Sottrae con forza il cellulare alla moglie per cercare le prove di un tradimento: condannato per rapina

Nessuna giustificazione per l’uomo sotto processo. Irrilevante, secondo i Giudici, il fatto che egli abbia agito con l’intento di individuare le tracce di una presunta relazione della consorte. Matrimonio e convivenza non possono comportare una limitazione al diritto di riservatezza del singolo coniuge.

Sottrarre con forza il cellulare alla moglie vale una condanna per rapina. Non può essere una giustificazione il fatto che l’uomo abbia agito per cercare prove di un tradimento da parte della donna Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8821/21, depositata il 4 marzo . A finire sotto processo è un uomo, a causa dei comportamenti tenuti nei confronti della moglie. Il riferimento è in particolare a un episodio, che lo ha visto sottrarre con forza il cellulare dalle mani della moglie da cui, peraltro, è separato. Ricostruita la vicenda, il Gip del Tribunale prima e i Giudici d’Appello poi ritengono evidente la colpevolezza dell’uomo per rapina e lesioni in danno della consorte . I Giudici di merito individuano l’ingiusto profitto nella volontà del marito di controllare il telefonino per trovare traccia di un rapporto clandestino della moglie , ma col ricorso in Cassazione l’avvocato dell’uomo ribatte che vi era il diritto del suo cliente di ricercare le prove di un fatto relativo alla violazione del dovere civilistico di fedeltà legato al vincolo matrimoniale . In questa ottica, poi, il legale porta avanti la tesi secondo cui non si può parlare di violazione della riservatezza quando il marito o la moglie rovistano all’interno dello smartphone del coniuge per cercare prove della eventuale infedeltà poiché, sostiene, la convivenza genera una sorta di consenso tacito alla conoscenza delle comunicazioni anche personali del coniuge convivente . Dalla Cassazione, però, ribadiscono il giudizio di colpevolezza a carico dell’uomo. Improponibile, secondo i Giudici, la tesi difensiva della liceità dell’impossessamento del telefono della moglie sulla base di una sorta di consenso tacito derivante dalla convivenza . Al contrario, l’impossessamento del telefono contro la volontà della donna integra una condotta antigiuridica, e l’ingiusto profitto consiste nell’indebita intrusione nella sfera di riservatezza della vittima, con la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione , che non ammette intrusione da parte di terzi e nemmeno del coniuge , chiariscono i Giudici. Legittimo, poi, parlare di rapina , poiché il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 febbraio – 4 marzo 2021, n. 8821 Presidente Rago – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa il 27 febbraio 2015 dal GIP del Tribunale di Pistoia, che ha affermato la responsabilità di Me. Gr. in ordine ai reati di rapina e lesioni in danno della moglie. Si addebita all'imputato di essersi impossessato con violenza del telefono cellulare della moglie, da cui era separato, cagionandole lesioni. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia, deducendo 2.1 Violazione degli articoli 42,43 e 44, nonché 628 codice penale e vizio di motivazione poiché la sentenza individua l'ingiusto profitto nella volontà del marito di controllare il telefonino per trovare traccia di un rapporto clandestino della moglie, senza considerare che il predetto aveva il diritto di ricercare le prove di un fatto relativo alla violazione del dovere civilistico di fedeltà legato al vincolo matrimoniale. Non va trascurato che molti giudici sostengono che non si può parlare di violazione della riservatezza quando il marito e la moglie rovistano all'interno dello smartphone del coniuge, per cercare prove della eventuale infedeltà, poiché la convivenza genera una sorta di consenso tacito alla conoscenza delle comunicazioni anche personali del coniuge convivente. L'imputato nell'adottare la condotta illecita è incorso in errore di fatto sulla liceità della sua iniziativa. 2.2 vizio di motivazione poiché la corte ha aderito alla versione dei fatti resa dalla persona offesa, affermando che la sottrazione era avvenuta con violenza o minaccia, a fronte della diversa ricostruzione offerta dall'imputato, secondo cui avrebbe visto e preso il telefono della moglie e, solo successivamente, seguita quest'ultima sul luogo di lavoro, l'avrebbe colpita quale reazione per quanto aveva scoperto. La circostanza che la datrice di lavoro confermi che l'imputato ha raggiunto la moglie sul luogo di lavoro e l'abbia picchiata offre riscontro all'accusa di lesioni ma non che a queste sia seguita la sottrazione del telefono, né dai referti che confermano le lesioni può desumersi che queste fossero dirette a sottrarre il telefono o piuttosto conseguenza dell'accertata infedeltà. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 . La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né manifestamente illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 2. Con il primo motivo II ricorrente sostiene la tesi della liceità dell'impossessamento del telefono della moglie sulla base di una sorta di consenso tacito derivante dalla convivenza, che urta non solo contro l'evidenza, ma contro la giurisprudenza consolidata, citata nella decisione impugnata, secondo la quale l'impossessamento del telefono contro la volontà della donna integra una condotta antigiuridica, e l'ingiusto profitto consiste nell'indebita intrusione nella sfera di riservatezza della vittima, con la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione nella sfera sessuale, che non ammette intrusione da parte di terzi e nemmeno del coniuge. E' stato infatti precisato che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo . Sez. 2, Sentenza n. 11467 del 10/03/2015 Ud. dep. 19/03/2015 Rv. 263163 – 01. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché tenta d introdurre censure di merito che non possono essere oggetto del sindacato di questa Corte. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata il tenore delle dichiarazioni della persona offesa, che ha ricostruito in maniera coerente e costante le diverse fasi della aggressione, e sottolinea che la versione di quest'ultima oltre ad essere intrinsecamente credibile ha trovato significativi riscontri nelle dichiarazioni della datrice di lavoro che ha avuto modo di assistere alla aggressione. La corte di appello, dopo avere confermato la piena credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto coerenti costanti e riscontrate dalle dichiarazioni della titolare della lavanderia che aveva assistito all'aggressione e dal referto medico, ha sottolineato che al contrario l'imputato ha reso dichiarazioni non verosimili. La corte ha spiegato che la condotta non può essere qualificata in furto poiché è stata commessa con violenza alla persona. Vero è che l'apprensione del telefonino è avvenuta in una fase precedente in assenza di testimoni oculari, ma non emergono, né vengono allegate dal ricorrente, ragioni per dubitare della complessiva credibilità della persona offesa. Il ricorso non si confronta con le articolate argomentazioni rese dalla corte di appello e reitera le doglianze formulate con il gravame e già respinte, così incorrendo nel vizio di genericità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4/2/2021