Il bondage sulla prostituta è violenza sessuale

Decisivo il dettaglio del consenso prestato dalla donna solo per rapporti sessuali ordinari e dietro pagamento in denaro. Le successive estreme pratiche sadomasochistiche sono state frutto della posizione di forza dei due uomini coinvolti a fronte della fragilità della prostituta, obnubilata anche da alcol e droga.

È violenza sessuale sottoporre una donna – con cui si era concordato un rapporto a pagamento – al cosiddetto bondage . Irrilevante il consenso puramente formale da lei prestato e irrilevante anche la sua personalità, caratterizzata da ipersessualizzazione Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 11631/21, depositata il 26 marzo . Scenario della vicenda è la provincia emiliana. Un uomo contatta una giovane prostituta , concorda con lei una prestazione sessuale a pagamento e a domicilio , e la porta nella propria casa. Subito dopo, però, l’uomo chiama un suo conoscente, chiedendogli di portare della cocaina , e, una volta arrivato, questo secondo uomo viene coinvolto nei rapporti con la ‘lucciola’, a cui viene chiesta la disponibilità a fare del sesso estremo, cioè al bondage . Quattro giorni dopo l’episodio, però, la ragazza sporge denuncia alle forze dell’ordine. E così i due uomini si ritrovano sotto processo, accusati anche di violenza sessuale . A portare il caso in Cassazione è, in particolare, l’uomo che era stato chiamato per portare della cocaina. In primo e in secondo grado è stato ritenuto colpevole, tra l’altro, di violenza sessuale di gruppo e di lesioni. Consequenziale, quindi, la condanna, accompagnata poi dall’obbligo di risarcire la giovane donna, il Comune – dove si è verificato il fattaccio – e il Centro antiviolenza. Col ricorso l’uomo prova fornire una lettura diversa della vicenda, contestando, innanzitutto, la attendibilità della prostituta – presentata come persona disturbata, con personalità borderline, e votata all’ipersessualizzazione – e, soprattutto, sostenendo che la pratica erotica del bondage era stata consensuale . Non a caso, la donna era stata liberata per andare in bagno, nei momenti di riposo, e per consumare lo stupefacente , precisa l’uomo, aggiungendo che la scena si era svolta in parte in una piscina all’aperto, in una zona adiacente alle case dei vicini, sicché l’eventuale urlo o la richiesta di aiuto della donna sarebbero stati sentiti . Dalla Cassazione ribattono però condividendo le valutazioni compiute dai Giudici d’Appello. In primo luogo, proprio le fragilità della ragazza sono state sfruttate dagli uomini per soddisfare i propri interessi. La serata è stata predisposta con cura, perché si è individuata una ragazza psicologicamente debole, bisognosa di denaro e assai disponibile alla prestazione sessuale a domicilio ad un prezzo modesto e la cocaina assunta ha reso la ragazza, da poco disintossicata, maggiormente manipolabile . Per i Giudici, quindi, le condizioni psicologiche della ragazza sono un elemento che rimarca la gravità della condotta di violenza tenuta dai due uomini. E la credibilità della ragazza non può essere messa in discussione, chiariscono i Giudici, solo perché qualche giorno dopo il fattaccio era tornata a prostituirsi , come da lei stessa riconosciuto. Anzi, proprio la sua personalità ha consentito di lumeggiare i comportamenti successivi la giovane aveva ripreso le sue intense relazioni sessuali, sintomatiche di un’instabilità ed irrequietezza, nonché di una situazione di forte disagio, perché intendeva archiviare emotivamente quello che era successo e riprendere la vita di sempre , spiegano i Giudici. Sul fronte del presunto consenso al bondage , poi, secondo la difesa è indicativa la scelta di non allontanarsi dall’appartamento . Ma non si può ignorare, ribattono i Giudici, che la giovane donna era stata ridotta in una costante condizione di stordimento, a mezzo della somministrazione di alcol e cocaina, e le era stato chiesto in continuazione di esprimere il suo gradimento. Lei stessa ha dichiarato che, ad un certo punto, temendo il peggio, aveva accondisceso. Del resto, ha sempre detto di aver prestato il consenso ai rapporti sessuali, ma non alle modalità violente . A questo proposito viene sottolineato che al momento dell’accordo, le parti avevano contrattato il prezzo solo per il rapporto sessuale a due e successivamente la donna aveva chiaramente manifestato il suo dissenso, lamentando dolore e chiedendo di cessare la pratica sessuale non convenzionale mentre i due uomini avevano proseguito imperterriti, insistendo finché lei non aveva valutato che le conveniva compiacerli . Successivamente, però, una volta tornata