Studio piccolo e buio: il docente privato abbraccia e accarezza l’allieva. Condannato per violenza sessuale

Impossibile, secondo i Giudici, ridimensionare le accuse a carico dell’uomo. Decisivo il riferimento al contesto spaziale appartato e buio, alla repentinità dei gesti compiuti dall’uomo e alla mancanza di un rapporto confidenziale con l’allieva.

Contesto, repentinità dei gesti e mancanza di confidenza tra lui e lei sono sufficienti per catalogare carezze e abbracci come violenza sessuale Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 13816/21, depositata il 14 aprile . A finire sotto processo è un uomo, accusato di avere molestato una ragazzina durante le lezioni private di Matematica impartitele. Elemento probatorio decisivo sono, ovviamente, le dichiarazioni della giovane allieva . Consequenziale è la condanna, sia in primo che in secondo grado, del docente privato , sanzionato con due anni di reclusione ma beneficiario, comunque, della sospensione condizionale della pena . Per i Giudici di merito i comportamenti tenuti dall’uomo sono chiaramente catalogabili come violenza sessuale . Fondamentali anche in Cassazione i dettagli dei due episodi incriminati. In una prima occasione l’uomo ha prima accarezzato le braccia della ragazza e, quindi, l’ha abbracciata, all’interno di uno studiolo piccolo e buio – in quanto la tapparella della finestra era abbassata e vi era solo una piccola luce accesa sulla scrivania – durante la lezione privata . In una seconda occasione, sempre nello stesso contesto l’uomo ha toccato la parte interna delle cosce, il seno ed il sedere della ragazza, compiendo anche atti di masturbazione e strusciandosi con il suo corpo contro quello della ragazza, e commentando sei bellissima, se avessi la tua età chissà cosa ti farei” . Per i Giudici non vi sono dubbi sul fatto che nel secondo episodio l’uomo, con azione insidiosa e rapida, toccava parti chiaramente erogene della ragazza, così costretta a subire atti sessuali contro la propria volontà . Per quanto concerne il primo episodio, poi, i Giudici tengono a precisare che gli atti posti in essere dall’uomo, pur non indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, si sono estrinsecati in maniera repentina ed in un contesto spaziale appartato e buio , al di fuori di un particolare rapporto confidenziale o affettivo con la persona offesa e hanno quindi assunto evidente valenza sessuale, immediatamente percepita dalla vittima, costretta a subire tali atti non graditi. Logico, quindi, parlare di violenza sessuale anche per il comportamento tenuto dal docente privato nel primo episodio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 febbraio – 14 aprile 2021, n. 13816 Presidente Andreazza – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/05/2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 02/02/2016 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara - con la quale R.M. era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609- bis c.p., art. 609-septies c.p., comma 4, n. 1, art. 61 c.p., nn. 5 e 11 contestatogli al capo a dell’imputazione - riconosceva in favore dell’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., come prevalente sulle aggravanti contestate e rideterminava la pena in anni due di reclusione, ordinando la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.M. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità. Espone che il capo a dell’imputazione indicava l’ipotesi della violenza sessuale con costrizione mediante violenza, rappresentando due episodi di violenza sessuale a danno di F.A. e che nell’atto di gravame era stato dedotto che le condotte accertate non integravano gli elementi materiali del delitto di violenza sessuale la Corte di merito aveva disatteso le censure difensive, non facendo buon governo dei consolidati arresti giurisprudenziali in tema di definizione del concetto di atti sessuali erroneamente aveva ritenuto atti sessuali la condotta tenuta dal ricorrente sia nel primo episodio contestato abbraccio, toccamento delle braccia, guardare in modo strano che nel secondo episodio contestato adesione del proprio corpo a quello della persona offesa , in quanto entrambe contraddistinte da atti neutri inoltre, con riferimento al contatto corporeo che nel secondo episodio aveva coinvolto zone erogene della persona offesa parta alta interna delle cosce, seno, sedere , non era stata esplicitata la condotta violenta che lo avrebbe connotato infine, con riferimento ad entrambi gli episodi, la Corte di merito non aveva argomentato in ordine al profilo della offensività e, cioè, della idoneità delle condotte a ledere la sfera sessuale della persona offesa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione degli elementi probatori richiamati a riscontro delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa. Lamenta che la Corte territoriale aveva effettuato una valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da G.L. , ritenuta inattendibile quanto al fatto contestato al capo B dell’imputazione e per il quale era stata confermata l’assoluzione nel merito dell’imputato, e, al contrario, attendibile, quale teste di riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione al reato contestato al capo A tale valutazione era erronea in quanto la stessa Corte di merito aveva affermato che vi era influenza tra i fatti inoltre, la Corte territoriale aveva richiamato quali elementi indiziari le circostanze di fatto evinte dalle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. senza, però, spiegarne la rilevanza ai fini della prova degli elementi di fatto costituenti la condotta contestata. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte poste in essere dall’imputato, in due diverse occasioni, integrassero violenza sessuale analizzando la dinamica degli eventi nella prima occasione l’imputato aveva prima accarezzato le braccia e, quindi, abbracciato la persona offesa all’interno di uno studiolo piccolo e buio in quanto la tapparella della finestra era abbassata e vi era solo una piccola luce accesa sulla scrivania durante una lezione privata di matematica nella seconda occasione, sempre nello stesso contesto, l’imputato aveva toccato la parte interna delle cosce, il seno ed il sedere della persona, compiendo anche atti di masturbazione e strusciandosi con il suo corpo contro quello della persona offesa e commentando sei bellissima, se avessi la tua età chissà cosa ti farei . Risultava evidente che nel secondo episodio l’imputato, con azione insidiosa e rapida, toccava parti chiaramente erogene della persona offesa, così costretta a subire atti sessuali contro la propria volontà. Nel primo episodio gli atti posti in essere, pur non indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, si sono estrinsecati in maniera repentina ed in un contesto spaziale appartato e buio, al di fuori di un particolare rapporto confidenziale o affettivo tra l’imputato e la persona offesa, tanto da assumere evidente valenza sessuale, immediatamente percepita dalla vittima, costretta a subire tali atti. La motivazione è congrua e logica ed in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. In particolare, è stato affermato che tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all’art. 609-bis c.p. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente - come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci Sez.3, n. 42871 del 26/09/2013, Rv.256915 la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà Sez.3, n. 6643 del 12/01/2010,Rv.246186 ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo Sez.3, n. 6340 del 01/02/2006, Rv. 233315 . Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante Sez.3, n. 10248 del 12/02/2014, Rv.258588 Sez.3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 13/01/2015, Rv. 261634 Sez. 3, n. 47265 del 08/09/2016, Rv. 268280 Sez. 3 n. 43423 del 18/09/2019, Rv. 277179 - 01 . 2. Il secondo motivo di ricorso è generico. Va ricordato che, come costantemente affermato da questa Corte, il Giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni cfr., Sez U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 248016 Sez. 2 n. 41751 del 04/07/2018, Rv. 274489 - 01 Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070 - 01 . Nella specie, la Corte territoriale pag 12 e 13 della sentenza impugnata ha ritenuto attendibile la persona offesa, rimarcando la genuinità delle dichiarazioni e la costanza del racconto accusatorio ha, quindi, individuato anche plurimi riscontri esterni, costituiti da dichiarazioni testimoniali rese da G.L. , C.E. , B.R. dai dispositivi informatici in uso all’imputato che documentavano attività di navigazione su siti web a contenuto pedopornografico e dalle parziali ammissioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio in ordine alla circostanza che le lezioni private venivano impartite talvolta nello studiolo con le tapparelle abbassate . Il ricorrente contesta che possano costituire riscontro esterno alla valutazione di attendibilità della persona offesa le dichiarazioni rese da G.L. , perché ritenuta, invece, inattendibile quale persona offesa del reato contestato al capo b , per il quale l’imputato è stato assolto. La doglianza è generica perché il ricorrente non spiega la decisività di tale elemento rispetto al complessivo vaglio di attendibilità della persona offesa ed agli ulteriori riscontri esterni indicati dalla Corte territoriale. Del pari generica è anche la doglianza relativa alla valutazione dell’interrogatorio reso dall’imputato perché priva di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, che ha specificamente indicato l’ambito della valenza di riscontro esterno delle parziali ammissioni rese cfr. pag,. 13 della sentenza impugnata . 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base all’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.