Sotto accusa per spaccio di droga: malattia neurologica e difficoltà a camminare non riducono il pericolo di reiterazione del reato

Inutile il richiamo difensivo al precario stato di salute della donna finita sotto accusa per spaccio di droga. Per i Giudici sono evidenti le esigenze cautelari, soddisfatte con gli arresti domiciliari.

Obbligata, a causa di una malattia neurologica, a camminare utilizzando una stampella o addirittura una sedia a rotelle. Questo precario stato di salute non è sufficiente però per escludere la possibilità che la donna, sotto accusa per spaccio di droga, possa compiere nuovamente l’identico reato. Legittima, di conseguenza, l’adozione della misura cautelare nello specifico, gli arresti domiciliari in sostituzione dell’originaria custodia in carcere Cassazione, sentenza n. 6539/21, sez. III Penale, depositata il 19 febbraio . Riflettori puntati su una donna, accusata di spaccio di droga e per questo costretta in prigione. Il GIP respinge l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura non custodiale o con gli arresti domiciliari . E questa decisione viene condivisa e fatta propria dal Tribunale per il riesame. Inutili le osservazioni proposte dal difensore della donna e centrate sulle precarie condizioni della sua cliente, colpita da una malattia neurologica. Nel contesto della Cassazione, infine, il legale lamenta il mancato approfondimento sulla compatibilità delle condizioni di salute della sua cliente con il sistema carcerario . Allo stesso tempo, egli ritiene anche illogico ipotizzare il pericolo di reiterazione dei reati e sostenere perciò attualità e concretezza delle esigenze cautelari . Ciò sempre alla luce delle condizioni fisiche della donna, che, evidenzia il legale, oggi si muove con l’ausilio di una stampella e con una sedia a rotelle e, quindi, non è in grado di commettere ulteriori reati . In premessa, dalla Cassazione prendono nota che il GIP ha già sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari , viste le gravi condizioni di salute della donna . Ciò significa che ora è necessario prendere in esame solo l’ipotesi della applicazione di misure meno afflittive degli arresti domiciliari . Per i Magistrati del ‘Palazzaccio’, però, non si possono mettere in discussione, in questo caso, le esigenze cautelari , preso atto, in dettaglio, delle accuse a carico della donna. Ciò comporta la conferma degli arresti domiciliari. Secondo la difesa, per la donna non c’è, in concreto, la possibilità di commettere ulteriori reati, in quanto affetta da gravi patologie e costretta a deambulare con una stampella o con una sedia a rotelle . Dalla Cassazione ribattono richiamando un dato certo la donna esercitava, in maniera professionale e con abilità, l’attività di spaccio in maniera organizzata e coordinata, in una precisa zona e con modalità collaudate, con l’inserimento stabile nel circuito del narcotraffico . Inoltre, i gravi precedenti penali per rapina, lesioni, furto e bancarotta fraudolenta connotano la personalità della donna in maniera negativa . Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici di terzo grado osservano che le condizioni di salute della donna non sono del tutto incompatibili con la commissione di reati, anche in concorso con altri soggetti .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 ottobre 2020 – 19 febbraio 2021, n. 6539 Presidente Lapalorcia – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame, con ordinanza del 26 agosto 2020 ha rigettato l'appello proposto da Sa. Fe. avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia del 30 luglio 2020, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura non custodiale o degli arresti domiciliari. 2. Ricorre in cassazione Sa. Fe., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge art. 275, comma 4 bis, cod. proc. pen. mancanza della motivazione relativamente all'accertamento della compatibilità delle condizioni di salute dell'indagata con il sistema carcerario. Il Tribunale del riesame ha violato palesemente il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen. con una motivazione che non tiene conto della giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018 - dep. 31/07/2018, Acampa, Rv. 27369901 e Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018 - dep. 29/01/2018, Cali', Rv. 27218401 . Compete al giudice eventualmente con una perizia accertare la compatibilità dello stato di salute con il carcere. Invece, nel caso in odierno giudizio si è rimessa la valutazione all'Amministrazione penitenziaria, investita di avanzare richieste al giudice procedente al fine di programmare eventuali ricoveri ospedalieri . Non sono stati accertati le adeguatezze delle cure in carcere e le specifiche ripercussioni sulla salute della ricorrente per un aggravamento della malattia neurologica, descritta come progressiva nella consulenza del dott. Lo. Po L'art. 275, comma 4 bis, cod. proc. pen. obbliga il giudice ad accertare la compatibilità tra lo stato di salute e la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha omesso qualsiasi accertamento concreto, sullo stato di salute della ricorrente e sulle eventuali cure in carcere, in relazione alle specifiche condizioni di salute della ricorrente. 2. 2. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, erroneamente ritenuto non contestato e devoluto con l'appello. L'ordinanza impugnata erroneamente ritiene che con l'appello non sia stata contestata e devoluta la questione delle esigenze cautelari della reiterazione dei reati per l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Invece, dalla lettura dell'appello emerge chiaramente la contestazione anche della sussistenza delle esigenze cautelari relativa alla probabile reiterazione dei reati. Infatti, si evidenziava la necessità dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, da valutarsi anche con le condizioni di salute della ricorrente e con la valutazione dei precedenti penali della ricorrente, nessuno specifico. La ricorrente oggi si muove con l'ausilio di una stampella e con una sedia a rotelle e, quindi, anche volendo non è in grado di commettere ulteriori reati. Le condizioni di salute erano state prospettate sia per l'incompatibilità delle stesse con la condizione carceraria e sia per l'impossibilità concreta di reiterazione di reati della stessa specie di quelli in giudizio. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso deve rigettarsi in quanto generico, articolato in fatto e senza un confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Inoltre, con ordinanza del 9 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per le gravi condizioni di salute dell'indagata. 4. La sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari comporta la perdita dell'interesse del ricorso per la richiesta sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari invece, residua la valutazione delle misure meno afflittive degli arresti domiciliari. Nell'istanza al Giudice per le indagini preliminari la ricorrente aveva richiesto la sostituzione della misura e non la sua revoca. Conseguentemente, non possono mettersi in discussione le esigenze cautelari sia nell'appello e sia nel ricorso in cassazione che sono rilevanti per ogni misura cautelare, come esattamente motivato nell'ordinanza impugnata occorre osservare come l'odierno thema decidendum attiene soltanto all'adeguatezza della misura cautelare applicata e, conseguentemente, appellato l'ordinanza di rigetto esclusivamente su tale punto . Per le misure cautelari meno afflittive degli arresti domiciliari il ricorso risulta estremamente carente se non altro in quanto incentrato completamente sull'inadeguatezza del carcere con le condizioni di salute della ricorrente . Per la ricorrente non ci sarebbe, in concreto, la possibilità di commettere ulteriori reati, in quanto affetta da gravi patologie deambula con una stampella o con una sedia a rotelle . Tale prospettazione è stata adeguatamente vagliata dall'ordinanza impugnata e dalla successiva del 9 settembre 2020 rilevando come la ricorrente in maniera professionale e con abilità, esercitava l'attività di spaccio in maniera organizzata e coordinata, in una precisa zona e con modalità collaudate con l'inserimento stabile nel circuito del narcotraffico peraltro, i precedenti gravi per rapina, lesioni, furto e bancarotta fraudolenta connotavano la personalità della ricorrente in maniera negativa. Inoltre le condizioni di salute della donna non sono del tutto incompatibili con la commissione di reati, anche in concorso con altri. Il ricorso in cassazione non si confronta con tale adeguata e specifica motivazione e reitera in maniera acritica le doglianze dell'atto di appello. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.