In sede di esecuzione può essere richiesto il riconoscimento della continuazione, anche se non rilevata dal giudice della cognizione

Il mancato riconoscimento di ufficio, da parte del Giudice della cognizione, della continuazione così detta esterna non costituisce giudicato negativo implicito sul punto, che quindi può formare oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9896/21, depositata il 12 marzo. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con separate pronunce dal medesimo Tribunale. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi della violazione dell’ art. 671 c.p.p. e difetto motivazionale della decisione in quanto nella fase di cognizione non vi era stato alcun giudizio negativo sulla continuazione e che i dati fattuali di ciascun reato indicavano un comune momento deliberativo. Il Collegio richiama l’art. 671 c.p.p. invocato dalla difesa e ricorda come sia stato già precisato dalla giurisprudenza che il giudice della cognizione può riconoscere d’ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l’imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva Sez. 1, 24/01/2017, Dogali, Rv. 269822 . E’ stato poi chiarito che il giudicato si forma in relazione alle questione decise dal giudice e non anche in ordine a quelle che pur devolute alla sua cognizione non siano state esaminate Sez. 1, 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 . Inoltre, è pacifico che la mancata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua sussistenza che può dunque ben essere riconosciuta in sede esecutiva. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova che dovrà attenersi al principio secondo cui il mancato riconoscimento di ufficio , da parte del giudice della cognizione, della continuazione così detta esterna non costituisce giudicato negativo implicito sul punto, che quindi può formare oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p. . Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 gennaio – 12 marzo 2021, n. 9896 Presidente Iasillo – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 11.6.2020 il Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da C.M. e avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 10.7.2015 e 19.4.2016, dal Tribunale di Genova. L’ordinanza ha rilevato che le due sentenze di condanna avevano riguardato la consumazione di due furti e il tentativo di un furto, commessi fra il 10 e il 20 maggio 2015, a bordo di tre imbarcazioni. In occasione del tentato furto commesso il 20 maggio 2015 il C. era stato tratto in arresto nella flagranza del reato e in quel giudizio erano già emersi indizi di colpevolezza a carico del C. in relazione ai due furti commessi nei giorni precedenti a bordo di barche ormeggiate nel medesimo molo. Il giudizio relativo ai due furti consumati era stato pronunciato dopo la irrevocabilità della condanna per il tentato furto, e in quel giudizio, dove l’imputato C. era stato difeso dallo stesso difensore che poi l’avrebbe assistito nella fase esecutiva, era stata ritenuta la continuazione interna, ma non era stata richiesta nè era stata ritenuta dal giudice anche in relazione al tentato furto, già giudicato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione di difensore di C.M. , chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Con l’unico motivo vengono denunciati la violazione dell’art. 671 c.p.p. e difetto motivazionale della decisione assunta, rilevando che nella cognizione non vi era stato alcun giudizio negativo in ordine alla continuazione oggetto della richiesta in executivis, e che i dati fattuali di ciascun reato erano significativi di un comune momento deliberativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, osservando che il mancato riconoscimento, da parte del giudice della cognizione, della continuazione così detta esterna costituisce, ove sia questione che rientra nel patrimonio conoscitivo del giudice, giudicato implicito ostativo al riconoscimento della continuazione in executivis. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata. 1. L’ordinanza impugnata ha fondato la decisione negativa sul rilievo che la continuazione, oggetto della richiesta formulata dalla parte, era stata già, implicitamente, negata nel giudizio di cognizione e che la parte, a sostegno della richiesta formulata, non aveva addotto elementi diversi da quelli già conosciuti dal giudice della cognizione. La decisione non ha fatto applicazione dei principi che presiedono la interpretazione della norma di cui all’art. 671 c.p.p 2. A norma dell’art. 671 c.p.p., la continuazione può essere riconosciuta dal giudice dell’esecuzione sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione . Sul punto, si è precisato che, se è pur vero che Il giudice della cognizione può riconoscere d’ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l’imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva Sez. 1, 24/01/2017, Dogali, Rv. 269822 , peraltro il giudicato si forma in relazione alle questioni decise dal giudice, e non anche in ordine a quelle che non sono state devolute alla cognizione del giudice e che questi, pur potendole decidere d’ufficio, non ha esaminato Sez. 1, 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 . D’altra parte, con specifico riferimento alla domanda, posta nella cognizione, di riconoscimento della continuazione così detta esterna, si è precisato che, da una parte, la difesa ha l’onere di indicare e depositare le sentenze di condanna già divenute irrevocabili e, dall’altra, in caso di inosservanza di tale onere, il mancato esame nel merito della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude perciò l’esame della questione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., comma 1, Sez. 6, 14/01/1999, Gaglioti, Rv. 212706 Sez. 1, 4/11/2009, Megna, Rv. 244947 . Infine, con riguardo ai rapporti tra i giudizi di cognizione e quello instaurato ai sensi dell’art. 671 c.p.p., è consolidato l’orientamento, condiviso da questo collegio, secondo il quale la mancata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi reati in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva Sez. 1, 13/07/2018, ARGIRÒ, Rv. 274327 Sez. 1, 11/07/2019, GUTTAGLIERE, Rv. 277483 Sez. 1, 03/06/2020, FORMA, Rv. 279188 contra, Sez. 1, 4/04/2014, Marino, Rv. 260088 . 3. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Genova perché provveda, in diversa composizione, a nuovo giudizio. Il giudice del rinvio non ha vincoli in ordine al merito, ma è tenuto, nel sottoporre a nuovo giudizio la domanda della parte, ad applicare i seguenti principi di diritto Il mancato riconoscimento di ufficio, da parte del giudice della cognizione, della continuazione così detta esterna non costituisce giudicato negativo implicito sul punto, che quindi può formare oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.