Nulla la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza inviata alla PEC di un avvocato omonimo

L’invio della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza per la discussione dell’istanza di ammissione ad una misura alternativa all’indirizzo PEC di un avvocato omonimo del difensore di fiducia configura un’ipotesi di nullità assoluta.

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 12780/21, depositata il 2 aprile, pronunciandosi sull’impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la domanda di un condannato per l’ ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. La difesa ha proposto ricorso in sede di legittimità dolendosi della violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p. poiché l’ udienza camerale era stata celebrata senza la presenza obbligatoria del difensore di fiducia che non aveva ricevuto l’ avviso di fissazione della stessa. L’atto era infatti stato inoltrato via PEC ad un altro legale omonimo , avente lo studio in una città diversa e diverso indirizzo di posta elettronica certificata. La Cassazione ritiene fondata la censura e sottolinea come l’avvocato di fiducia non solo era reperibile ad un diverso indirizzo in senso fisico , ma anche in senso telematico ai fini dell’impiego della posta elettronica certificato senza che chi aveva ricevuto l’avviso avesse un qualsiasi collegamento professionale con il condannato che aveva rivolto la propria richiesta al Tribunale di sorveglianza . Ne consegue che la trattazione del procedimento in assenza del difensore di fiducia ha comportato una lesione dell’effettività dell’esercizio del diritto di difesa e tale situazione si configura come causa di nullità assoluta degli atti processuali compiuti e dell’ordinanza impugnata. In tal senso, le Sezioni Unite n. 24630/15 hanno difatti affermato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p. . Per questi motivi, la Corte non può che annullare il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 febbraio – 2 aprile 2021, n. 12780 Presidente Mancuso – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la domanda, proposta da R.A. , volta ad ottenere l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che il provvedimento emesso in data 1 luglio 2020 non costituisce una duplicazione della precedente ordinanza dello stesso Tribunale di sorveglianza in quanto, pur riguardando lo stesso titolo,esecutivo, nell’ordine di carcerazione sospeso per errore la pena era stata fatta decorrere dal 30 dicembre 2014, anziché dal 30 dicembre 2015, per cui l’anno di differenza deve ancora essere espiato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore avv.to Mario Luciano Brancato, il quale ha dedotto a vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza respinto l’opposizione avverso la precedente ordinanza dell’1 luglio 2020 di ammissione del ricorrente all’affidamento in prova per espiare il residuo pena di un anno, relativo alla condanna inflittagli con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Messina del 16 marzo 2016, non espiata in precedenza a seguito dell’ordine di esecuzione del 5 aprile 2016 della Procura della Repubblica di Messina per un errore di calcolo, sebbene la pena fosse stata dichiarata estinta con provvedimento del 6 giugno 2018 che non era stata impugnata dalla Procura procedente, divenendo definitiva. La motivazione è del tutto insufficiente rispetto alle doglianze già esposte con l’opposizione e non tiene conto che il divieto di bis in idem è riferibile anche alle decisioni assunte in fase esecutiva. b violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1 in quanto l’udienza camerale era stata celebrata senza la presenza obbligatoria del difensore di fiducia, avv.to Alfio Grasso, che non aveva ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza stessa, sebbene giek, designato in precedenza e destinatario della notificazione dei provvedimento dell’1 luglio 2020. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Dott.ssa Assunta Cocomello, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per la fondatezza del secondo motivo di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 1. Il secondo motivo di ricorso assume valore dirimente ed assorbente rispetto alla ulteriore doglianze di cui al primo motivo. Risulta dalla documentazione agli atti, resa accessibile a questo giudice di legittimità per la natura processuale della questione dedotta, che l’avv.to Alfio Grasso del foro di Catania con studio professionale in omissis , designato difensore di fiducia del R. , non aveva ricevuto la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale del 14 ottobre 2020, in quanto l’atto era stato inoltrato a mezzo posta elettronica ad altro legale omonimo, avente però studio in omissis , con indirizzo pec omissis , diverso da quello del legale designato difensore di fiducia, che è omissis . La notificazione dunque era stata compiuta nei confronti di un avvocato reperibile ad un diverso indirizzo, sia in senso fisico quale recapito professionale, sia in senso telematico ai fini dell’impiego della posta elettronica certificata senza che chi aveva ricevuto l’avviso avesse un qualsiasi collegamento professionale con il condannato che aveva rivolto la propria richiesta al Tribunale di sorveglianza. L’udienza si era poi celebrata alla presenza di un difensore d’ufficio prontamente reperito. 2. La trattazione del procedimento in assenza del difensore di fiducia ha pregiudicato l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa da parte del legale prescelto dal condannato. Tanto è causa di nullità assoluta degli atti processuali e dell’ordinanza impugnata, secondo quanto già affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, per le quali L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta , riconosciuto dall’art. 6, comma 3 lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 . Ne discende l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania che dovrà pronunciarsi previa instaurazione rituale del contraddittorio con la difesa del condannato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.