



delitti contro l’ordine pubblico | 04 Marzo 2021
Procacciamento di consensi e prova del “metodo mafioso”: la rilevanza dell’appartenenza al clan
di Alessio Ubaldi
In relazione al reato di scambio politico mafioso, quando il procacciatore di voti sia intraneo all’associazione mafiosa, non é necessario che l’accordo preveda le specifiche modalità per la gestione della “campagna elettorale” potendosi intendersi immanente all’illecita pattuizione il metodo mafioso; al contrario, quando il procacciatore sia esterno al clan o, sebbene intraneo, agisca “uti singuli”, ai fini della rimproverabilità, occorre la prova che questi applichi il metodo mafioso.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 8518/21; depositata il 3 marzo)








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