a casa, la donna era rimasta bloccata a letto per i dolori . Per i Giudici è evidente che la forte disparità tra le parti in gioco aveva reso possibile quanto accaduto, che aveva acquisito i connotati dell’illiceità proprio per l’assenza delle dovute cautele nell’assunzione di un consenso libero ed informato della donna che ha sempre ripetuto di avere acconsentito ai rapporti sessuali ma non alle modalità violente . E questo elemento è ritenuto decisivo dai Giudici, poiché il corrispettivo pattuito era inteso per una prestazione sessuale ordinaria e invece i due uomini avevano approfittato delle condizioni di fragilità e disponibilità sessuale della donna, e nel corso delle varie sessioni lei aveva urlato per il dolore, ma i due non si erano fermati , con l’aggiunta poi che alcol e cocaina avevano consentito di protrarre le condotte delittuose per molte ore . Per fare chiarezza, infine, i Giudici della Cassazione richiamano alcuni fondamentali principi sull’inquadramento del rapporto sadomasochista nelle relazioni sessuali. In sé tale rapporto non può definirsi illecito e fonte di responsabilità penale, purché sia caratterizzato da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe con il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti per carenza della piena capacità di intendere e volere , e non a caso nella disciplina di queste pratiche le parti seguono determinate regole che garantiscono la libera condivisione degli scopi e delle modalità per raggiungerli e si accordano preventivamente anche su una specifica parola di sicurezza cosiddetta safeguard per consentire l’immediata interruzione della condotta, alla semplice richiesta di una delle parti coinvolte . Anche a livello comunitario, poi, si è chiarito che se può essere riconosciuto ad ognuno il diritto di esercitare le pratiche sessuali nel modo più libero possibile, il rispetto della volontà della vittima di queste pratiche costituisce un limite a tale libertà. Non esiste un diritto soggettivo al sadismo . Piuttosto, ogni pratica di estrema violenza non è scriminata per via dell’esercizio di un diritto ma, nei limiti della sua disponibilità, solo dal consenso informato e consapevole della vittima . Tirando le somme, in relazione a certe pratiche estreme non basta il consenso del partner , espresso nel momento iniziale della condotta , se poi egli manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso . Ciò che è fondamentale, quindi, è la permanenza del consenso per tutta la durata della pratica ‘non convenzionale’ , consenso che in questa vicenda è mancato in maniera netta, secondo i Giudici.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 dicembre 2020 – 26 marzo 2021, n. 11631 Presidente Lapalorcia – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 maggio 2019 il Giudice dell’udienza preliminare di Parma, riconosciuta la continuazione e la diminuente per il rito, ha condannato l’imputato alle pene di legge per il reato di cui all’art. 609-octies c.p. capo a , per il reato di lesioni, esclusa l’aggravante di cui agli art. 61 c.p., n. 2 e art. 576 c.p., n. 1, capo b , e per la cessione di cocaina, riqualificato il fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, capo c , oltre pene accessorie, espulsione dal territorio dello Stato, risarcimento dei danni solo alla vittima e spese. Con sentenza in data 3 marzo 2020 la Corte di appello di Bologna ha condannato l’imputato al pagamento del risarcimento del danno e delle spese anche al Centro Antiviolenza e al Comune di Parma e ha confermato le restanti statuizioni. 2. L’imputato presenta due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo denuncia la mancata acquisizione del verbale d’udienza relativo ad altro processo a carico del coimputato e contenente le dichiarazioni di due testi in merito alle condizioni mentali della vittima. La Corte territoriale aveva dichiarato l’istanza inammissibile, perché tardiva, laddove era tempestiva, perché aveva ad oggetto la prova sopravvenuta, contraria e decisiva, da ammettere secondo i criteri dell’art. 603 c.p.p., comma 2, superati, nel caso concreto, da quello dell’assoluta necessità di cui all’art. 523 c.p.p., comma 6. Ricorda di aver formulato l’istanza all’udienza del 3 marzo 2020, destinata alle sue repliche, allorché le dichiarazioni degli psichiatri del Servizio sanitario nazionale erano state rese nel processo a carico del coimputato il 21 febbraio 2020 e le relative trascrizioni erano state rese disponibili in cancelleria solo il 2 marzo 2020. Precisa che i sanitari avevano ritenuto la vittima affetta da un disturbo borderline, con personalità manipolatoria, votata alla