Errore del giudice, pena calcolata sotto il minimo edittale: l’imputato può pretendere l’ulteriore riduzione in appello per motivi di rito

Il Giudice d’Appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal Giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l’imputato.

È quanto hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7578/21, depositata in cancelleria il 26 febbraio. Esce fuori casa con il coltello a serramanico. Nel caso di specie, un uomo è stato sottoposto a procedimento penale in relazione al reato di cui all’art. 699 porto abusivo d’armi , c. p. per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico , arma per la quale non è ammessa la licenza. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale ha accertato la responsabilità penale dell’imputato per l’effetto condannando alla pena ritenuta - suo dire - di giustizia, sebbene erroneamente sotto il minimo edittale. Il verdetto è stato poi confermato dalla Giudice territoriale, che tuttavia ha negato la richiesta di una ulteriore riduzione di pena per motivi di rito. Pena illegittima, ma ancora riducibile. Si è giunti dinanzi alla Suprema Corte ed infine alle Sezioni Unite in relazione al seguente quesito, fonte di dibattito tra sezione di legittimità se il Giudice d’Appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’ illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, cod. proc. pen., nella misura di un terzo anziché della metà , debba applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal Giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l’imputato. Insomma, è stato chiesto se l’imputato possa reclamare in appello un ulteriore beneficio i.e. la riduzione della pena pur a fronte di un errore, commesso dal Giudice di primo grado inerente alla quantificazione della pena i.e. l’applicazione della pena in violazione dei minimi edittali , errore a tutto vantaggio del condannato. Gli orientamenti giurisprudenziali . Sulla questione, si sono sviluppati diversi orientamenti attentamente ripercorsi dagli Ermellini. Per un primo orientamento , in mancanza di una corretta qualificazione, l’invocata ulteriore riduzione non può essere accolta, pena il clamoroso aggravamento di una illegittimità. Secondo altro orientamento , tutto all’opposto, la pena sarebbe – pur se illegittima – ulteriormente riducibile in sede di appello stante l’intangibilità della pena inflitta in primo grado e, comunque, l’assenza di una norma che metta in discussione” la prevista riduzione di rito in assenza del presupposto di legittimità i.e. la pena secondo legge . Giusto accordare la riduzione alla pena male calcolata”. Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite - con argomentazioni logico-sistematiche – aderiscono al primo dei due orientamenti, riconoscendo la prerogativa dell’imputato all’ottenimento della corretta riduzione di pena , da rito abbreviato, pur a fronte della erronea quantificazione di pena nel corso del giudizio di prime cure. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto il Giudice d’Appello , investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal Giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l’imputato . Così decidendo le Sezioni Unite, mettendo mano alla pena del giudice di prime cure, hanno annullato senza rinvio la sentenza gravata, per l’effetto accordando l’ulteriore riduzione alla già troppo bassa condanna inflitta al condannato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 17 dicembre 2020 – 26 febbraio 2021, n. 7578 Presidente Cassano – Relatore Zaza Ritenuto in fatto 1. Il 28 maggio 2018 il Tribunale di Como, all’esito di giudizio abbreviato, condannava A.T. alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all’art. 699 c.p., per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, arma per cui non è ammessa licenza. In assenza di una precisazione del capo di imputazione in ordine a quale, fra le due distinte ipotesi regolate dall’art. 699 c.p., fosse contestata all’imputato, il giudice, pur ritenendo integrato il fatto storico descritto nel capo di imputazione, applicava la pena prevista dall’art. 699 c.p., comma 1, arresto fino a diciotto mesi , in quanto determinava la pena-base in tre mesi di arresto. Su di essa operava la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, il quale formulava due motivi di doglianza. Deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre nell’ambito della previsione della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 2 e 3, e non dell’art. 699 c.p., comma 1. Inoltre lamentava l’erronea riduzione della pena per il rito, operata nella misura di un terzo anziché della metà, come stabilito dall’art. 442 c.p.p., per le contravvenzioni. La Corte di appello di Milano riqualificava il fatto ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, esclusa l’ipotesi del fatto di lieve entità, ma, nel ravvisare la fondatezza del motivo di impugnazione relativo all’erronea diminuzione per il rito, non operava in concreto alcuna diminuzione della pena, osservando che la stessa, pur in assenza della riduzione per il giudizio abbreviato nella misura della metà, era comunque più favorevole all’imputato rispetto a quella prevista dalla citata L. n. 110 del 1975, art. 4, che stabilisce un minimo edittale di sei mesi di arresto. 2. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione alla determinazione della pena sotto i seguenti profili. La sentenza impugnata aveva ritenuto fondati i motivi di appello, riguardanti non solo la diversa qualificazione del fatto, ma anche l’entità della diminuente per il rito, pari ad un terzo invece che alla metà, prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, per i reati contravvenzionali. Tale maggiore riduzione non era stata, però, in concreto applicata, in quanto la Corte territoriale l’aveva ritenuta assorbita nella quantificazione della pena inflitta dal Tribunale in misura erroneamente inferiore al minimo edittale. In tal modo, però, era stato eluso il chiaro disposto normativo che impone al giudice di operare la riduzione per il rito in modo predeterminato a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione. Inoltre, era stata effettuata una non consentita commistione dei motivi di appello accolti, i quali avrebbero dovuto essere esaminati distintamente, disponendo, dapprima, la riqualificazione del fatto, ferma la pena-base inflitta in primo grado per non incorrere nel divieto di reformatio in pejus e, successivamente, diminuendo detta pena per il rito nella misura corretta. 3. Con ordinanza del 30 settembre 2020 la Prima Sezione penale di questa Corte, investita della decisione sul ricorso, rilevava preliminarmente che il giudice di primo grado aveva affermato la piena fondatezza dell’imputazione, senza discostarsi dall’ipotesi storico-giuridica formulata dal pubblico ministero porto abusivo di un’arma per cui non è ammessa licenza comportante la previsione edittale di pena compresa tra il minimo di diciotto mesi e il massimo di tre anni di arresto. La pena di tre mesi di arresto in concreto irrogata nei suoi confronti era evidentemente riferita alla cornice edittale prevista per la diversa fattispecie di porto di arma senza licenza art. 699 c.p., comma 1 stabilita fra il minimo di tre mesi e il massimo di diciotto mesi di arresto, e doveva pertanto ritenersi illegale. La decisione della Corte di appello di non ridurre la pena inflitta - così avendo ritenuto di doversi discostare dal principio di cui all’art. 597 c.p.p., comma 4, destinato a regolare gli effetti dell’accoglimento dell’appello dell’imputato su circostanze o reati concorrenti - nonostante la riconosciuta erroneità della misura della diminuente per il rito in presenza di un reato contravvenzionale, è conforme all’orientamento giurisprudenziale per il quale l’irrogazione in primo grado di una pena illegale vantaggiosa per l’imputato consente di negare in appello effetti di ulteriore favore. A questo indirizzo esegetico se ne contrappone, però, un altro in base al quale il trattamento sanzionatorio che abbia comportato una pena illegale di favore per l’imputato è intangibile in mancanza dell’impugnazione del pubblico ministero. L’ordinanza sottolineava, inoltre, che la diminuente per il rito abbreviato ha natura processuale, pur con ricadute sostanziali sulla misura della pena, e ha un’incidenza predeterminata su quest’ultima, costituendo in definitiva un posterius delle altre operazioni di commisurazione della pena. Rimetteva, pertanto, il ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto. 4. Con decreto del 8 ottobre 2020 il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone la trattazione per l’udienza pubblica del 17 dicembre 2020. L’udienza si è svolta, tuttavia, nelle forme del rito camerale ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. 5. Nella propria requisitoria il Pubblico Ministero ha preliminarmente individuato il tema centrale della questione nella configurabilità del principio di intangibilità della pena illegale di favore quale immanente al sistema penale ovvero quale derivazione processuale del divieto di reformatio in pejus. Ha rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte evidenziato l’esigenza di tutela della libertà personale rispetto alla pena illegale sfavorevole, mentre analoghe ragioni di intervento correttivo officioso non si registrano con riferimento alla pena illegale di favore. Sulla base di tale premessa argomenta che per la pena illegale sfavorevole prevale la necessità di riparazione dell’errore, mentre per la pena illegale di favore viene ad essere privilegiata la conservazione dell’errore con la conseguente necessità, tuttavia, di non amplificarne la portata. Osserva come a quest’ultima necessità non sfugga la diminuente per il rito abbreviato, che pur nelle sue caratteristiche premiali, non può che operare all’interno di un sistema di sanzioni legali. Ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che il giudice di appello non è tenuto ad applicare la diminuente del rito abbreviato nella maggiore misura prevista dalla legge, ove all’imputato sia stata inflitta una pena illegale allo stesso favorevole. Considerato in diritto 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è stata formulata nei seguenti termini Se il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 c.p.p., nella misura di un terzo anziché della metà, debba applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l’imputato . 2. In caso di giudizio abbreviato, la diminuzione di un terzo della pena, originariamente prevista per tutti i reati dall’art. 442 c.p.p., comma 2, è stata stabilita nella misura della metà per i reati contravvenzionali come quello per il quale è stata affermata la responsabilità dell’A. , a seguito della modifica introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1. La Corte di legittimità, in conformità ai principi enunciati da Sez. U, n. 25887 del 26 marzo 2003, Giordano, ha affermato che tale disposizione innovativa si applica, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, anche ai fatti anteriormente commessi, purché sugli stessi non si sia formato il giudicato Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218 Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752 , condizioni che ricorrono nel caso di specie. E ben vero, infatti, che la natura processuale della diminuente per il rito, in quanto non attiene alla valutazione del fatto-reato e alla personalità dell’imputato, non contribuisce a determinare in termini di disvalore la quantità e gravità criminosa, consistendo in un abbattimento fisso e predeterminato connotato da automatismo senza alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice. Al contempo, però, le caratteristiche della diminuente si presentano collegate con effetti di sicuro rilievo dal punto di vista sostanziale, derivandone, come rilevato in più occasioni dalla Sezioni Unite di questa Corte, un trattamento sanzionatorio più favorevole Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib Sez. U, n. 2977 del 6/3/1992, Piccillo . 3. Tanto premesso, l’ordinanza di rimessione richiama, con riguardo alla questione proposta, due orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità sulla doverosità o meno dell’applicazione da parte del giudice d’appello di un effetto sanzionatorio favorevole all’imputato, qualora la pena inflitta in primo grado sia inferiore al minimo edittale. Va subito precisato che i due indirizzi esegetici non si sono specificamente formati sulla questione rimessa alla cognizione del Collegio, ma hanno trattato casi esplicitamente riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 597 c.p.p., comma 4, secondo il quale in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita . 3.1. Un primo orientamento Sez. 3, n. 7306 del 25/01/2007, Bougataya Assan, non mass. afferma che l’art. 597 c.p.p., comma 4, presuppone che la pena, sulla quale si dovrebbe operare la riduzione per effetto dell’accoglimento dell’appello proposto dall’imputato, sia stata irrogata nel rispetto dei limiti di legge. In assenza di questa condizione, la riduzione ulteriore della pena determinerebbe il perpetuarsi di una situazione di illegalità creatasi in primo grado a seguito di un trattamento sanzionatorio non conforme alle previsioni edittali. Queste considerazioni sono state riprese in altra decisione Sez. 5, n. 51615 del 17/10/2017, Pala, Rv. 271604 che ha ritenuto non violato il divieto di reformatio in peius in un caso in cui il giudice d’appello, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai fini della rideterminazione della pena del reato continuato conseguente alla prescrizione di alcuni reati posti in continuazione, non aveva ridotto la pena complessivamente inflitta, in quanto la stessa era stata illegalmente determinata a vantaggio dell’imputato in misura inferiore al minimo edittale. L’affermazione del principio, per il quale l’applicazione dell’art. 597, comma 4, presupporrebbe la determinazione della pena in misura non illegittimamente inferiore al minimo edittale, si ritrova, poi, nel percorso motivazionale di altre sentenze, sia pure congiuntamente a considerazioni diverse sull’ulteriore principio che consentirebbe la rideterminazione complessiva della pena a seguito del mutamento della struttura del reato continuato, per effetto dall’assoluzione in appello per il reato ritenuto più grave in primo grado Sez. 3, n. 39882 del 03/10/2007, Costanzo, Rv. 238009 , ovvero laddove all’appello dell’imputato sull’esclusione della recidiva, accolto in secondo grado, si aggiunga l’appello del pubblico ministero sull’illegittima determinazione della pena-base Sez. 4, n. 6966 del 20/11/2012, dep. 2013, Martinelli, Rv. 254538 . 