Reti e gabbie per tenere a casa alcuni cardellini: condannato

Decisivo un controllo delle forze dell’ordine. Così è stato possibile appurare la condotta dell’uomo, condotta produttiva di gravi sofferenze per i volatili.

Hobby da Codice Penale, quello coltivato da un uomo, ritenuto colpevole di maltrattamenti ai danni dei numerosi cardellini da lui costretti in gabbia tra le mura della sua abitazione Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7148/21, depositata oggi . Contesto della vicenda è la provincia napoletana. All’origine del caso giudiziario c’è il blitz effettuato dalle forze dell’ordine nella casa di un uomo di oltre 70 anni. Durante il controllo vengono rinvenuti numerosi cardellini, tenuti in condizioni non accettabili. Inevitabile il processo a carico dell’uomo, che viene ritenuto colpevole dal Gip del Tribunale di Napoli. In particolare, viene riconosciuto il reato di detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze , poiché i quattordici esemplari di cardellini erano chiusi in gabbie e in condizioni incompatibili con la loro natura . Ad aggravare la posizione dell’uomo, poi, la constatazione che egli ha tenuto i cardellini pur trattandosi di animali appartenenti a specie indicata come minacciata di estinzione e ha effettuato attività di uccellagione mediante l’utilizzo sia di impianti di reti fisse e ribaltabili, sia di trappole . Accertata la responsabilità penale dell’uomo, il GIP lo condanna a 2mila euro di ammenda . Col ricorso in Cassazione il difensore dell’uomo contesta l’ipotesi accusatoria principale. A questo proposito, egli pone in evidenza che dal verbale di sequestro non sono emerse condizioni di sofferenza dei volatili, non essendo state rilevate mancanza di cibo o acqua, ventilazione o luce, né un eccesso di animali in ciascuna gabbia . Peraltro, non sono state indicate quali fossero le condizioni di custodia incompatibili con la natura dei cardellini , aggiunge il legale, che chiude poi sostenendo che la presenza di un unico esemplare di cardellino ritrovato legato e presumibilmente utilizzato come richiamo vivo non è sufficiente a parlare di animali maltrattati. Queste obiezioni non convincono però i Giudici del ‘Palazzaccio’, i quali confermano la responsabilità penale dell’uomo. Decisivo il resoconto fornito dalle forze dell’ordine a chiusura del controllo effettuato nella casa dell’uomo. In quell’occasione, difatti, si è accertata la presenza di reti e gabbie contenenti cardellini e altri volatili tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura . Esemplare, in particolare, la situazione sopportata da un cardellino con imbracatura alle ali e al collo e presumibilmente utilizzato come richiamo . Legittimo, quindi, ritenere l’uomo colpevole di avere detenuto i quattordici cardellini in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e tali da cagionare loro sofferenze .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 febbraio – 24 febbraio 2021, n. 7148 Presidente Rosi – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 ottobre 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato Ma. No. responsabile del reato di cui all'art. 727, commi 1 e 2, cod. pen. per avere detenuto chiusi in gabbie poste all'interno della sua abitazione 14 esemplari di cardellini in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze capo 1 , nonché del reati di cui agli artt. 2, comma 1, lett. c e 30, comma 1, lett. b, L. 157/1992 per avere detenuto i cardellini pur trattandosi di animali appartenenti a specie indicata come minacciata di estinzione capo 2 e 3 e 30, comma 1, lett. e , L. 157/1992 per avere effettuato attività di uccellagione e di cattura di uccelli mediante l'utilizzo sia di impianti di reti fisse e ribaltabili, sia di trappole capo 3 , condannandolo alla pena complessiva di Euro 2.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato accoglimento della propria richiesta di assoluzione dal reato di cui all'art. 727 cod. pen., fondata sul rilievo che dal verbale di sequestro non erano emerse condizioni di sofferenza dei volatili 14 cardellini chiusi in gabbie poste all'interno della abitazione del ricorrente , non essendo state rilevate mancanza di cibo o acqua, ventilazione o luce, né un eccesso di animali in ciascuna gabbia, e non essendo state indicate quali fossero le condizioni di custodia incompatibili con la natura degli animali la presenza di un unico esemplare di cardellino ritrovato legato e presumibilmente utilizzato come richiamo vivo integrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 1, lett. h , L. n. 157 del 1992, ma non anche quella di cui all'art. 727 cod. pen. 2.2. In secondo luogo, ha lamentato, nuovamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alle proprie richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, non essendo stati affatto considerati il proprio comportamento collaborativo all'atto dell'accesso della polizia giudiziaria presso la propria abitazione e l'assenza di precedenti condanne. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la congruità della motivazione nella parte relativa al giudizio di responsabilità, la mancata indicazione di elementi di positiva considerazione e l'assenza di richiesta della sospensione della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della custodia dei 14 esemplari di cardellino in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e tali da cagionare loro sofferenze, è inammissibile, essendo volto, attraverso la generica deduzione di vizi della motivazione, a censurare un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, di cui è stata data giustificazione con motivazione idonea e immune da vizi logici, attraverso la sottolineatura del fatto, idoneo a consentire di ritenere sussistente il reato contestato al capo 1 , che nella abitazione dell'imputato vennero ritrovate reti e gabbie contenenti cardellini e altri volatili tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura tra cui un cardellino con imbracatura alle ali e al collo, presumibilmente utilizzato come richiamo . Si tratta di accertamento adeguatamente motivato e non rivisitabile sul piano della valutazione degli elementi di prova considerati in sede di legittimità, nella quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 . 3. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, oggetto di espressa richiesta all'atto della formulazione delle richieste finali da parte del difensore dell'imputato, è, invece, fondato, in quanto, nonostante tale richiesta, il mancato riconoscimento di tali benefici non è in alcun modo stato giustificato, né può rinvenirsi nella motivazione della sentenza impugnata una motivazione implicita su tali punti, fondata sulla valutazione di gravità del fatto o su altri elementi, posto che la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale di Euro 1.000,00 di ammenda prevista per il più grave reato di cui al capo 1 , e cioè Euro 2.000,00 di ammenda, e che nella stessa sentenza si dà atto delle dichiarazioni ammissive rese dall'imputato in occasione del sopralluogo eseguito presso la sua abitazione, cosicché non è dato di rilevare la valutazione, neppure, implicita, di elementi negativi sul conto dell'imputato o di gravità della condotta idonei a giustificare il mancato riconoscimento di detti benefici, espressamente richiesti dal difensore dell'imputato all'atto della formulazione delle richieste finali. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente ai punti relativi alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Napoli. Il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione ai reati allo stesso ascritti, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche ed al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Napoli - Ufficio GIP. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti. Così deciso il 4/2/2021