distorsione della realtà e all’ipersessualizzazione delle situazioni. Evidenzia che tale dato era fondamentale per apprezzare l’attendibilità della donna. Censura la decisione della Corte di appello, laddove aveva affermato che il deposito della memoria avrebbe compresso il contraddittorio, il che non corrispondeva al vero, dal momento che la prova sopravvenuta avrebbe dovuto essere specifico oggetto di contraddittorio, e laddove aveva ritenuto non presentabile la memoria, siccome la discussione non era terminata. Sostiene quindi la violazione dei principi del giusto processo di cui agli art. 111 Cost., comma 3 e art. 6, comma 3, lett. d , CEDU. 2.2. Con il secondo deduce il vizio di motivazione. Non contesta la consumazione del rapporto sessuale, ma precisa che era stata usata la pratica erotica del bondage che spiegava le lesioni sul corpo della donna e la presenza degli attrezzi a casa del coimputato. La pratica era stata consensuale la donna era stata liberata per andare in bagno, nei momenti di riposo e per consumare lo stupefacente. La scena si era svolta in parte in una piscina all’aperto, in una zona adiacente alle case dei vicini, sicché l’eventuale urlo o la richiesta di aiuto sarebbero stati sentiti. La Corte territoriale aveva escluso il consenso, perché la donna si era trovata nuda davanti a due uomini adulti il ricorrente di anni 53 e il coimputato di anni 46 , legata mani e piedi e sotto l’effetto di alcol e droghe. Tale affermazione era illogica, perché i tre avevano praticato il bondage, mentre l’assunzione di alcol e droga era stata volontaria ed anzi cercata, poiché era evidente dalle intercettazioni che il sesso compulsivo, la cocaina e l’alcol erano componenti costanti della vita della vittima, prima e dopo il fatto. Ribadisce che, anche durante l’incidente probatorio, la ragazza non aveva descritto altro che una normale sessione di bondage. 2.3. Ciò nondimeno, la Corte territoriale non aveva realmente indagato il tema del consenso, ma aveva avallato una concezione moraleggiante del diritto penale, per la quale il consenso della persona sottomessa in pratiche sessuali estreme non era mai autentico. Il fatto che la vittima non avesse voluto denunciare, a causa di un processo di rimozione-negazione, costituiva una valutazione psichiatrica a cui la Corte era giunta, a prescindere dall’apporto di un esperto e in contrasto con le relazioni degli specialisti del Servizio sanitario nazionale. 2.4. Ricorda che i sanitari, a cui la persona offesa si era rivolta successivamente, non avevano riscontrato segni di violenza sessuale e non avevano attivato il protocollo antiviolenza. La circostanza, secondo cui la donna si era mostrata tranquilla e sorridente nei giorni successivi, non era significativa della volontà della rimozione, come sostenuto dai Giudici di merito, bensì del consenso alla pratica erotica. Insiste sul fatto che la ragazza aveva proseguito la sua vita, continuando a praticare sesso e a far uso di droghe con assoluta serenità, senza mai palesare turbamento o risentimento per i fatti accaduti nelle centinaia di conversazioni intercettate anche con gli amici, i quali, anch’essi intercettati, avevano espresso scetticismo sul fatto che vi fosse stata una violenza, considerate le sue abitudini. Argomenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto esplorare il tema dell’attendibilità, mettendo a confronto la forza dimostrativa delle dichiarazioni della ragazza con quella dei segni che la smentivano. Invece, tale confronto era stato evitato, semplicemente annullando i fatti a discarico, secondo valutazioni gravitanti nell’ambito della psichiatria, compiute senza l’ausilio di esperti. 2.5. Dopo aver precisato che le sentenze dei due gradi di giudizio non erano conformi, perché la prima aveva individuato la violenza sessuale nell’atto in sé, mentre la seconda aveva ritenuto non coperta dal consenso solo la pratica erotica, passa in rassegna gli elementi di contraddizione della decisione a il commissario che aveva coordinato le indagini non aveva notato i segni del bondage, il che, nella prospettazione difensiva, non mirava a negare le lesioni, ma solo a consentirne la valutazione obiettiva in termini di non gravità b il sanitario che aveva visitato per primo la donna aveva riscontrato solo le lesioni, tant’era vero che non aveva attivato il protocollo antiviolenza, e nel dibattimento a carico del coimputato non aveva parlato di inaudita brutalità, ma solo di lividi alle mammelle e abrasioni alle ginocchia c la tassista aveva detto che la ragazza camminava in modo normale, ad eccezione di un lieve torpore e che in auto aveva parlato