L’aumento di pena per la continuazione va calcolato in modo distinto per i singoli reati-satellite o può essere determinato in via complessiva?

Va rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito se, in tema di reato continuato, il giudice, ai fini della determinazione della pena finale, dopo aver individuato la pena base per il reato più grave debba calcolare l’aumento di pena per i singoli reati satellite in maniera specifica o se possa determinarlo in via unitaria e complessiva.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 10395/2021, depositata il 18 marzo u.s., si pronuncia in tema di continuazione, con particolare riguardo alle modalità di calcolo del trattamento sanzionatorio finale ai fini della validità motivazionale della sentenza. Il fatto. La Corte d’Appello di Roma, nel rideterminare la pena finale a carico di due soggetti condannati per plurimi reati in materia di stupefacenti, operava il calcolo dosimetrico mediante l’individuazione della pena base per il reato più grave e l’aumento complessivo per la continuazione rispetto ai delitti-satellite per i quali era stato condannato con altra precedente sentenza. Nella specie, quindi, il Collegio giudicante riteneva superfluo indicare, singolarmente, l’aumento precipuo per ognuna della fattispecie criminose rilevanti ai fini della continuazione. Avverso tale provvedimento uno dei prevenuti propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per Cassazione, con unico motivo di doglianza il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, in ragione dell’omessa indicazione dei passaggi giustificativi connessi ai singoli aumenti del trattamento sanzionatorio ai fini della continuazione tra il delitto principale e i singoli reati-satellite. La questione è dibattuta. E’ necessario l’intervento delle Sezioni Unite. I Giudici di Legittimità della Terza Sezione dinanzi alla doglianza sollevata dalla difesa registrano l’esistenza di due indirizzi interpretativi tra loro collimanti. Secondo un primo orientamento, in tema di continuazione non sussisterebbe in capo al giudicante alcun obbligo motivazionale precipuo per il singolo aumento di pena, poiché risulta sufficiente l’indicazione delle ragioni poste a sostegno dell’operazione dosimetrica di base. Di segno del tutto opposto, invece, è la tesi sostenuta da altra parte della giurisprudenza, secondo cui l’obbligo motivazionale non si attenua rispetto alla continuazione il giudice deve dare atto, in via analitica e dettagliata, di ogni aumento di pena calcolato sulle singole fattispecie-satelliti, sia per verificare l’osservanza dei limiti contemplati ex articolo 81 c.p., sia perché il cumulo giuridico si scioglie dinanzi alla prescrizione, all’indulto, all’estinzione delle misure cautelari, alla sostituzione delle pene detentive brevi. Pertanto, alla luce della diatriba esegetica così delineata, la Sezione Terza, ex articolo 618 c.p.p., rimette la questione al Supremo Consesso della Corte di Cassazione, ponendo il seguente quesito se, in tema di reato continuato, il giudice, ai fini della determinazione della pena finale, dopo aver individuato la pena base per il reato più grave debba calcolare l’aumento di pena per i singoli reati satellite in maniera specifica o se possa determinarlo in via unitaria e complessiva.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 25 febbraio – 18 marzo 2021, n. 10395 Presidente Marini – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 maggio 2020, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, resa all’esito di giudizio abbreviato il 18 giugno 2020, con la quale, per quanto qui rileva P.S. era stato condannato alla pena di anni cinque mesi e quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, per tre ipotesi di cessione di cocaina riqualificate ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e una ipotesi di detenzione in concorso di cocaina art. 110 c.p. e il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 , nonché per il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4, 7, per detenzione e porto illegali di una pistola Z.F. era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, per una cessione di cocaina in concorso art. 110 c.p. e il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 . Nel confermare la sentenza di primo grado quanto alla responsabilità penale, la Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta a titolo di continuazione, rispettivamente a per P.S. , in anni due di reclusione ed Euro 10.000,00, quale aumento per la ritenuta continuazione tra i delitti per cui si procede e quelli di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Roma n. 12991/18 b per Z.F. , in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, quale aumento per la ritenuta continuazione tra il delitto per cui si procede e quelli di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Roma n. 8985/17. 2. Avverso la sentenza l’imputato P. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice non avrebbe specificamente motivato circa la determinazione della pena, ed anzi avrebbe omesso di indicare nel dettaglio i singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione con quelli di cui alla sentenza n. 12991/18. La difesa sostiene, altresì, che la Corte d’appello ha richiamato la sentenza di condanna n. 12991/18 indicando erroneamente la pena base in sei anni di reclusione, ma non considerando che la pena stessa era stata rideterminata dal Tribunale, in data 3 dicembre 2019, a seguito di incidente di esecuzione, in cinque anni e due mesi di reclusione. 