



Delitti contro la persona | 12 Marzo 2021
Diffamazione ai danni di un avvocato: il “peso” dei termini utilizzati fa la differenza
di La Redazione
«In tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all’esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato - sotto il profilo materiale - la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall’immediato destinatario, sempre che l’autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi».

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 9803/21; depositata l’11 marzo)








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