a telefono con un’altra persona a cui aveva detto ho fatto una serata molto esagerata ho fatto una serata esagerata. Era tanto che non facevo una serata così esagerata , il che significava che non aveva la consapevolezza di aver subito una violenza sessuale, ma riteneva piuttosto di aver trascorso una serata, certamente di trasgressioni, ma soddisfacente d nella conversazione n. 546 rit. 454 del 12 agosto 2018 la vittima aveva risposto al suo ex fidanzato che le faceva presente che il lavoro della prostituta era pericoloso, che pensava di rifarlo d’altra parte ai medici aveva detto che voleva dimenticare tutto, fare la sua vita. Punto e basta illogicamente la Corte territoriale aveva ritenuto che le due frasi non fossero in contraddizione e nella conversazione n. 26 rit. 454 del omissis la donna aveva chiesto insistentemente al suo ex fidanzato di fare sesso con modalità violente, il che era indicativo del fatto che gradiva tali modalità f nella conversazione n. 1545, parlando con un amico, aveva tracciato un bilancio però l’anno scorso mi è andata bene, mi è andata abbastanza bene, cavolo tranquillamente , riferendosi all’attività di prostituzione e non alla violenza, che non c’era stata. 2.6. Contesta la parte della decisione in cui era stata desunta logicamente la sua responsabilità dal comportamento del coimputato che, ad un certo momento, aveva sentito la necessità di consultarsi con il legale di fiducia in merito a tale vicenda. Spiega che la scelta del coimputato era dipesa non già dalla consapevolezza di aver commesso una violenza sessuale, bensì dalla preoccupazione delle reazioni della sorella della vittima che lo aveva insultato a telefono. Dopo i fatti, il coimputato aveva manifestato vicinanza alla vittima e si era preoccupato per le sue condizioni di salute. Tuttavia, aveva cominciato a preoccuparsi, quando era stato aggredito dalla sorella della donna. A seguito della conversazione telefonica con questa, aveva sentito la necessità di essere assistito da un professionista. 2.7. Precisa di essere rimasto estraneo al dialogo tra il coimputato, la ragazza e la sorella e ritiene manifestamente illogica la decisione che, sulla base delle massime di esperienza, aveva valorizzato negativamente la scelta del primo di consultare un legale. 3. Conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine di consentire al Giudice la rivalutazione delle prove e la correzione dei vizi della motivazione, disponendo se del caso una perizia psichiatrica in relazione alla persona offesa. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. 4.1. La dinamica dei fatti è pacifica nei suoi tratti essenziali la ragazza viene contattata dal coimputato processato separatamente per una serata l’uomo la va a prendere il omissis , concordano il prezzo di Euro 70,00 per la consumazione del rapporto sessuale a domicilio quindi, vanno prima in un bar a bere e poi a casa l’uomo la paga in anticipo entrambi assumono cocaina, iniziano i preliminari del rapporto, poi l’uomo chiama l’odierno ricorrente per il rifornimento di cocaina e chiede alla donna se è disponibile a congiungersi anche con lui, ad ubbidire e a fantasticare un pò, nel senso di giocare un pò e non solo a fare del sesso completo, diretto ricevuto il consenso e arrivato l’imputato con la cocaina, i tre iniziano le pratiche erotiche del bondage durante le varie sessioni, intervallate dall’assunzione di alcol e droga, la donna urla per il dolore e chiede di cessare le condotte che invece continuano quindi, alle 7 del mattino del omissis , il ricorrente lascia la casa, mentre il coimputato dice alla donna che lui deve andare a lavorare, mentre lei può restare per riposare, le dà 20 Euro per il taxi e si salutano la donna torna a casa piena di dolori, rimane a letto per un giorno e mezzo e poi viene convinta dalla madre e dalla sorella a recarsi in ospedale dove arriva il omissis alle ore 14,24 i sanitari refertano lesioni guaribili in giorni 45 il referto è trasmesso alla Questura il 21 luglio, mentre la donna presenta la denuncia il 22 luglio. 4.2. Il ricorrente, che, a differenza del coimputato, ha scelto il rito abbreviato, non ha censurato la sentenza nella parte relativa alla conferma della condanna per il reato del capo c della cessione della cocaina, non ha contestato neanche la vicenda nel suo complesso, ma ha impostato la difesa sulla presenza del consenso della vittima, sebbene nell’interrogatorio di garanzia avesse negato l’utilizzo di strumenti per l’espletamento delle pratiche erotiche ha quindi argomentato l’assenza dei presupposti della violenza sessuale, mentre le lesioni erano da considerare come un effetto collaterale inevitabile della pratica erotica consumata. 4.3. Proprio ai fini della valutazione del consenso, la difesa ha lamentato la mancata acquisizione delle trascrizioni delle deposizioni dell’assistente sociale e dello psichiatra nel processo a carico del coimputato, prova necessaria a lumeggiare la personalità della vittima che presentava un disturbo borderline, aveva attitudine alla manipolazione ed era votata alla distorsione della realtà e all’ipersessualizzazione. Il professionista aveva spiegato che, agli occhi di uno psichiatra, la ragazza era molto disturbata, mentre, agli occhi di un’altra persona, poteva sembrare solo una ragazza molto disponibile, una persona che non aveva l’esame della realtà , che dal punto di vista della valutazione va con gli sci al mare e col canotto in montagna , che durante la visita, aveva cominciato a toccargli il braccio manifestando un interesse nei suoi confronti, che tendeva a manipolare molte volte la realtà. La difesa ha osservato che, da un lato, il comportamento nei confronti dello psichiatra e le affermazioni sentite dalla tassista in ordine alla serata esagerata , erano indicativi del fatto che non era credibile che non avesse acconsentito al rapporto sessuale estremo, dall’altro, che era difficile sostenere con assoluta serenità l’attendibilità di una testimone che tendeva alla manipolazione della realtà. 5. La Corte territoriale ha correttamente respinto l’acquisizione della memoria prodotta all’udienza del 3 marzo 2020, contenente le trascrizioni delle dichiarazioni dell’assistente sociale e dello psichiatra nonché la richiesta di ammissione della perizia psichiatrica sulla persona offesa. Al di là del dato temporale, ciò che appare decisivo e che il ricorrente non ha contestato è che tale richiesta esulava dai motivi di appello e quindi ampliava inammissibilmente il thema decidendum. Infatti, la difesa dell’imputato aveva sostenuto l’inattendibilità della dichiarante, sulla base delle contraddizioni del narrato - tant’era vero che nei motivi aggiunti aveva allegato le deposizioni dei testi del processo del coimputato -, non invece sulla base della patologia psichiatrica - neanche adombrata - com’era possibile desumere dal riassunto dei motivi di appello nella sentenza impugnata. Va ribadito che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le suddette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 . Nel caso in esame, i motivi di appello avverso la sentenza resa all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, sono stati ritenuti specifici. Pertanto, è rispetto al devoluto che si è formato il tema probatorio che non può arricchirsi di elementi concernenti argomenti non esplorati nel corso del processo. Già nel giudizio di appello sono confluiti i documenti contenenti le trascrizioni delle dichiarazioni dei testi del processo a carico del coimputato. La difesa ha preteso anche l’acquisizione delle dichiarazioni di altri specialisti nonché l’espletamento di una perizia psichiatrica della vittima, sul presupposto della sopravvenienza di tale prova o esigenza probatoria, senza tuttavia ancorare tale richiesta all’originaria prospettazione difensiva in termini di decisività. Si tratta di un mezzo istruttorio quindi non coerente con il tenore dell’impugnazione e che si appalesa per giunta superfluo, perché la motivazione della sentenza impugnata è stata talmente approfondita che non ha tralasciato di esaminare la personalità della vittima, dando conto anche delle risultanze delle perizie psicologiche e delle relazioni degli assistenti sociali nel corso del tempo. In particolare, è stato sottolineato che la ragazza aveva subito plurimi abusi sessuali dall’età di sei anni e quando frequentava le scuole medie, aveva lasciato la scuola, era tossicodipendente, viveva in un contesto disagiato anche economicamente, aveva compiuto gesti autolesionistici, sia prima che dopo i fatti. Secondo la Corte territoriale, proprio le fragilità della ragazza, non ancora ventiduenne all’epoca dei fatti, erano state sfruttate dal coimputato, uomo adulto, di molte esperienze e buon conoscitore delle tecniche di persuasione, per soddisfare i propri interessi. La serata era stata predisposta con cura, perché l’uomo aveva individuato una ragazza psicologicamente debole, bisognosa di denaro e assai disponibile alla prestazione sessuale a domicilio ad un prezzo modesto avevano assunto cocaina, il che, essendo da poco disintossicata, l’aveva resa maggiormente manipolabile aveva messo a disposizione gli attrezzi ed aveva coinvolto l’odierno ricorrente. In definitiva, le condizioni psicologiche della donna sono