamente infondato. La L. n. 401 del 1989, art. 6-ter, prevede che, Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 Euro . Quanto al profilo di censura, questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, artt. 6-ter e 8-ter, il possesso di fuochi artificiali oggetti analoghi, nei luoghi dove di svolgono manifestazioni sportive, e dunque anche l’accensione del fumogeno integra il reato in questione, essendo la norma diretta a punire il possesso non essendo neppure richiesto l’uso. Va da sé che l’accensione del fumogeno all’interno dello stadio integra il reato in questione. 5. Si impone il rigetto il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.