3. La sentenza è stata impugnata, altresì, nell’interesse dell’imputato Z. . 3.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano l’erronea applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., nonché il vizio di motivazione. A parere della difesa, la Corte non avrebbe correttamente valutato l’unico indizio a carico dell’imputato, consistente nello stralcio di una conversazione ambientale dell’11 gennaio 2017 estremamente generica e priva di qualunque riscontro. 3.2. In secondo luogo, si lamentano l’erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p.p., nonché l’omessa o apparente motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. La difesa di P.S. si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia specificamente motivato circa la determinazione della pena, omettendo di indicare nel dettaglio i singoli aumenti per ciascuno dei reati di cui al presente procedimento, che ha posto in continuazione con quelli di cui alla sentenza n. 12991/18. Ed effettivamente la motivazione della sentenza impugnata sul punto è la seguente può trovare, invece, accoglimento la richiesta di continuazione dei fatti per cui si procede con quelli oggetto della sentenza irrevocabile emessa dalla III sezione della Corte di Appello di Roma il 15.11.2018, n. 12991/18, con la quale il P. veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione per reati dello stesso tipo di quelli per i quali vi è il presente giudizio, continuazione che può essere valutata anche in questa sede trattandosi di medesime ipotesi delittuose, commesse in uno stesso arco temporale unitamente a molti degli odierni imputati, trattandosi, in effetti, di una frazione del presente procedimento. Avuto riguardo al numero e alla gravità dei reati nonché alle condotte poste in essere dal P. , ritiene la Corte rispondente ai criteri di cui all’art. 133 c.p., determinare l’aumento per la continuazione in anni due di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa anni tre di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito . Ai fini della decisione sul ricorso per cassazione assume, dunque, rilevanza pregiudiziale la questione se il giudice, nella determinazione della pena complessiva per il reato continuato, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena-base per tale reato, debba anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite o possa semplicemente determinarlo in maniera unitaria per il complesso di tali reati, come avvenuto nel caso di specie. 2. Vengono in rilievo, sul punto, difformi orientamenti giurisprudenziali di legittimità. 2.1. Secondo una prima soluzione interpretativa, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base Sez. 5, n. 29847 del 30/4/2015, Del Gaudio, Rv. 264551 Sez. 5, n. 29829 del 13/3/2015, Pedercini, Rv. 265141 Sez. 5, n. 25751 del 5/2/2015, Bornice, Rv. 264993 v. anche Sez. 3, ord. n. 3034 del 26/9/1997, Coletta, Rv. 209369 Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, De Rosa, Rv. 214857 Sez. 5, n. 27382 del 28/4/2011, Franceschin, Rv. 250465 Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261424 . Nell’ambito di tale orientamento si inscrive Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Di Palma, Rv. 262313, la quale sottolinea che il consolidamento della progressione criminosa che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo della continuazione consente di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite con i parametri indicati per la determinazione del reato principale. Per parte sua, la sopra richiamata sentenza Del Gaudio ritiene sufficiente il riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., per giustificare l’aumento per il reato satellite, anche tenuto conto della modesta entità di tale aumento nel caso di specie. Più di recente, l’affermazione tralatizia dell’insussistenza di un obbligo di specifica motivazione per gli aumenti per la continuazione, ha trovato ulteriore conferma in una pluralità di pronunce Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870 02 Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera, Rv. 273385 Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 29/09/2017, Portulesi, Rv. 271787 Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361 Sez. 2, n. 50699 del 04/10/2016, Chierchiello, Rv. 268908 Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731 Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, Ferratane, Rv. 268451 Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, dep. 11/05/2017, Paternoster, Rv. 270197 Sez. 2, n. 34662 del 07/07/2016, Felughi, Rv. 267721. E sembra potersi sostanzialmente ascrivere a tale orientamento anche Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, F., Rv. 273533, che segue però, un percorso motivazionale peculiare, perché non si limita ad affermare che, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l’abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall’art. 132 c.p., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione . La stessa sentenza, così circoscrivendo la portata della precedente affermazione, precisa, infatti, che, quando, invece, la