state apprezzate dai Giudici con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria in senso del tutto opposto a quanto sostenuto dalla difesa, cioè non per dubitare dell’attendibilità della donna, bensì per rimarcare la gravità della condotta di violenza. La tesi difensiva, secondo cui la vittima, proprio perché ipersessualizzata, era disponibile a tale tipo d’incontri ed anzi aveva trovato la serata di suo gradimento, tanto da desiderare di ripeterla, costituisce un’interpretazione alternativa non fondata su basi solide ed anzi contraddetta da una serie di elementi. Nell’incidente probatorio la ragazza aveva dichiarato che il coimputato l’aveva pagata appena entrata in casa e solo successivamente le aveva chiesto se fosse stata disponibile a fare sesso anche con l’odierno imputato, senza specificare che si trattava di un rapporto di gruppo. Lei aveva risposto affermativamente, pensando che il ricorrente l’avrebbe pagata a parte inoltre, il coimputato le aveva chiesto se fosse stata disponibile a fantasticare un pò nel senso di giocare un pò e non solo fare del sesso completo, diretto e lei aveva risposto affermativamente, ma l’uomo non aveva parlato di attrezzi, fruste, collare, bracciali e lei non aveva visto dentro il borsone. Aveva descritto nel dettaglio tutte le pratiche dolorose eseguite, iniziate con le frustate proprio da parte del ricorrente, per le quali aveva urlato di smettere, ma su insistente richiesta dei due uomini, aveva asserito che le facevano piacere. All’imputato, che l’aveva successivamente chiamata per sapere come stava, aveva risposto, minimizzando ma no niente Diciamo che ho passato una serata come non avevo mai cioè, come non l’avevo più passata da tanto tempo , riferendosi all’assunzione della cocaina, non alla relazione sessuale. Alla ginecologa del pronto soccorso, aveva riferito che aveva acconsentito agli atti sessuali, ma non alle modalità tuttavia, non era intenzionata a sporgere denuncia, ma solo a dimenticare tutto e continuare la sua vita. 6. I Giudici di merito hanno ritenuto pienamente credibile la donna. Innanzi tutto, hanno sottolineato che le dichiarazioni rese erano esenti da intenti recriminatori o peggio calunniosi ed erano caratterizzate dalla tendenza della vittima ad alleggerire la gravità delle condotte degli imputati, attribuendosi delle responsabilità per il fatto di non aver adottato delle cautele. Le stesse lesioni erano state minimizzate dalla donna, sebbene la madre e la sorella si fossero allarmate al punto tale da indurla a recarsi al pronto soccorso tra l’altro, camminava male e non poteva deglutire per la diffusa iperemia ipofaringea, causata dal guinzaglio troppo stretto e il sanitario che l’aveva ricevuta aveva formulato una prognosi di giorni 45. Ancorché la donna non avesse ammesso la violenza sessuale, era stata anche visitata dal ginecologo e comunque il giorno dopo il nosocomio aveva inviato il referto in Questura. Sta di fatto che il primo curante aveva dichiarato a sommarie informazioni che, a suo avviso, il rapporto si era protratto per diverse ore e con modalità di inaudita brutalità. Nè vale in senso contrario sostenere che nell’altro processo avesse parlato solo di lesioni, perché il dato obiettivo è quello refertato, con una prognosi particolarmente significativa di 45 giorni. La Corte territoriale ha poi passato in rassegna tutte le contraddizioni segnalate nei motivi di appello, rispondendo in modo puntuale ed accurato. Secondo la difesa era indicativa del consenso la scelta di non allontanarsi dall’appartamento. Sennonché, la giovane donna era stata ridotta in una costante condizione di stordimento, a mezzo della somministrazione di alcol e cocaina, e le era stato chiesto in continuazione di esprimere il suo gradimento. Lei stessa aveva dichiarato che, ad un certo punto, temendo il peggio, aveva accondisceso. Del resto, aveva sempre detto di aver prestato il consenso ai rapporti sessuali, ma non alle modalità violente. La frase relativa alla serata esagerata era stata spiegata nell’incidente probatorio con l’uso della cocaina. In ogni caso, hanno notato i Giudici, seppure fosse stata usata per indicare la serata nel suo complesso, tale considerazione era coerente con la sua fragile personalità, in cui rientrava anche un’apparenza di spavalderia e sbruffonaggine. La donna si era sottratta a confidenze e racconti, tant’era vero che non voleva neanche andare in ospedale o presentare la denuncia. L’osservazione della tassista era compatibile con le condizioni di stordimento dovute all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, mentre i dolori erano progressivamente aumentati