RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE SENTENZA DEL 23 NOVEMBRE 2020, N. 32695 RICORRENTE C. GIUDIZIO Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto Concorrente nel reato. In tema di pronunzia di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., la valutazione delle modalità della condotta va operata, nelle ipotesi concorsuali, anche con riferimento alla entità del contributo ed al grado dell'elemento psicologico riconosciuto. Il giudizio sulla tenuità richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. La modesta entità del contributo fornito può giustificare l’applicazione dell’istituto in questione al solo concorrente nel reato. La pronunzia richiama i principi espressi da Sezioni Unite, 13681/16, CED 266590. TERZA SEZIONE SENTENZA DEL 24 NOVEMBRE 2020, N. 32740 RICORRENTE M. ed altro IMPUGNAZIONI Ricorso trasmesso direttamente al giudice del gravame, in violazione dell’art. 582 comma 1 cod.proc.pen. Conseguenze. Nel caso di ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello spedito a mezzo di raccomandata direttamente alla Corte di cassazione, e quindi in violazione delle modalità di presentazione dell'impugnazione previste dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso si considera proposto nel momento in cui perviene alla cancelleria della Corte di cassazione, non trovando applicazione il disposto dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen La pronunzia si inserisce nel solco della giurisprudenza attualmente dominante cfr. Quinta Sezione, 42401/09, CED 245391 , che introduce una sorta di sanatoria ad una violazione sanzionata con l'inammissibilità originaria dall'art. 591, comma 1, lettera c , c.p.p. Contra Sesta Sezione, n. 3718/99. TERZA SEZIONE SENTENZA DEL 1° DICEMBRE 2020, N. 34020 RICORRENTE S. INDAGINI PRELIMINARI Atti compiuti dopo la scadenza dei termini Natura del vizio Riguarda gli atti a contenuto probatorio. L'ordinamento collega al decorso del termine di cui all'art. 407 c.p.p. non l'invalidità dell'atto compiuto a termini scaduti, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità, bensì soltanto la sua inutilizzabilità, peraltro non equiparabile alla inutilizzabilità delle ‘prove vietate’ di cui all’art. 191 c.p.p., e quindi non rilevabile di ufficio, ma solo su istanza di parte. La scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non precluda il compimento di qualsiasi attività procedimentale, ma solo degli atti che hanno la funzione di ricercare ed acquisire le prove. Pertanto dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari, il P.M. può ben svolgere accertamenti patrimoniali sull'indagato, funzionali non ad acquisire la prova nei suoi confronti ma a sottoporre a sequestro preventivo eventuali beni che possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ovvero essere oggetto di confisca. Ne consegue che devono ritenersi assolutamente legittime, pur dopo la scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p., la richiesta e la concessione della cautela reale in esame, considerato che questa non è atto ad efficacia probatoria e tali non sono neppure gli atti finalizzati ad individuare i beni su cui imporre il vincolo d'indisponibilità. L'eventuale verifica sulla utilizzabilità di una prova che sia stata eventualmente acquisita nel corso dell’attività posta in essere per disporre o mantenere un sequestro preventivo, compete al giudice di merito. Conforme Quarta Sezione n. 10208/20, CED 278646 QUINTA SEZIONE SENTENZA DEL 2 DICEMBRE 2020, N. 34307 RICORRENTE P. REATI CONTRO LA PERSONA Stalking Remissione di querela Formalità. In tema di delitto di atti persecutori, è idonea a estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612 bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione processuale , evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità. Conforme, Quinta Sezione, n. 18477/16, CED 26652. QUINTA SEZIONE SENTENZA DEL 3 DICEMBRE 2020, N. 34512/20 RICORRENTE P.G. in proc. Z. REATI CONTRO LA PERSONA Stalking Configurabilità in caso di pubblicazioni su Facebook Esclusione. In tema di stalking, la pubblicazione di post meramente canzonatori ed irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque non integra la condotta degli atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen., mancando il requisito della invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi 'privati' mediante SMS, Whatsapp, e telefonate e, se rientra nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, è legittima. Non risultano precedenti in termini. SESTA SEZIONE SENTENZA DEL 4 DICEMBRE 2020, N. 34654 RICORRENTE F. DIFENSORE Comunicazioni o istanze inviate con mezzi irrituali Pervenute e valutate dal giudice Effetti. Nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. Non trattandosi comunque di atti irricevibili, le comunicazioni e le istanze difensive trasmesse via PEC, se portate conoscenza del giudice e da questi esaminate e valutate, spiegano i propri effetti, realizzando lo scopo cui erano preordinate. Sarebbe pertanto del tutto irrazionale una vanificazione dei relativi effetti ex post, per di più nell'assenza di qualsiasi incidenza negativa sulle ragioni di altre parti o sulle esigenze di certezza e speditezza processuali. Cfr. Sesta Sezione, n. 2951/19, CED 278127. QUARTA SEZIONE SENTENZA DEL 7 DICEMBRE 2020, N. 34754 RICORRENTE A. ed altri REATO Reato continuato Compatibilità con la recidiva Fattispecie. Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione. Ciò in quanto l’istituto della continuazione non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale. La pronunzia afferma un principio controverso, anche se affermato dall’indirizzo maggioritario cfr., tra le altre, Quarta Sezione, 21043/20, CED 272745 . Ad esso si obietta che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunziata sentenza passata in giudicato e gli episodi successivi al primo, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita laddove la continuazione elide proprio la predetta autonomia cfr. Quinta Sezione n. 5761/10, dep 2011, CED 249255. SESTA SEZIONE SENTENZA DEL 7 DICEMBRE 2020, N. 34777/20 RICORRENTE N. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA Favoreggiamento personale Causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen.-Configurabilità. In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza prevista dall'art. 384, comma 1, cod. pen., opera soltanto nel caso in cui la condotta favoreggiatrice, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o l'onore propri o altrui . Nella specie è stato rigettato il ricorso dell’imputata che ospitava lo zio ricercato, non essendo dimostrato che questi non potesse nascondersi altrove. Non risultano precedenti in termini.