3.2. Un secondo orientamento Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, Dzemaili, Rv. 277845 confuta tali argomentazioni osservando che le stesse, per un verso, non rispettano il tenore letterale dell’art. 597 c.p.p., comma 4, nel quale non si fa menzione del presupposto applicativo della conformità ai limiti edittali della pena irrogata in primo grado e per altro si pongono in contrasto con il principio, affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte Suprema Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905 Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677 , di intangibilità della pena pure illegittimamente irrogata in termini favorevoli all’imputato, conseguente alla mancata impugnazione del pubblico ministero. Con la sentenza in commento si è ritenuta pertanto illegittima, in una fattispecie di declaratoria di estinzione per prescrizione, in secondo grado, di due reati contravvenzionali già ritenuti satelliti nell’ambito di una continuazione, la conferma della pena irrogata in primo grado senza provvedere alla decurtazione degli aumenti corrispondenti ai reati prescritti, giustificata con il mancato rispetto del minimo edittale previsto per il reato più grave. Si è osservato che la decisione del giudice di merito si risolveva nella sostanziale negazione delle riduzioni della pena dovute all’imputato in conseguenza della dichiarata estinzione dei reati. 4. Proprio in quanto riferiti, sia pure con opposte letture, alla previsione di cui all’art. 597 c.p.p., comma 4, i due indirizzi in contrasto non affrontano in realtà la tematica relativa all’applicabilità della diminuente del rito abbreviato ad una pena illegittimamente determinata in primo grado in senso favorevole all’imputato. La norma, nella struttura testuale in precedenza riportata, fa, infatti, esplicito ed esclusivo richiamo alla inderogabilità dell’applicazione degli effetti sanzionatori favorevoli derivanti per l’imputato dall’accoglimento dell’appello che abbia comportato l’esclusione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti, ovvero il riconoscimento di circostanze attenuanti. L’ipotesi del mancato riconoscimento della diminuente del rito abbreviato non è dunque contemplata in un dato letterale specificamente descrittivo di altre fattispecie il che non consente di attribuire alla norma citata, anche intendendola applicabile ai casi di illegittimità della pena nel senso poc’anzi indicato in conformità al secondo degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza richiamati, un’efficacia direttamente risolutiva della questione rimessa a queste Sezioni Unite. La sentenza Dzemaili non porta tuttavia, a sostegno della seconda opzione interpretativa, unicamente la descritta visione della tematica relativa all’operatività del citato art. 597, comma 4. Come si è detto, ulteriori argomenti in tal senso sono tratti dal principio giurisprudenziale di intangibilità della pena illegittima di favore. Quello che però qui interessa sottolineare è che a tale principio si dà concreta consistenza, nella motivazione della decisione, rilevando come nel caso di specie una diversa lettura avrebbe condotto al diniego di diminuzioni della pena costituenti la conseguenza, dovuta per legge, della eliminazione delle porzioni di pena corrispondenti a reati, facenti parte della riconosciuta continuazione, dichiarati estinti per prescrizione in accoglimento dell’appello dell’imputato. Questo riferimento applicativo, nel porre l’accento sulla doverosità di benefici derivanti dalla ritenuta fondatezza di un motivo di appello, richiama a ben guardare l’attenzione sulla rilevanza, per la questione in esame, di un altro principio generale posto dall’art. 597 c.p.p. in particolare, il principio devolutivo previsto dal comma 1, della norma. 