con la riduzione dell’effetto drogante. La Corte territoriale ha ben spiegato che non poteva dubitarsi della credibilità della vittima solo perché dopo qualche giorno era tornata a prostituirsi, circostanza riferita da lei stessa nell’incidente probatorio. Quanto al giudizio negativo degli amici e conoscenti, questo era dipeso chiaramente dal fastidio provato per essere stati coinvolti come testi oltre che da una riprovazione morale suscitata dalla sfrontatezza e dall’abitudine agli eccessi. Proprio la sua personalità ha consentito di lumeggiare i comportamenti successivi la giovane aveva ripreso le sue intense relazioni sessuali, sintomatiche di un’instabilità ed irrequietezza, nonché di una situazione di forte disagio, perché intendeva archiviare emotivamente quello che era successo e riprendere la vita di sempre. Inoltre, sono stati esaminati tutti i riscontri estrinseci, dai sanitari ai familiari, ai messaggi tra il coimputato e la ragazza. 7. La difesa dell’imputato ha segnalato il pericolo di pregiudizi nel valutare la pratica erotica del bondage, rischiando di cadere in una concezione moraleggiante del diritto penale. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia scrupolosamente assolto al compito di apprezzare il consenso rispetto non al semplice rapporto sessuale, eventualmente anche di gruppo, bensì alla specifica pratica erotica. Ha invero analizzato le circostanze di fatto occorse prima, durante e dopo le sessioni sessuali, giungendo ad escludere con certezza l’espressione di un valido consenso da parte della donna. Ed invero, al momento dell’accordo, le parti avevano contrattato il prezzo solo per il rapporto sessuale a due, tant’era vero che la donna era convinta che l’odierno imputato fosse stato un altro cliente che avrebbe retribuito autonomamente la prestazione il coimputato non aveva spiegato precisamente cosa sarebbe successo, limitandosi a pronunciare frasi generiche e suggestive la donna era sotto l’effetto di droga e alcol la cui assenza probabilmente non avrebbe consentito la pluralità e l’intensità dei rapporti durati tutta la notte ciò nondimeno, la donna aveva chiaramente manifestato il suo dissenso, lamentando dolore e chiedendo di cessare la pratica sessuale non convenzionale i due imputati avevano proseguito imperterriti, insistendo finché lei non aveva valutato che le conveniva compiacerli il coimputato aveva contattato la ragazza dopo i fatti per verificare le sue condizioni di salute, consapevole dell’intensità delle lesioni e speranzoso di poter avere altri appuntamenti non appena fosse stato possibile, essendo rimasto particolarmente soddisfatto dell’incontro, mentre lei aveva risposto cercando di minimizzare sebbene fosse bloccata a letto per i dolori. Secondo la difesa il post-factum era stato indicativo del consenso, dal momento che la ragazza, pur senza raccontare quello che era successo, aveva commentato la serata in modo esaltante, mentre il coimputato si era preoccupato per le sue condizioni di salute e l’aveva cercata ulteriormente, da un lato, colpito dallo scrupolo di aver esagerato e di non averla congruamente retribuita, dall’altro, essendo intenzionato a rivederla. Quanto all’ante-factum proprio l’ipersessualizzazione della donna la portava ad accettare, condividere e cercare pratiche erotiche estreme. Quanto invece al dolore durante le sessioni, questo era connaturato al bondage e quindi costituiva un elemento di per sé neutro. La lettura dei fatti compiuta dai Giudici di merito è stata in senso del tutto opposto a quella proposta dalla difesa. Con motivazione logica e razionale, la Corte territoriale ha spiegato che la forte disparità tra le parti in gioco aveva reso possibile quanto accaduto, che aveva acquisito i connotati dell’illiceità proprio per l’assenza delle dovute cautele nell’assunzione di un consenso libero ed informato. La donna ha ripetuto in più occasioni che aveva acconsentito ai rapporti sessuali ma non alle modalità violente così ad una dottoressa dell’ospedale, poi alla sorella, ed estensivamente nell’incidente probatorio . Ad avviso dei Giudici, non sono emersi elementi fondanti il consenso perché lo stesso corrispettivo pattuito era inteso per una prestazione sessuale ordinaria. I due uomini avevano approfittato delle condizioni di fragilità e disponibilità sessuale della donna. Nel corso delle varie sessioni questa aveva urlato per il dolore, ma i due non si erano fermati. L’alcol e la cocaina avevano consentito di protrarre le condotte delittuose per molte ore. Nessuna rilevanza poteva essere attribuita nè al comportamento del coimputato nè alla spavalderia della giovane. La sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di legittimità. Si veda in particolare, Cass., Sez. 3, n. 16899 del 27/11/2014, dep. 2015, I.W., che ha osservato che il rapporto sadomasochista nelle relazioni sessuali non può, quindi, in sé definirsi illecito e fonte di responsabilità penale, purché sia caratterizzato da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe con il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e volere. Non è un caso che nella disciplina di queste pratiche le parti seguano determinate regole che garantiscano la libera condivisione degli scopi e delle modalità per raggiungerli e si accordino preventivamente anche su una specifica parola di sicurezza cosiddetta safeguard per consentire l’immediata interruzione della condotta, alla semplice richiesta di una delle parti coinvolte. Il fenomeno, sotto il profilo della sua rilevanza penale, è noto anche nella giurisprudenza C.E.D.U. che, nella sentenza 17 febbraio 2005 - causa K.A. e A.D. contro Regno del Belgio, ha affermato significativamente che, se può essere riconosciuto ad ognuno il diritto di esercitare le pratiche sessuali nel modo più libero possibile, il rispetto della volontà della vittima di queste pratiche costituisce un limite a tale libertà . Non esiste un diritto soggettivo al sadismo. Piuttosto, ogni pratica di estrema violenza non è scriminata per via dell’esercizio di un diritto ma, nei limiti della sua disponibilità, solo dal consenso informato e consapevole della vittima, dal momento che siffatta attività non può contrastare con l’art. 5 c.c Il precedente di questa Sezione ha significativamente sviluppato il suo ragionamento a partire dalla tematica del consenso dell’avente diritto e dei limiti alla disponibilità del proprio corpo, ampliando gli spunti contenuti nelle sentenze n. 5640 del 11/03/1994, Grison, Rv. 199122 e n. 9326 del 16/06/1998, Gavagnin, Rv. 211285. Come precisato nella sentenza della Sez. 3, n. 37916 del 27/06/2012, B.F., non mass., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il consenso dell’avente diritto per avere effetto scriminante deve essere in correlazione cronologica con il compimento del fatto tipizzato come illecito. In relazione a certe pratiche estreme, per escludere l’antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner, espresso nel momento iniziale della condotta. La scriminante non può essere invocata se l’avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso Sez. 3, n. 25727 del 24/2/2004, dep. 9/6/2004, Guzzardi, Rv. 228687 Sez. 3, n. 4532 del 11/12/2007, dep. 29/1/2008, Bonavita, Rv. 238987 . Nella sentenza Sez. 5, n. 19215 del 13/11/2014, dep. 2015, Della Monica, Rv. 264844 - 01, relativa sempre a pratiche sadomasochiste, questa Corte ha affermato che non è sufficiente ad escludere l’antigiuridicità del fatto il consenso ad attività lesive dell’integrità personale - sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide la rilevanza del consenso prestato - espresso nel momento iniziale della condotta, essendo, invece, necessario che il consenso stesso sia presente per l’intero sviluppo di questa. Il principio di diritto è stato ribadito più di recente dalla sentenza Sez. 3, n. 3158 del 04/10/2019, dep. 2020, S., Rv. 278250, che ha evidenziato la necessità della permanenza del consenso per tutta la durata della pratica non convenzionale . 8. La Corte territoriale ha quindi diffusamente motivato sull’assenza del consenso della vittima con argomenti logici e razionali. Il ruolo dell’imputato che ha partecipato attivamente a tutte le sessioni sadomasochistiche, iniziate proprio quando era arrivato con l’ulteriore rifornimento di cocaina, è stato delineato in modo puntuale. Pertanto, correttamente è stata confermata la sua responsabilità. Il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli art. 541 c.p.p. e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110. Tali spese vanno liquidate dal Giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a mezzo del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 83, come stabilito dalle Sez. Unite n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01. L’imputato è tenuto altresì al pagamento delle spese sostenute dalle altre due parti civili, il Centro Antiviolenza di Parma e il Comune di Parma, che si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile G.C. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato, nonché alla rifusione delle spese della parte civile Centro Antiviolenza di Parma che liquida in Euro 2.357,50 e della parte civile Comune di Parma che liquida in Euro 3.500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.