pena-base è quantificata a livelli che non si discostano dai minimi edittali o coincidono con essi, mentre quella fissata in aumento per la continuazione è tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale di reati, il giudice deve specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, al fine di rendere possibile il controllo della motivazione sottesa alla deliberazione sul punto, giacché, nello stabilire l’aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può a meno che non giustifichi il diverso trattamento adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena-base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione. Sulla stessa linea di tale ultima decisione sembra collocarsi la recente Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770, secondo la quale, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena-base ex art. 81 c.p., comma 1, in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee. La tesi della non necessità di motivazione specifica per i singoli aumenti di pena operati per la continuazione risulta inoltre sostenuta anche da pronunce non massimate ex multis, Sez. 2, n. 29826 del 7/6/2016, Stricagnoli Sez. 2, n. 29824 del 7/6/2016, De Gaetano Sez. 5, n. 27914 del 10/2/2016, Spicuzza . 2.2. Una variante di tale prospettiva interpretativa emerge dalla già richiamata sentenza Pedercini, la quale, muove dall’assunto principale ascrivibile all’orientamento sub 2.1. secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base cfr. ex plurimis, Cass., sez. 2, 21.11.2014, n. 4707, rv. 262313 . A tale affermazione aggiunge, però, la precisazione che l’aumento per la continuazione operato sul reato più grave e quindi sulla pena base può essere determinato anche in termini cumulativi, senza che sia necessario indicare specificamente l’aumento di pena correlato a ciascun reato satellite, non previsto dalla vigente normativa, per cui non da luogo a nessuna nullità l’aumento di pena per i reati satelliti determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in relazione a ciascuna delle violazioni . E possono essere richiamate, nello stesso senso, le sentenze Sez. 5, n. 7164 del 13/1/2011, De Felice, Rv. 249710 Sez. 1, n. 3100 del 27/11/2009, dep. 2010, Amatrice, Rv. 245958 Sez. 2, n. 32586 del 3/6/2010, Ben Ali, Rv. 247978 Sez. 2, n. 4984 del 21/1/2015, Giannone, Rv. 262290 Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263700 . Si tratta della precisazione di un principio che le pronunce qui elencate pongono in stretta correlazione con quello alla base del primo orientamento illustrato e che si inscrive nell’ottica di una sostanziale complessiva attenuazione dell’onere motivazionale incombente sul giudice di merito. 2.3. Alle affermazioni giurisprudenziali di cui sopra se ne contrappongono altre di segno diverso. 2.3.1. In particolare, partendo dalla giurisprudenza delle sezioni semplici, secondo Sez. 5, n. 16015 del 18/2/2015, Nuzzo, Rv. 263591 preceduta, tra le altre, da Sez. 1, n. 27198 del 28/5/2013, Margherita, Rv. 256616, e Sez. 3, n. 4209 del 16/12/2008, dep. 2009, Pandolfi, Rv. 242873 e seguita, tra le altre, da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, dep. 15/01/2018, S., Rv. 271830, e Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi, Rv. 268131 , in tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena-base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l’aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite anziché unitariamente. Del resto, già le Sezioni Unite, nel 1995, erano intervenute con una pronuncia sul tema, che affermava la nullità della sentenza con cui la pena complessiva è determinata senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quella per il reato più grave e dell’aumento per la continuazione Sez. U, n. 7930 del 21/4/1995, Zouine, Rv. 201549 . Su questa linea si collocano alcune pronunce Sez. 4, n. 28139 del 23/6/2015, Puggillo, Rv. 264101 Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Foria, Rv. 258108 Sez. 6, n. 7777 del 29/1/2013, Bardeggia, Rv. 255052 , che sembrano richiedere un obbligo di motivazione più stringente al giudice in relazione alla quantificazione di ciascuna porzione di aumento per il reato continuato. La sentenza Puggillo, in particolare, afferma che la motivazione debba dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell’aumento di pena per i singoli reati satellite tuttavia, nella fattispecie, si è ritenuto correttamente assolto l’obbligo di motivazione attraverso la giustificazione, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., dell’aumento stabilito a titolo di continuazione in misura inferiore all’aumento medio previsto dall’art. 81 c.p., comma 2 . La sentenza Foria, per parte sua, evidenzia che, se l’aumento di pena che è possibile apportare ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p., può astrattamente raggiungere il triplo della pena massima, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell’ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale, ivi compreso la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, che, nel caso di specie, è stato determinato nella misura di quattro anni di reclusione sez. 2, n. 23653 del 15/5/2008, Rv. 240612 . Ciò in forza della previsione contenuta nell’art. 533 c.p.p., comma 2, secondo cui