5. Il principio appena indicato è tradotto normativamente dalla disposizione citata limitando la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti . Anche la già menzionata giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’applicazione dell’art. 597, comma 4, ha ricondotto le prescrizioni di detta norma alla più generale operatività del principio devolutivo, per il quale l’individuazione della cognizione del giudice di appello nell’ambito dei motivi proposti restringe il contenuto della decisione all’accoglimento o alla reiezione di tali motivi, non consentendo di operare su punti diversi da quelli toccati dall’impugnazione Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales . A questa implicazione del principio, rilevata anche in altra occasione prescindendo dal riferimento alle particolari fattispecie di cui all’art. 597, comma 4 Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699 , si è fatto più recente richiamo nell’escludere che il giudice di appello abbia il potere di applicare d’ufficio sanzioni sostitutive brevi, non richieste con l’atto di impugnazione, al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597 c.p.p., comma 5, atteso il carattere eccezionale di detta norma rispetto al principio devolutivo Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 . In particolare si è osservato che questo principio impone che, anche in materia di trattamento sanzionatorio, la cognizione del giudice di appello si eserciti unicamente sui punti relativi alle componenti di tale trattamento a cui si riferiscono specificamente i motivi di impugnazione proposti. Tanto, con riguardo al caso di specie, comporta che, una volta riconosciuta la fondatezza di un motivo di appello che lamenta l’illegittima riduzione della pena in misura inferiore a quella prevista dalla legge per la diminuente del rito abbreviato, il giudice di secondo grado debba limitarsi ad adottare le conseguenti determinazioni in ordine alla rideterminazione di tale riduzione nella misura corretta, omettendo di allargare la propria decisione ad altre componenti del trattamento sanzionatorio non investite dall’impugnazione. Ebbene, questa non consentita estensione della cognizione del giudice di appello si verificherebbe invece ove, in ragione di una ritenuta illegittimità in senso favorevole all’imputato della pena-base determinata in primo grado rispetto al limite minimo edittale, si mantenesse la pena complessiva nella dimensione stabilita con la sentenza appellata in tal modo, infatti, si compenserebbe di fatto la riduzione non applicata per la diminuente del rito con un corrispondente indiretto effetto di aumento della pena-base, attingendo in senso sfavorevole all’imputato il tema della misura di quest’ultima e, quindi, un punto non devoluto con l’impugnazione. 6. La stessa giurisprudenza di legittimità ha peraltro evidenziato un’ulteriore implicazione del principio devolutivo, che alla sua immediata lettura in termini negativi - nel senso del divieto di estendere la cognizione del giudice di appello a punti diversi da quelli oggetto dei motivi di impugnazione proposti - ne aggiunge un’altra con la positiva affermazione di un obbligo dello stesso giudice di provvedere sul contenuto del gravame. Si tratta della coessenzialità al principio devolutivo del potere-dovere del giudice dell’impugnazione di esaminare e decidere le richieste dell’impugnante di conseguenza, una volta che sia stato proposto uno specifico motivo di appello, il giudice è tenuto a pronunciarsi sul tema dedotto Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238 . Questa conclusione, formulata con riguardo all’omessa pronuncia su un motivo riguardante il riconoscimento della continuazione fra i reati contestati, è stata confermata in relazione all’impugnazione concernente la misura dei singoli aumenti di pena applicati nell’ambito della continuazione Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279 e quindi con specifica attinenza alla determinazione quantitativa del trattamento sanzionatorio per effetto dell’istituto del cumulo giuridico delle pene che opera in favore dell’imputato. Alla luce di questa condivisibile rappresentazione del contenuto sostanziale del principio devolutivo, una volta che sia dedotta al giudice di appello una questione sulla lamentata violazione di legge nella commisurazione della diminuente del rito abbreviato a favore dell’imputato, la stessa deve essere esaminata e, ove ritenuta fondata, deve comportare le conseguenti determinazioni da parte del giudice. 7. Le considerazioni che precedono in ordine all’obbligo per il giudice di appello di rispondere specificamente ai motivi proposti con l’impugnazione e sulle questioni con gli stessi devolute, derivante in linea generale dal principio posto dall’art. 597 c.p.p., comma 1, trovano ulteriore e decisivo sostegno, con riguardo alla fattispecie in esame, nel collegamento della norma appena citata con quella di cui all’art. 442 c.p.p., comma 2. La stessa prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell’opzione difensiva per il rito abbreviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali. Il carattere tassativo di questa previsione nell’indicazione del quantum della riduzione scolpisce, quindi, nitidamente il contenuto dell’obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all’imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge. E l’inderogabilità dell’adempimento a tale obbligo è confermata dalla disposizione dell’art. 438 c.p.p., comma 6 ter, per la quale il giudice del dibattimento, ove all’esito dello stesso ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare ai sensi del precedente comma 1 bis, è tenuto ad applicare la relativa diminuzione di pena. Non va peraltro trascurato, sempre con riguardo al caso specificamente esaminato, il rilievo della previsione dell’art. 597 c.p.p., comma 3. La citata disposizione interessa non sotto il profilo del generale divieto di reformatio in pejus ivi normato, ma per la correlazione che stabilisce tra divieto di rideterminazione della pena in senso sfavorevole all’imputato, ove quest’ultimo sia il solo appellante, e potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica più grave. Nel caso in esame, come già detto, il giudice di appello riqualificava il fatto contestato porto fuori della propria abitazione di un coltello a serramanico, arma per cui non è ammessa licenza come violazione L. n. 110 del 1975, ex art. 4, commi 2 e 3, la cui pena edittale, indicata nel minimo di sei mesi di arresto ed Euro mille di ammenda, è sicuramente superiore a quella prevista dall’art. 699 c.p., comma 1, su cui il giudice di primo grado ha fondato la determinazione del trattamento sanzionatorio. È sotto questo aspetto che assume rilievo l’art. 597 c.p.p., comma 3, che impone al giudice di appello, in presenza dell’impugnazione del solo imputato, di non modificare in senso sfavorevole a quest’ultimo la pena determinata per un fatto, pur se sottoposto ad una diversa e più grave qualificazione nel giudizio di secondo grado. Tale approdo esegetico è confermato dai principi affermati dalle Sezioni Unite da ultima Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi in tema di certezza e completezza della pena risultante da un giudicato non più soggetto ad impugnazione da parte di soggetti processuali diversi dall’imputato. 8. Implicazione necessaria di quanto appena detto è che nel presente giudizio non possa tenersi conto di tematiche non devolute al giudice di secondo grado, come quelle relative alla legittimità della pena-base rispetto ai minimi edittali. In tale prospettiva, il riferimento alla previsione dell’art. 597 c.p.p., comma 4, non direttamente applicabile al caso in esame per le ragioni in precedenza illustrate, recupera un suo significato ermeneutico a sostegno della conclusione appena esposta, la cui ratio riceve conforto dalle finalità che hanno giustificato l’introduzione della predetta norma. Con riguardo a tali finalità, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha più volte sottolineato la portata integrativa dell’art. 597 c.p.p., citato comma 4, rispetto al generale divieto di reformatio in pejus di cui al precedente comma 3 della medesima disposizione. Sono tre gli aspetti più significativi che meritano in questa sede di essere richiamati l’obbligo di diminuzione della pena, in termini corrispondenti all’accolto motivo di appello dell’imputato, anche quando l’impugnazione sia stata altresì proposta dal pubblico ministero Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034 il divieto di irrogazione, da parte del giudice di appello, di una pena più grave in mancanza di impugnazione del pubblico ministero la doverosità della diminuzione della pena nelle ipotesi indicate Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066 . È, quindi, possibile ritenere che l’art. 597 c.p.p., comma 4, comprenda anche una componente sostanzialmente rafforzativa e additiva rispetto al divieto di modifica della pena in senso peggiorativo per l’imputato, sancito dal comma 3, Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652 Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 . Orbene, il significato effettivo della norma, con particolare riguardo alla specificazione dei casi in cui ne è prevista l’operatività, è sottolineato dalla sentenza della Sezioni Unite Morales alla luce della Relazione preliminare al codice di procedura penale del 1988, la quale osserva a questo proposito che il divieto di reformatio in pejus, sotto la vigenza del codice abrogato, veniva di fatto eluso da interpretazioni giurisprudenziali che lo consideravano riferibile unicamente alla pena complessivamente inflitta, consentendo di privare di conseguenze il proscioglimento dell’imputato da talune delle imputazioni contestate, l’esclusione di circostanze aggravanti o il riconoscimento di circostanze attenuanti, purché detta pena non fosse aumentata. La lettura logico-sistematica della previsione normativa, accompagnata dai lavori preparatori e dalla Relazione, consente di affermare che il divieto di reformatio in pejus è norma, sì, eccezionale, rispetto al principio costituzionale di proporzionalità della pena art. 27 Cost. , ma che tale principio deve essere posto in bilanciamento con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la cui pienezza ed effettività trova espressione tra l’altro nel diritto di proporre impugnazione. In questa prospettiva, quindi, l’accoglimento di censure validamente proposte mediante l’atto di impugnazione dell’imputato che lamenti l’inosservanza e la violazione di legge in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio nel caso in esame la corretta entità della riduzione per il rito prevista per il reato contravvenzionale non può essere neutralizzato da improprie forme di compensazione con altro punto ad esso inerente, quale l’erronea individuazione della pena in violazione dei minimi edittali, non devoluto alla cognizione del giudice. In tal modo, infatti, oltre a violare le previsioni contenute nell’art. 597 c.p.p., commi 1 e 3, si vanificherebbe l’effettività del diritto di difesa, che postula non solo l’accesso al mezzo di impugnazione, ma anche, a fronte di un motivo fondato ritualmente prospettato, un provvedimento giudiziale che offra reale risposta e concreto rimedio al vizio dedotto. 9. A fronte di queste considerazioni, appare priva di pregio l’argomentazione che giustifica la mancata riduzione della pena inflitta in violazione dei minimi edittali dal primo giudice, in presenza dell’accoglimento di un motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, con l’esigenza di non aggravare le conseguenze di un errore commesso nel precedente grado di giudizio. L’adesione a questa interpretazione aggiungerebbe in realtà un errore ulteriore, sia pure di segno opposto, rispetto a quello riscontrato. Ma, d’altra parte, l’ordinamento appresta, in situazioni analoghe, i suoi fisiologici rimedi, laddove attribuisce al pubblico ministero la facoltà di proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna ad una pena che violi i minimi edittali. La mancata iniziativa dell’organo funzionalmente competente non può essere surrogata da un intervento correttivo officioso del giudice di secondo grado, che, superando la preclusione formatasi sul punto, si tradurrebbe, da un lato, nella non consentita estensione della cognizione oltre i limiti del tema devoluto, e, dall’altro, nella omissione del dovere di rispondere compiutamente al motivo di gravame proposto dall’imputato, dando piena attuazione alla richiesta con esso legittimamente dedotta. Non è, infine, pertinente il richiamo, operato dal primo orientamento, ai poteri officiosi del giudice dell’impugnazione in presenza di una pena illegale. La giurisprudenza ha, infatti, utilizzato la categoria della illegalità della pena con riferimento esclusivo ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati nella stessa Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 Sez. 4, n. 19765 del 21/01/2015, Ivascu, Rv. 263476 Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879 Sez. 5, n. 3945 del 13/11/2002, dep. 2003, De Salvo, Rv. 224220 Sez. 3, n. 3877 del 14/11/1995, Prati, Rv. 203205 . Si tratta, all’evidenza, di situazioni in cui la pena illegale ridonda in senso sfavorevole all’imputato, e sono quindi ben diverse da quelle in cui la illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio produce un risultato allo stesso favorevole. 10. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto Il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 c.p.p., nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l’imputato . 11. Secondo il principio appena formulato, il ricorso è fondato. La pena-base, stabilita in primo grado in tre mesi di arresto, doveva essere ridotta per il rito nella misura non del terzo, ma della metà, vertendosi in ipotesi di reati contravvenzionali. Pertanto, la pena-base di tre mesi di arresto stabilita dal Tribunale, e confermata sul punto in appello, deve essere correttamente determinata in un mese e quindici giorni di arresto. A tanto si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l , come novellato dalla L. n. 103 del 2017, norma che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire - contestualmente all’annullamento senza rinvio, sul punto, del provvedimento impugnato - rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831 . La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio sul punto con la rideterminazione della pena nella misura appena indicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in un mese e quindici giorni di arresto.