se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso dei reati o sulla continuazione . Di conseguenza deve ritenersi che la mancanza di motivazione sulla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, specie quando si tratta come nel caso di specie di un aumento significativo, non essendo previsto nell’art. 81 c.p., un aumento minimo di pena, ma solo un massimo quantificato nella misura del triplo della pena base, sottrae all’imputato il controllo sull’uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e . Nello stesso senso si muove, in epoca più risalente, Sez. 4, n. 6853 del 27/1/2009, Maciocco, Rv. 242867, secondo la quale la omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, nè una nullità specifica della sentenza di condanna, sicché, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l’anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, sottraendo all’imputato il controllo sull’uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale . E nell’ambito di questo stesso orientamento si colloca anche Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885, secondo cui, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione, non solo in ordine alla individuazione della pena-base, ma anche all’entità dell’aumento ex art. 81 c.p., comma 2, specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato. Ciò si era verificato nel caso all’esame della Corte, relativo ad acquisto illegale di armi, in cui il giudice aveva stabilito, per il reato più grave, avente ad oggetto quindici armi comuni da sparo, la pena di tre anni di reclusione, apportandovi a titolo di aumento per il reato satellite avente ad oggetto due armi comuni da sparo, la pena di cinque anni di reclusione. 2.3.2. Venendo alla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, deve essere in primo luogo menzionata Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, per la quale è necessario che sia individuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato-satellite Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 , e ciò sia per la verifica dell’osservanza del limite di cui all’art. 81 c.p., comma 3, sia perché a taluni effetti il cumulo giuridico si scioglie basti pensare alla prescrizione che va considerata distintamente per ciascun reato Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, cit. Sez. U, n. 10928 del 10/10/1981, Cassinari, Rv. 151241-151242 all’indulto, in cui occorre applicare il beneficio a quei reati che in esso rientrano Sez. U, n. 18 del 16/11/1989, dep. 15/01/1990, Fiorentini, Rv. 183004 all’estinzione di misure cautelari personali, quando la suddivisione della pena irrogata per i reati-satellite rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare o per l’accertamento dell’avvenuta espiazione di pena Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, Mammoliti, Rv. 207939-40 alla sostituzione delle pene detentive brevi L. n. 689 del 1981, art. 53, u.c. in cui la pena del reato continuato si scompone per determinare la porzione di pena suscettibile di sostituzione per quei reati che la ammettono . Vanno inoltre ricordate due pronunce che hanno valutato la questione della determinazione della pena nel reato continuato con riferimento alla porzione di sanzione attribuibile ai reati satellite, in ambiti peculiari Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243589, che afferma la rilevanza dell’individuazione degli aumenti per i reati satellite ai fini del calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare, applicata solo per essi o alcuni di essi se non individuati, tali aumenti devono essere quantificati dal giudice investito della questione cautelare, che, con il limite dell’aumento complessivo di pena risultante dalla sentenza di condanna, deve determinare la frazione di pena riferibile a ciascuno dei reati in continuazione, ispirandosi a criteri che tengano conto della loro natura e oggettiva gravità, secondo l’apprezzamento fattone dal giudice di merito Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717, che ha ricostruito gli orientamenti di legittimità sul reato continuato, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite Ciabotti e richiamando anche Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652/258654, in tema di divieto di reformatio in peius e unità sanzionatoria del reato continuato. In particolare, la pronuncia Sebbar ha affermato che resta valido il principio sotteso alla sentenza Zouine, sebbene la giurisprudenza delle Sezioni semplici successiva abbia mitigato la severità di tale pronuncia sotto il profilo delle conseguenze di nullità della sentenza, ridotte al vizio di motivazione in tal senso, tra le altre, Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242867, le citate sentenze De Fenice, Bruni, Giannone, Pedercini e Sez. 2, n. 32586 del 376/2010, Ben Alì, Rv. 247978 . Resta fermo, infatti, secondo la motivazione della sentenza Sebbar, che la pena per il reato continuato, frutto di una operazione unitaria, deve necessariamente rendere conoscibile la pena individuata dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite ciò per garantire le finalità diverse pure espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati parte della continuazione. Secondo la sentenza Sebbar, dunque, è la stessa visione multifocale del reato continuato ora unitaria, ora pluralistica che dà ragione della necessità della individuazione delle singole pene per i reati-satellite ed è essenziale ai fini della misura degli aumenti da apportare alla pena-base. Ciò rileva, nel caso all’esame della sentenza Sebbar, al fine di affermare che, per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette droghe leggere deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente. Tale principio ha trovato puntuale conferma nella più recente affermazione secondo cui l’aumento per la continuazione va operato non in modo onnicomprensivo, bensì specificando l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, evitando quantificazioni forfettarie, in quanto tale specificazione rileva non solo allorché debba procedersi alla scissione delle pene per applicare soltanto ad alcuni dei reati fittiziamente unificati taluni istituti giuridici, ma soprattutto per consentire il controllo dell’esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e quindi il rispetto del principio di proporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodi in continuazione Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750, in motivazione . 2.3.3. Si tratta, in ogni caso, di affermazioni che, pur nella loro sostanziale continuità e coerenza, non rappresentano la ratio decidendi centrale delle pronunce delle Sezioni Unite che le contengono e che sono state comunque contrastate, seppure per implicito, dalla giurisprudenza delle sezioni semplici riportata sub 2.1. e 2.2., sviluppatasi parallelamente e anche successivamente. Per contro, la giurisprudenza in tema di rideterminazione della pena attraverso l’applicazione della continuazione in sede di esecutiva ha riaffermato l’onere da parte del giudice di specificare in motivazione anche i singoli aumenti operati così, Sez. 1, n. 29941 del 11/11/2015, dep. 2016, Tomassetti, n. m. Sez. 1, n. 29939 del 29/10/2015, dep. 2016, Afeltra, n. m. . Si è ribadito, infatti, che il giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri adottati per la determinazione della pena e l’applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all’esterno, non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi tra le altre, in tal senso, si richiamano Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, De Risio, Rv. 244115 Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168 Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000 in particolare, nel determinare la pena complessiva, il giudice non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena-base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l’aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satelliti, anziché unitariamente le sentenze Tomassetti e Afeltra citano Sez. 3, n. 4209 del 16/12/2008, dep. 2009, Pandolfi, Rv. 242873 Sez. 1, n. 27198 del 28/05/2013, Margherito, Rv. 256616 Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014, dep. 2015, Seck, Rv. 262527 Sez. 5, n. 16015 del 18/02/2015 Nuzzo, Rv. 263591 . Tali principi sono stati ripetuti anche più di recente da Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 24/05/2018, Manganaro, Rv. 273050, la quale ha precisato come il giudice dell’esecuzione sia tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell’entità dell’aumento per la continuazione, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316, e Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 12/01/2021, Bruzzaniti, Rv. 280216, secondo cui, al fine di rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non è sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. Le significative conferme dei principi enunciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite ricevute, nella materia dell’esecuzione, da parte delle sezioni semplici fanno emergere, in ogni caso, la necessità di tenere in considerazione il differente contesto del procedimento d’esecuzione rispetto al giudizio di cognizione. Infatti il giudice dell’esecuzione è vincolato nell’individuazione del reato-base in funzione dell’individuazione della pena-base, non potendo rimettere in discussione gli elementi già valutati in via definitiva dal giudice della cognizione nella quantificazione di quest’ultima. Ne consegue che, già in astratto, l’onere valutativo del giudice dell’esecuzione deve incentrarsi sugli aumenti di pena in continuazione di per sé considerati. Ma l’evidenziata differenza tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione si attenua, evidentemente, nel caso come quello oggetto del presente procedimento in cui il giudice della cognizione debba operare l’aumento per la continuazione esterna , prendendo come pena-base quella già fissata in altra sentenza di condanna, ormai irrevocabile. 6. A fronte dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali sopra descritti, appare opportuno che il procedimento sia rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., per la soluzione della seguente questione Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite o possa determinarlo unitariamente per il complesso dei reati satellite . P.Q.M. Rimette il ricorso alle sezioni unite. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2, conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 recante Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del D.L. n. 137 del 2020 la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore.