Le Sezioni Unite sulla prescrizione in Cassazione prevista dalla normativa emergenziale

La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 27 del 20201, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Questo l’importante e verrebbe da dire ovvio” principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite Sanna n. 5292/21, ricognitivo della chiara littera legis, messa invece in discussione da un orientamento che ne sviliva il significato letterale della disposizione sulla sospensione della prescrizione nella fase del giudizio di legittimità estendendolo anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anche se pervenuti prima del 9 marzo 2020. Il caso di specie Il fatto portato dinanzi alla Suprema Corte vedeva un soggetto condannato in prime cure alla pena dell’ammenda per la contravvenzione del porto di coltello a serramanico. Avverso tale pronuncia, l’imputato non potendo proporre appello vista la condanna alla sola ammenda , presentava ricorso per cassazione che, visto l’avvicinarsi della prescrizione il reato, consumato il 18 aprile 2015, si sarebbe prescritto il 18 aprile 2020 , veniva fissato alla Prima sezione di legittimità per l’udienza del 20 marzo 2020. Scoppiata l’emergenza Coronavirus, l’udienza veniva rinviata prima all’udienza del 4 maggio 2020 e poi a quella del 22 settembre 2020. Nelle more il ricorso veniva restituito il 17 luglio 2020 all’ufficio preliminare dei ricorsi della prima sezione per il nuovo calcolo della prescrizione. La stessa prima sezione, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull’esatta portata dell’art. 83 comma 3-bis del decreto Cura Italia n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020, chiedeva l’intervento delle Sezioni Unite. e la disposizione sotto la lente del Supremo Collegio. Nell’ambito del groviglio di norme per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, oltre alle disposizioni che hanno disposto la sospensione della prescrizione dal 9 marzo all’11 maggio 2020, si segnala la disposizione sulla cui interpretazione si è rapidamente formato un contrasto all’interno del Giudice di legittimità, la quale prevede che nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti nella cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020 . Bisognava capire se il ricorso del quale si discute, pervenuto in cancelleria delle Corte prima del 9 marzo 2020 per l’esattezza il 23 gennaio 2020 ricadeva sotto l’ombrello della nuova disposizione. Il contrasto in seno alle Sezioni semplici. Un primo orientamento, aperto dalla sentenza Lungaro Sez. V, n. 25222 del 2020 ha ritenuto che la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dall’art. 83, comma 3- bis si applica ove sussistono ‘congiuntamente’ le condizioni per cui il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Cassazione nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 e sia rimasto pendente nel medesimo periodo in quanto non ancora definito. Ad analoghe conclusioni sono giunte le sentenze Pianeta Sez. III, n. 25808 del 2020, in quanto il requisito della pervenienza” non può che assumere un proprio rilievo autonomo rispetto a quello della pendenza”, pena una evidente interpretatio abrogans del primo e Aloi Sez. V, n. 26215 del 2020, richiamando nella direzione ermeneutica proposta, oltre al dato testuale, la natura speciale e di sfavore della disposizione, insuscettibile di interpretazioni estensive o addirittura analogiche . Il contrapposto orientamento. Altre decisioni di legittimità invece hanno dato una lettura dell’art. 83 comma 3-bis recependo in maniera implicita la tesi secondo cui il requisito della pendenza” deve coesistere con quello della pervenienza” entro il periodo emergenziale ex multis, Sez. V n. 29967 del 2020 La Vigna Sez. II, n. 26590 del 2020, Capiniti . Le Sezioni Unite accolgono il primo orientamento. Il Massimo Consesso chiudono le porte a quest’ultimo orientamento, accogliendo il primo e tracciano una soluzione ermeneutica che si inquadra nella chiara cornice letterale, escludendo in primo luogo che il testo si presti a letture diverse. È infatti inequivocabile l’art. 83 comma 3-bis del Cura Italia nel cumulare il requisito della pendenza del procedimento a quello dell’essere lo stesso pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Pertanto il termine pervenuti” non identifica una diversa classe di procedimenti, autonoma rispetto a quella dei pendenti”, ma concorre con tale ultimo aggettivo alla selezione dei procedimenti assoggettati alla speciale disciplina del comma 3-bis dell’art. 83. Tali conclusioni trovano conferma anche percorrendo il binario sistemico. Invero, l’ottica di ricercare un ragionevole bilanciamento tra le misure introdotte per contenere l’impatto dell’emergenza pandemica ed il sacrificio dei diritti individuali in materia penale, ha portato il legislatore d’urgenza a contenere la sospensione della prescrizione in periodi ragionevolmente brevi e predefiniti, sottraendo la sua durata alla discrezionalità organizzativa dei singoli uffici giudiziari. La lettura estensiva anche ai ricorsi pervenuti prima del 9 marzo 2020 sarebbe irragionevole. Le Sezioni Unite rilevano che sarebbe irragionevole estendere la sospensione del decorso prescrizionale anche ai gravami giunti in cassazione prima del 9 marzo 2020, in quanto l’intervento normativo è volto a paralizzare la prescrizione solo per il tempo corrispondente all’effettiva impossibilità di procedere alla trattazione. L’art. 83 comma 3-bis risponde invece all’esigenza di contenere gli effetti delle misure adottate per arginare l’emergenza da Covid-19 sui procedimenti pervenuti alla Cassazione successivamente al loro dispiegamento. Infatti le udienze per quelli incardinate precedentemente ed ancora pendenti sono state fissate entro il 30 giugno 2020 ovvero nei mesi successivi. L’esigenza di procedere con ragionevole tempestività ad una nuova fissazione delle udienze rinviate e di consentire comunque la trattazione delle altre nelle date originariamente individuata ha evidenziato la concreta impossibilità di un’altrettanto tempestiva fissazione dei ricorsi sopravvenuti, per i quali ultimi possa divenire inevitabile il maturare della prescrizione nei procedimenti sopravvenuti dopo il 9 marzo 2020. Alla luce dei principi affermati, la Suprema Corte ha escluso che possa assumere rilevanza nel ricorso de quo il disposto dell’art. 83 comma 3-bis posto che lo stesso è pervenuto nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 2020. La prescrizione è maturata quindi il 18 aprile 2020. Difetto di coordinamento con il recente dictum salva prescrizione Covid” della Consulta? Com’è noto, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 2020, ha salvato le norme sulla sospensione dei termini di prescrizione previsti in generale da tutti i commi dell’art. 83 del decreto Cura Italia. L’odierna pronuncia delle Sezioni Unite non riguarda la riferibilità della sospensione della prescrizione ai procedimenti per fatti commessi prima del decreto legge n. 18 del 2020 – questione risolta come sappiamo dalla Corte costituzionale – bensì il novero dei procedimenti interessati dalla causa sospensiva e la durata della sospensione stessa. Tuttavia, confrontando le due decisioni, sembra che la Consulta, diversamente dalle Sezioni Unite, abbia inteso il periodo di sospensione come relativo a tutti i procedimenti interessati dalla sospensione dei termini – compresi pertanto quelli la cui udienza non era stata fissata nel periodo considerato – e altresì come unitario, pari cioè a 64 giorni decorrenti dal 9 marzo 2020. Si rischia pertanto una diversità di disciplina dei casi in cui opera la sospensione della prescrizione a seconda della fase processuale nella quale ci troviamo – in quanto in Cassazione, a differenza degli altri gradi di giudizio, la sospensione opera, come afferma il dato normativo adesso chiarito dalle Sezioni Unite, solo” se il ricorso è prevenuto nella finestra temporale che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 – che solo i successivi sviluppi giurisprudenziali potranno chiarire.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 26 novembre 2020 – 10 febbraio 2021, n. 5292 Presidente Cassano - Estensore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha condannato alla pena di 1.500 Euro di ammenda S.P. per la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 2 e 3, per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, il 18 aprile 2015, un coltello a serramanico con lama di cm 8,7. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale eccependo il difetto di un elemento costitutivo del reato. Il Tribunale ha ritenuto integrato il reato in contestazione, in quanto il S. non avrebbe fornito al momento del suo accertamento alcuna spiegazione circa il porto del coltello, ma dalla deposizione degli operanti risulta che nulla gli venne richiesto in tal senso nel frangente, mentre alcun onere di offrirla spontaneamente potrebbe ritenersi gravare sul cittadino. Conseguentemente difetterebbe la prova certa dell’assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello del tipo di quello rinvenuto, rimanendo verosimili le spiegazioni successivamente fornite dall’imputato circa la sua abitudine di tenerlo nel bagagliaio dell’autovettura per utilizzarlo al fine di svolgere dei lavoretti e consumare spuntini in campagna, secondo l’uso invalso in XXXXXXXX. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e , l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., sottolineando come il Tribunale, pur avendo riconosciuto l’attenuante della lieve entità del fatto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, avrebbe omesso di valutare la ricorrenza della succitata causa di non punibilità. Con il terzo ed ultimo motivo vengono dedotti analoghi vizi in merito alla commisurazione della pena. 3. Il ricorso è stato assegnato alla Prima Sezione, che lo ha fissato per l’udienza del 20 marzo 2020. In forza della successione delle disposizioni adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con provvedimenti presidenziali del 10 marzo e 18 aprile 2020, l’udienza è stata rinviata, una prima volta, al 4 maggio 2020 e quindi al 22 settembre 2020. Con ulteriore provvedimento presidenziale del 17 luglio 2020, il ricorso è stato tolto dal ruolo e restituito all’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione per il nuovo calcolo dei termini di prescrizione del reato alla luce dei primi pronunziamenti della Corte in ordine agli effetti della normativa emergenziale sulla loro disciplina. L’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione, con nota del 20 luglio 2020 diretta al Primo Presidente, ha rilevato che il reato per cui si procede nei confronti del S. commesso, come ricordato, il 18 aprile 2015 , al netto delle cause di sospensione introdotte dalla decretazione d’urgenza collegata all’emergenza pandemica, risulterebbe già prescritto alla data del 18 aprile 2020 atteso che si procede per reato contravvenzionale ovvero, tenendo conto delle sospensioni del termine di prescrizione disposte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 4 e 9, per come emendato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , alla data del 30 giugno. Conseguentemente assumerebbe rilievo dirimente stabilire nel caso di specie se ed in che misura l’ulteriore sospensione della prescrizione prevista dal citato art. 83, comma 3 bis, fino alla data di fissazione dell’udienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 risulti applicabile anche ai procedimenti - come quello in oggetto - pervenuti alla Corte di Cassazione anteriormente al periodo emergenziale definito dal compendio normativo menzionato. A tal riguardo, la nota della Prima Sezione rileva come tale ultima disposizione debba essere letta nel senso che, per tutti i procedimenti pendenti in Cassazione, il termine di prescrizione risulterebbe sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. La norma in questione, lì dove prevede un regime peculiare per la prescrizione dei procedimenti pendenti in Cassazione, non avrebbe inteso limitarne gli effetti ai soli procedimenti pervenuti alla Cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, essendo tale interpretazione contraria alla ratio legis. Si assume in tal senso che l’eventuale interpretazione in termini di endiadi del duplice riferimento alla pendenza e alla ricezione del ricorso contenuto nel comma citato sembrerebbe escludere poco ragionevolmente dall’area applicativa della sospensione quei procedimenti che, al pari di quelli pervenuti nel periodo più volte indicato, non hanno potuto essere trattati in forza della stessa situazione emergenziale che giustifica la sospensione del termine per gli altri. La nota prospetta, pertanto, la possibilità di interpretare il riferimento normativo alla data in cui i procedimenti sono pervenuti come mero completamento e integrazione del riferimento a quelli pendenti, che evoca una categoria ampia, e non come aggiunta limitativa. La Prima Sezione rileva, conseguentemente, l’esigenza dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, evidenziando come, nell’unica occasione in cui la Corte ha avuto modo di pronunziarsi sulla questione il riferimento è a Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro , è stata adottata, in quanto ritenuta più aderente alla lettera della norma, una diversa e più restrittiva interpretazione del disposto normativo, secondo cui la sospensione della prescrizione prevista dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3 bis, si applicherebbe solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente i requisiti dell’essere il ricorso pervenuto alla Cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e dell’essere ancora pendente nel medesimo periodo. È del tutto evidente, secondo la Sezione rimettente, che, ove si optasse per tale interpretazione, nel procedimento rimesso all’esame delle Sezioni Unite risulterebbe maturata la prescrizione diversamente, recependo la soluzione proposta dall’Ufficio spoglio della Prima Sezione, la prescrizione sarebbe sospesa a far data dal 9 marzo inizio del periodo emergenziale fino alla celebrazione dell’udienza, rientrando l’intero periodo del differimento nel periodo non oltre il 31 dicembre 2020 di operatività della sospensione della prescrizione relativa ai soli giudizi pendenti in Cassazione. Con provvedimento del 22 luglio 2020 il Primo Presidente, ritenuta la particolare importanza della questione segnalata, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 610 c.p.p., comma 2, provvedendo a fissare l’odierna udienza per la sua trattazione. Considerato in diritto 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente Se la sospensione della prescrizione di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3 bis, conv. nella L. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette . 2. Nell’affrontare la questione sollevata dalla Sezione remittente appare anzitutto opportuno ricostruire la genesi della disposizione oggetto del quesito posto alle Sezioni Unite e - limitatamente all’impatto sul corso della prescrizione - il complessivo contesto normativo in cui si è inserita, anche perché il testo vigente del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, nella parte che rileva ai fini della decisione, è il precipitato dell’articolata successione e sovrapposizione di plurimi interventi normativi, adottati in un arco temporale assai breve ed il cui coordinamento non è sempre agevole. 2.1 Come noto, la rilevata penetrazione del Sars-Cov 2 in Italia ha portato, in una fase iniziale, al sostanziale isolamento di alcune ristrette porzioni del territorio nazionale, individuate come gli originari focolai dell’epidemia. L’esigenza di limitare il movimento delle persone verso, da e all’interno di queste zone, ha inevitabilmente determinato la necessità di ridurre sensibilmente anche l’attività giudiziaria, contenendo, nei limiti del possibile, l’impatto di tale misura sui processi in corso. In tale ottica, con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 contenente anche misure di natura diversa è stato previsto all’art. 10, comma 7, il rinvio d’ufficio con le eccezioni previste dal comma 11 a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartenevano i comuni rientranti nelle zone individuate dallo stesso decreto, nonché, al comma 8, la sospensione, fino alla data menzionata, dei termini relativi al compimento di atti, comunicazioni e notificazioni da compiersi nei procedimenti pendenti nei distretti di Corte d’appello in cui rientravano i suddetti comuni ovvero da compiersi nel loro territorio, anche in relazione, dunque, a procedimenti pendenti altrove. Parimenti, al comma 9, veniva prevista la sospensione, a partire dal 22 febbraio e sempre fino al 31 marzo 2020, dei termini previsti a pena di inammissibilità o di decadenza gravanti sulle parti o sui loro difensori, qualora residenti nei territori di cui sopra, e ciò a prescindere dal luogo di pendenza del procedimento. Infine, per quanto qui di interesse, al comma 13 veniva disposta la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo veniva rinviato o i relativi termini sospesi ai sensi dei commi precedenti. 2.2 All’atto dell’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell’epidemia, la disciplina contenuta nel primo decreto è stata rimodulata con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, che all’art. 1, comma 1, ha imposto sempre prevedendo alcune eccezioni - il rinvio d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Lo stesso articolo, al comma 2, ha invece disposto la sospensione di tutti i termini correnti nei procedimenti indicati nel comma precedente nel medesimo periodo, nonché il differimento alla sua conclusione di quelli che avrebbero dovuto iniziare a decorrere durante la sospensione. Nell’art. 2 il legislatore dell’urgenza, nel configurare speciali misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria , ha invece loro attribuito al comma 2, lett. g il potere di rinviare a data successiva al 31 maggio 2020 anche le udienze fissate nel periodo susseguente a quello individuato nell’art. 1, prevedendo anche in questo caso le già menzionate eccezioni. Infine, il comma 4 dello stesso articolo, sempre per quanto di interesse ai presenti fini, ha decretato la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi della citata lett. g del comma 2 e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020. In ragione dell’espresso rinvio operato allo stesso comma dall’art. 1, comma 3, la sospensione ha riguardato anche il corso della prescrizione nei procedimenti rinviati d’ufficio ai sensi del comma 1 di tale ultimo articolo. 2.3 Già dopo pochi giorni, la previsione sulla durata dell’emergenza e delle misure conseguentemente adottate, è apparsa inadeguata rispetto alla portata dell’evento. Pertanto, nell’ambito di un intervento organico destinato a regolamentare i più diversi ambiti della vita sociale ed istituzionale, il Governo è intervenuto nuovamente, varando il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, contenente ulteriori disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento dell’attività giudiziaria e destinate a sostituire od a sovrapporsi a quelle introdotte in precedenza. In tal senso l’art. 83 del nuovo decreto, al comma 1, ha ribadito il rinvio ex lege di tutte le udienze penali fissate a partire dal 9 marzo, spostando però il termine finale di efficacia di tale disposizione al 15 aprile 2020. Il comma 2 dello stesso articolo ha, invece, riproposto la sospensione di tutti i termini procedurali di cui ha fornito anche una elencazione dichiaratamente non esaustiva ed il differimento alla conclusione dell’intervallo temporale considerato di quelli che avrebbero dovuto iniziare a decorrere durante il medesimo, stabilendo in aggiunta anche il differimento per il tempo necessario al suo rispetto delle udienze e delle attività per cui era previsto un termine computato a ritroso in tutto o in parte ricadente nell’intervallo considerato. Il legislatore dell’urgenza ha, peraltro, ritenuto opportuno precisare l’ambito di estensione della moratoria, sostituendo la formula utilizzata in tal senso nel precedente decreto e facendo mero riferimento ai procedimenti civili e penali . Per come si evince dalla Relazione illustrativa del D.L. n. 18, la modifica è stata operata al fine di dissolvere ogni residuo dubbio circa il fatto che la sospensione dei termini potesse operare esclusivamente nei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari per cui fosse stato disposto il rinvio di un’udienza. Mentre con il comma 3, sono state previste alcune eccezioni all’operatività delle precedenti disposizioni in relazione a determinate attività processuali o a specifiche tipologie di procedimenti, all’art. 83, comma 4, ha disposto la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti in cui, ai sensi del comma 2, opera quella dei termini processuali e, dunque, fino al 15 aprile 2020. Ai commi sesto e settimo l’art. 83, riprendendo l’impostazione del precedente decreto legge, ha individuato un secondo periodo - compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 - in cui ai capi degli uffici giudiziari è stata demandata l’adozione di speciali misure funzionali al contenimento degli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria determinati dall’emergenza epidemiologica. Tra queste misure, alla lett. g del comma 7, è stata nuovamente prevista la possibilità di rinviare le udienze fissate nel suddetto periodo a data successiva al 30 giugno 2020. Analogamente a quanto contemplato nel D.L. n. 11 del 2020, art. 2, l’art. 83, comma 9, ha, infine, stabilito la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui, ai sensi del precedente comma 7, lett. g , il procedimento viene rinviato e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. 3. Dei tre decreti illustrati solo l’ultimo è stato convertito in legge, mentre gli altri due sono stati espressamente abrogati proprio dalla legge di conversione del D.L. n. 18 L. 24 aprile 2020, n. 27 , la quale però, all’art. 1, comma 2, ha contestualmente dichiarato la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi, nonché i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni abrogate. 3.1 La disciplina dell’art. 83, invece, è stata ripetutamente modificata o integrata sia prima che successivamente alla conversione del D.L. n. 18. Infatti, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40 , ha anzitutto prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 la durata delle disposizioni contenute nei primi due commi dell’articolo citato, spostando altresì l’inizio dell’operatività di quella di cui al successivo comma 6 al 12 maggio 2020. Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, comma 1, lett. b , convertito nella L. 25 giugno 2020, n. 70 ha successivamente provveduto ad integrare questa disposizione nel testo dello stesso art. 83. Sempre il D.L. n. 28, art. 3, comma 1, - ma alla lett. i - aveva poi disposto la sostituzione del termine del 30 giugno 2020, ovunque menzionato nell’art. 83, con quello del 31 luglio 2020. Tale ultima disposizione, però, è stata soppressa dalla legge di conversione, la quale ha ripristinato nel 30 giugno 2020 il termine previsto nell’art. 83, commi 6 e 9. Non di meno l’art. 1, comma 2, della stessa legge ha però nuovamente fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione non convertita. 3.2 Le ulteriori modifiche subite dal suddetto articolo e che assumono rilevanza ai fini della ricostruzione dell’art. 83, sono, naturalmente, quelle apportate al medesimo dalla legge di conversione del D.L. n. 18, alla quale si deve anzitutto l’introduzione, nel secondo periodo dell’inedito comma 3 bis, della disposizione cui si riferisce la questione sottoposta al giudizio delle Sezioni Unite, la quale prevede che nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020 . Per mera completezza va peraltro precisato che, mentre il comma 3 bis, era stato inserito al Senato su proposta del Governo ed aveva in origine ad oggetto esclusivamente le modalità di presentazione della richiesta di cui alla lett. b del precedente comma 3 nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, il secondo periodo è stato aggiunto a seguito dell’approvazione di un subemendamento presentato da alcuni Senatori ad integrazione dell’emendamento governativo. Sempre la L. n. 27 del 2020 ha, inoltre, inserito nell’articolo in questione l’altrettanto inedito comma 12 ter, il quale stabilisce che, dalla sua entrata in vigore e fino al 30 giugno 2020, la Corte di Cassazione decide i ricorsi fissati ai sensi degli artt. 127 e 614 c.p.p., senza la partecipazione delle parti, salvo che una delle stesse avanzi richiesta di discussione orale, prevedendo nel qual caso - e sempre che si tratti di richiesta proposta dal difensore del ricorrente - il rinvio dell’udienza di trattazione e la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare per il tempo dello stesso. 4. Dall’analisi della progressiva evoluzione del quadro normativo così ricostruito è possibile trarre alcune preliminari considerazioni. 4.1 Gli interventi adottati per fronteggiare l’emergenza pandemica si inseriscono in una consolidata tradizione normativa che ha visto il legislatore ricorrere allo strumento della temporanea sospensione dell’attività giudiziaria per preservarne l’effettività in occasione di calamità naturali che comportino il rischio di impedirne o comunque alterarne in maniera significativa l’ordinario svolgimento. A lungo la misura dispiegata si è concretizzata nella generalizzata sospensione dei termini processuali e sostanziali compreso quello di prescrizione , come, ad esempio, avvenuto ad opera del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 conv. nella L. 22 dicembre 1980, n. 874 o del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364 conv, nella L. 17 dicembre 1997, n. 434 . Nel tempo la struttura della risposta emergenziale è divenuta maggiormente articolata, portando il legislatore anche a modulare lo strumento in ragione del tipo di attività a cui deve essere applicato e, per quanto qui di specifico interesse, accanto alla sospensione dei termini, ha iniziato ad essere altresì usualmente prevista tout court la sospensione dei procedimenti penali ovvero il rinvio d’ufficio delle udienze. Ed in questo senso possono essere ricordati il D.L. 4 novembre 2002, n. 245 conv. nella L. 27 dicembre 2002, n. 286 , il D.L. 28 aprile 2009 n. 39 conv. nella L. 24 giugno 2009 n. 77 , il D.L. 6 giugno 2012 n. 74 conv. nella L. 1 agosto 2012 n. 122 . 4.2 È, dunque, evidente come i D.L. n. 9, n. 11 e n. 18 del 2020 si siano ispirati allo schema già più volte sperimentato dal legislatore, riproponendone nei fondamentali la versione elaborata nell’esperienza legislativa più recente, anche là dove ha dovuto disporre l’inedito congelamento dell’attività giudiziaria sull’intero territorio nazionale e non, come avvenuto in passato, solo su porzioni limitate del medesimo. Già nella versione elaborata nel D.L. n. 11 e poi ripresa dall’art. 83 del D.L. n. 18 , tale schema ha peraltro subito una ulteriore evoluzione per meglio adattarsi alle peculiarità della nuova ed inedita emergenza. Evoluzione consistita, come si è visto, nell’articolare due distinte ed autonome fasi temporali, all’interno delle quali la sospensione dell’attività giudiziaria è stata modulata in maniera differenziata per intensità e modalità. Non solo, rispetto al preliminare intervento del 2 marzo 2020 ossia il D.L. n. 9 - nel quale all’art. 1, comma 13, era stata prevista la sospensione della prescrizione per tutto il tempo in cui, ai sensi del precedente comma 7, veniva disposto il rinvio delle udienze - con i decreti successivi, anche per la sospensione della prescrizione e non esclusivamente per quella dei termini processuali è stato in ogni fase assegnato un termine predefinito, destinato ad operare anche nell’eventualità in cui il rinvio dell’udienza abbia maggiore durata. Mentre, però, il D.L. n. 11, aveva individuato tale termine nel 31 maggio 2020, a prescindere dal fatto che l’udienza rinviata fosse stata fissata nel primo o nel secondo dei periodi configurati, il D.L. n. 18, art. 83, comma 9, ha, invece, definitivamente ancorato la durata della sospensione al termine finale del periodo nel quale l’udienza era stata originariamente fissata, creando dunque una inscindibile connessione tra sospensione della prescrizione, data di fissazione dell’udienza rinviata e durata degli intervalli temporali normativamente determinati. L’art. 83, comma 4, ha, invece, collegato la sospensione della prescrizione non specificamente al rinvio dell’udienza, ma più in generale a quella dei termini disposta dal precedente comma 2 per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 termine poi prorogato, come si è detto, al 11 maggio 2020 e ciò per l’ovvia ragione che, contrariamente all’ipotesi considerata nel comma 9, il primo dei due periodi configurati dal legislatore ha inteso imporre, tendenzialmente, la totale paralisi di ogni attività processuale, a prescindere dal fatto che la stessa comporti o meno la celebrazione di una udienza, come peraltro precisato nella Relazione illustrativa al decreto legge. 4.3 Non è dubbio che quella configurata dal legislatore sin dal D.L. n. 9 sia una vera e propria sospensione dei procedimenti e dei processi, atteso che il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini sono misure che sono state adottate proprio al dichiarato fine di provocare una generalizzata stasi dell’attività giudiziaria - salve le eccezioni espressamente previste - funzionale al contenimento dell’emergenza pandemica. È, dunque, irrilevante in tal senso che il legislatore non abbia esplicitamente disposto, come pure avvenuto in passato in situazioni similari, la sospensione dei procedimenti e dei processi, giacché l’effetto determinato e perseguito attraverso gli strumenti dispiegati è stato esattamente questo. Del resto, come le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire, non è possibile, nella terminologia del codice di rito, ricostruire una chiara distinzione tra sospensione e rinvio , posto che, così come il codice del 1930, anche il codice del 1988 adopera un linguaggio non connotativo, bensì meramente denotativo, per riferirsi ai diversi casi di stasi temporanea del procedimento, che vanno poi distinti dall’interprete in relazione ai rispettivi specifici presupposti Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 . Ne consegue che l’adozione delle disposizioni di natura esclusivamente processuale infine stabilizzate nel D.L. n. 18, art. 83, commi 1, 2 e 7, determina l’operatività della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 159 c.p., comma 1, nel quale le particolari disposizioni di legge che impongono la sospensione del procedimento o del processo costituiscono un mero elemento normativo della fattispecie. Ciò, peraltro, non comporta la sostanziale ridondanza delle previsioni in tal senso contenute negli altri commi dello stesso art. 83 in precedenza illustrati, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella decisione con la quale ha dichiarato infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 18, art. 83, comma 4, e del D.L. n. 23, art. 36, comma 1, sollevate in riferimento all’art. 25 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1. Nella motivazione della citata pronunzia, depositata nelle more della redazione della presente sentenza, il giudice delle leggi ha, infatti, riconosciuto come la disposizione impugnata non possa ritenersi inutile, in quanto svolge una funzione chiarificatrice circa la collocazione delle misure imposte nell’alveo della causa generale di sospensione della prescrizione, ed ha evidenziato che tale tecnica legislativa risulta tutt’altro che inedita. 4.4 Sempre la Relazione illustrativa al D.L. n. 18 rivela, altresì, come il legislatore dell’urgenza si sia trovato di fronte alla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro . Appare allora evidente alla luce delle precedenti annotazioni che, nella necessità di bilanciare tali esigenze con il diritto dell’imputato ad una ragionevole durata del processo, nonché, per come sottolineato nella citata pronunzia della Corte Costituzionale, con quello ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo , siano state effettuate scelte ispirate al criterio del maggior contenimento possibile del sacrifico imposto a tali diritti. Scelte che hanno trovato il punto di equilibrio, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, nel limitare tale misura al tempo in cui effettivamente l’emergenza pandemica ha di fatto impedito lo svolgimento dell’attività processuale, come del resto dimostrato dalla continua rimodulazione della durata delle diverse fasi configurate, al fine di adattare la disciplina speciale alla mutevole intensità dell’emergenza. In altri termini, il legislatore avrebbe potuto, già al momento dell’adozione del D.L. n. 11, ed in un’ottica prudenziale - non necessariamente irragionevole disporre l’indistinta sospensione di tutti i procedimenti penali per un periodo anche più lungo e, comunque, prevedere la sospensione del decorso dei termini di prescrizione fino al momento dell’effettiva ripresa dei medesimi, così come in effetti era stato stabilito con il D.L. n. 9. L’avere invece successivamente effettuato scelte diverse, dispiegando una disciplina più articolata e gradata negli effetti, non è dunque un dato neutro ai fini della corretta esegesi delle norme infine stabilizzate all’interno del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, ma, anzi, è circostanza che rappresenta un imprescindibile vincolo per l’interprete. È alla luce di queste coordinate esegetiche, dunque, che deve essere ricostruito anche il significato della disposizione introdotta nella seconda parte del comma 3 bis dell’articolo menzionato con la legge di conversione del D.L. n. 18. 5. Rispetto al momento della remissione alle Sezioni Unite, sull’interpretazione della suddetta disposizione si è invero formato un orientamento nella giurisprudenza di legittimità. Non solo, infatti, è stata depositata la motivazione della sentenza Lungaro, evocata anche nella nota della Prima Sezione, ma si sono aggiunte numerose altre pronunzie che hanno preso posizione sull’ambito di operatività della norma. La citata sentenza Lungaro Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596 ha affermato il principio per cui la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 3 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni per cui il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 e sia rimasto pendente nel medesimo periodo, in quanto non ancora definito. Secondo la pronunzia in esame una diversa interpretazione della norma, volta a ritenere applicabile la causa di sospensione in presenza alternativamente di uno dei due requisiti menzionati, colliderebbe anzitutto con il dato testuale, univoco nel richiedere, invece, contestualmente la sussistenza di entrambi, come agevolmente ricavabile dal ricorso alla congiunzione e utilizzata dal legislatore per collegare le locuzioni nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 . In secondo luogo, ritenere applicabile la sospensione anche ai procedimenti pervenuti anteriormente all’intervallo temporale indicato priverebbe di senso la sua stessa previsione e, in particolare, l’individuazione del suo termine iniziale. Infine svuotata di significato risulterebbe altresì l’introduzione, allo stesso art. 83, comma 12 ter, di una ulteriore ipotesi di sospensione della prescrizione per il caso in cui, in deroga al regime di trattazione dei ricorsi in assenza delle parti, il procedimento venga rinviato per rispettare il termine per la formulazione dell’istanza di discussione orale e quest’ultima venga effettivamente proposta dal difensore del ricorrente. Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche Sez. 3, n. 25808 del 3/7/2020, Pianeta, Rv. 279891, la quale, oltre ad evocare il vincolo rappresentato dalla lettera della norma, osserva come il requisito della pervenienza non possa che assumere un proprio rilievo autonomo rispetto a quella della pendenza , risultando funzionale a delimitare l’ambito di operatività del comma 3 bis al solo giudizio di legittimità. In definitiva, secondo i giudici della Terza Sezione, accedere ad una esegesi che riduca la formulazione legislativa ad una sorta di endiadi, estendendo conseguentemente l’ambito di applicazione della norma, si risolverebbe in una evidente interpretatio abrogans di tale ulteriore e, appunto, autonomo requisito . Sulla stessa linea si sono espresse successivamente anche Sez. 5 n. 26215 del 13/07/2020, Aloi, Rv. 279766 e Sez. 5 n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv 279598. Entrambe le decisioni, con motivazione sovrapponibile, hanno escluso l’applicabilità della disciplina del comma 3 bis ai procedimenti pervenuti in Cassazione prima del 9 marzo 2020, richiamando, oltre al dato testuale, la natura speciale e di sfavore della disposizione, insuscettibile di interpretazioni estensive o addirittura analogiche. In tal senso le due sentenze cercano altresì di ricostruire la ragione per cui il legislatore abbia sentito la necessità di precisare che i procedimenti a cui si applica la sospensione siano ancora pendenti presso il giudice di legittimità, rinvenendola nel fatto che il comma menzionato è stato introdotto nell’art. 83, solo in sede di conversione del D.L. n. 18 del 2020, e, cioè, in un momento in cui il periodo individuato dallo stesso era in parte già trascorso. Conseguentemente il legislatore avrebbe inteso escludere l’operatività della sospensione nei riguardi di quei procedimenti che, pur pervenuti dopo il 9 marzo 2020, al 30 aprile dello stesso anno data di entrata in vigore della L. n. 27 del 2020 risultassero già definiti ai sensi dei commi 3 e 9 dello stesso articolo. Facendo leva esclusivamente sul dato testuale, si è infine posta nella scia della sentenza Lungaro ed ha dunque escluso l’indiscriminata applicabilità dell’art. 18, comma 3 bis, a tutti i procedimenti pendenti in Cassazione anche Sez. 5, n. 28558 del 14/7/2020, Cafagna, non massimata sul punto. Accanto a tali decisioni, occorre dar conto dell’esistenza di altre pronunce che, sia pure senza motivare espressamente sul punto, non hanno fatto applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, apparentemente recependo in maniera implicita la tesi secondo cui il requisito della pendenza deve coesistere con quello della pervenienza entro il periodo emergenziale in questo senso tra le altre possono essere ricordate Sez. 5, n. 29967 del 15/9/2020, La Vigna, non massimata Sez. 5, n. 25944 del 9/7/2020, Paciletti, Rv. 270496 Sez. 5, n. 30434 del 13/07/2020, Innocenti, non massimata Sez. 2, n. 26590 dell’11/09/2020, Capiniti, non massimata Sez. 2, n. 25980, del 16/07/2020, Zanda, non massimata Sez. 2, n. 25967, del 16/07/2020, Rusiello, non massimata Sez.1, n. 31013 del 30/10/2020, Quinto, non massimata. A questo filone sembra potersi iscrivere anche Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288, la quale ha sostenuto che la sospensione della decorrenza dei termini, prevista dalla L. n. 27 del 2020, per il periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si applica a tutti i procedimenti pendenti e, quindi, anche a quelli per i quali l’udienza di trattazione era stata già fissata per una data successiva al periodo emergenziale. Il principio è stato, infatti, affermato con riguardo alle ipotesi di sospensione della prescrizione previste dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, ma diverse da quella a cui si riferisce la questione controversa. Non di meno la sentenza rileva come nella specie il ricorso, oltre ad essere stato originariamente fissato ad un’udienza successiva al 30 giugno 2020, fosse pervenuto anteriormente al 9 marzo dello stesso anno. Conseguentemente appare evidente che il Collegio abbia implicitamente escluso proprio per tale ragione la possibilità di ritenere comunque sospeso il termine di prescrizione ai sensi del comma 3 bis dello stesso articolo. Allo stato non si registrano, invece, pronunzie che abbiano accolto l’interpretazione suggerita nella nota con la quale la Sezione remittente ha sollevato la questione, non potendosi peraltro escludere che in alcuni casi i singoli Collegi, pur condividendo tale opzione, abbiano deciso di sospendere la decisione del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite. 6. È opinione delle Sezioni Unite che l’interpretazione sostenuta dal primo indirizzo richiamato debba essere condivisa, riflettendo l’effettivo significato della disposizione di cui si tratta, sia che si guardi alla lettera della medesima che al suo inquadramento sistematico. 6.1 Con riguardo al primo profilo è anzitutto da escludersi che il testo della norma si presti a letture diverse da quella fatta propria dalla giurisprudenza citata. Come correttamente osservato nella sentenza Lungaro e nelle altre che ne hanno seguito la scia, la sua formulazione è inequivocabile nel cumulare il requisito della pendenza del procedimento a quello dell’essere lo stesso pervenuto alla cancelleria della Corte tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, posto che i sintagmi che li esprimono solo collegati dalla congiunzione e in evidente funzione copulativa, come agevolmente si desume dal fatto che, altrimenti, il secondo attributo, secondo la forma sintattica dispiegata dal legislatore, risulterebbe sostanzialmente privo di un soggetto. Se ne conclude che il termine pervenuti non identifica una diversa classe di procedimenti, autonoma rispetto a quella dei pendenti , ma concorre con tale ultimo aggettivo alla selezione dei procedimenti assoggettati alla speciale disciplina dell’art. 83, comma 3 bis. Nè risulta decisiva in senso contrario l’obiezione sollevata nel provvedimento di remissione e nella memoria del Procuratore Generale per cui, aderendo pedissequamente al dato testuale, dovrebbe concludersi che lo stesso si risolverebbe in una inutile endiadi, essendo ovvio che i procedimenti pervenuti sono solo per questo anche pendenti. Ed infatti, seguendo tale logica, anche aderendo all’alternativa interpretazione proposta il testo normativo si rivelerebbe allo stesso modo ridondante, posto che, altrettanto ovviamente, il riferimento ai procedimenti pendenti sarebbe stato parimenti esaustivo, comprendendo anche quelli pervenuti nell’intervallo temporale perimetrato dalla disposizione e la cui previsione, per la sua specificità soprattutto avuto riguardo alla definizione della data iniziale dell’intervallo , è invece ben più complicato imputare ad una mera svista od enfasi del legislatore. A conferma di tali conclusioni, depone poi proprio il fatto che il legislatore ha limitato la sospensione della prescrizione ai soli procedimenti sopravvenuti esclusivamente nel periodo in cui non sarebbe stato in ogni caso possibile trattarli in forza delle disposizioni contenute nell’art. 83, commi 1, 2, 6 e 7, evidenziando in tal modo la precisa intenzione di rimanere fedele agli stessi criteri che fin dall’inizio, come si è illustrato, hanno informato gli interventi finalizzati ad arginare l’emergenza pandemica. Ulteriore argomento che conforta la soluzione qui condivisa può essere poi tratto dal confronto con la disposizione contenuta nel primo periodo dello stesso comma 3 bis, la quale utilizza il solo aggettivo pendenti per qualificare i procedimenti in carico alla Corte di Cassazione cui si applica, rivelando la piena consapevolezza del carattere esaustivo del termine in questione da parte del legislatore ed ancor più avvalorando la ricostruzione del significato che si è attribuito alla lettera del secondo periodo dello stesso comma. Se, dunque, la formulazione del comma 3 bis dovesse per forza ritenersi pleonastica, non è dubbio che, alla luce della già chiarita costruzione sintattica della frase normativa, la lettura che ne ha fornito finora la giurisprudenza di legittimità deve ritenersi corretta, mentre quella alternativa proposta dal provvedimento di remissione si traduce in una forzatura del dato testuale e in un sostanziale tradimento della volontà del legislatore. 6.2 In realtà il testo della norma non deve necessariamente essere considerato frutto di una superfetazione. Come già ricordato, il comma 3 bis, è stato introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 18, entrata in vigore il 30 aprile 2020 e, dunque, quando era trascorsa già quasi la metà dell’intervallo temporale che individua i procedimenti a cui si applica la disposizione. Come suggerito dalle sentenze Aloi e G., la precisazione che quelli pervenuti alla Corte di Cassazione tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 debbano essere anche pendenti si spiega, quindi, con l’intenzione del legislatore di limitare la sospensione del decorso della prescrizione a quelli ancora effettivamente gravanti sul ruolo del giudice di legittimità e non anche a quelli che, seppure pervenuti dopo l’inizio del menzionato intervallo temporale, siano stati già trattati al momento dell’entrata in vigore della legge, rientrando nelle categorie di cui all’art. 83, comma 3, e la cui decisione abbia comportato il rinvio per qualunque ragione al merito. 6.3 Le conclusioni raggiunte attraverso l’interpretazione letterale trovano peraltro conferma sul piano sistematico. Come già ricordato, l’ottica di ricercare un ragionevole bilanciamento tra le misure introdotte per contenere l’impatto dell’emergenza pandemica ed il sacrificio dei diritti individuali in materia penale ha portato il legislatore dell’urgenza a contenere la sospensione della prescrizione in periodi ragionevolmente brevi e, soprattutto, predefiniti, sottraendo così la sua durata alla discrezionalità organizzativa dei singoli uffici giudiziari. Soluzione che è stata altresì ideata al fine di ancorare la dilazione del decorso della prescrizione all’effettivo riflesso sul singolo procedimento del disposto congelamento dell’attività giudiziaria. È fuori discussione in proposito che l’art. 83, commi 4 e 9, hanno trovato immediata applicazione anche nei procedimenti già pendenti in Cassazione al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18. Volendo aderire alla tesi sostenuta nel provvedimento di remissione, non è dunque agevole spiegare perché, successivamente, il legislatore si sarebbe deciso a dedicare anche agli stessi ed in maniera indiscriminata una disciplina diversa, peraltro in contraddizione con l’impostazione originaria dell’intervento normativo, tesa, come detto, a paralizzare il corso della prescrizione solo per il tempo corrispondente all’effettiva impossibilità di procedere alla loro trattazione. Peraltro, estendendo l’ambito di operatività della norma, dovrebbe sospendersi il corso della prescrizione anche ai procedimenti pervenuti ben prima del 9 marzo in cui sia stata fissata udienza per una data successiva al 30 giugno 2020 e questa sia stata poi regolarmente celebrata. Il che renderebbe difficilmente giustificabile sul piano della ragionevolezza l’intervento normativo, risultando evidente che in tale ipotesi - tutt’altro che residuale ovviamente - l’emergenza pandemica non ha avuto alcun concreto riflesso sui tempi della decisione del procedimento. 6.4 Una volta che se ne fornisca, invece, la lettura qui condivisa, la disposizione introdotta nella seconda parte del comma 3 bis, trova la sua razionale spiegazione nell’esigenza di contenere gli effetti delle misure adottate per arginare l’emergenza pandemica sui procedimenti pervenuti alla Corte successivamente al loro dispiegamento. Infatti, le udienze per quelli incardinati precedentemente ed ancora pendenti sono state fissate entro il 30 giugno - e dunque ne è stato disposto il rinvio ai sensi dei commi 1 e 7, lett. g , dello stesso art. 83 - ovvero, come detto, nei mesi successivi. L’esigenza di procedere con ragionevole tempestività ad una nuova fissazione delle udienze rinviate e di consentire comunque la trattazione - per quanto possibile - delle altre nella data originariamente individuata ha, quindi, evidenziato la concreta impossibilità di un’altrettanto tempestiva fissazione dei ricorsi sopravvenuti o, quantomeno. di una larga parte dei medesimi. 6.5 Così interpretata, la nuova previsione si integra in maniera armonica e razionale nel sistema normativo introdotto all’art. 83, svolgendo una funzione complementare a quella delle altre norme dello stesso articolo in funzione del contenimento del rischio che, per effetto di quelle contenute nei commi 1 e 7, lett. g , possa divenire inevitabile il maturare della prescrizione nei procedimenti sopravvenuti dopo il 9 marzo 2020. Rischio indubbiamente concreto nel grado di legittimità - cui ordinariamente il procedimento approda a distanza di anni dalla consumazione del reato e dunque quando il decorso della prescrizione si è già in larga misura compiuto - e che giustifica la scelta di limitare l’ambito di operatività della norma ai soli procedimenti pervenuti alla Cassazione. 6.6 L’indagine sistematica quindi conferma i risultati raggiunti attraverso quella letterale e consente conclusivamente di ribadire che effettivamente la disposizione prevista nella seconda parte dell’art. 83, comma 3 bis, si applica esclusivamente ai procedimenti che siano pervenuti alla cancelleria della Corte di Cassazione nell’intervallo temporale dalla stessa individuato e che siano ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 18 del 2020, che l’ha introdotta. In proposito è poi opportuna una precisazione imposta proprio dalla genesi della disposizione in esame. Non è dubbio che la sospensione della prescrizione da essa configurata riguarda esclusivamente i reati oggetto dei procedimenti pervenuti alla Corte a partire dal 9 marzo e fino al 30 giugno 2020. Il momento in cui il corso della prescrizione rimane sospeso dipende però da quello in cui è entrata in vigore la L. n. 27 del 2020, poiché una causa di sospensione non può decorrere da una data antecedente alla legge che la prevede. Conseguentemente l’effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020 con riferimento ai procedimenti pervenuti prima di questa data, mentre per gli altri si vrifica dal momento in cui sono giunti alla cancelleria della Corte e cioè da quello in cui effettivamente vengono ad identificarsi con il tipo di procedimento individuato dalla norma. A maggior ragione, naturalmente, va escluso che la sospensione di cui si tratta trovi applicazione quando il termine di prescrizione risulti essersi già definitivamente compiuto al momento in cui procedimento perviene al giudice di legittimità. 7. In forza delle considerazioni svolte deve pertanto essere affermato il seguente principio la sospensione della prescrizione di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3 bis, conv. nella L. n. 27 del 2020, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 . 8. Venendo all’odierno ricorso, deve rilevarsi preliminarmente che il 18 aprile 2020 è maturato il termine quinquennale per la prescrizione della contravvenzione per cui si procede nei confronti dell’imputato, non risultando che lo stesso sia rimasto sospeso nel corso del giudizio di merito. Conseguentemente è necessario verificare l’eventuale incidenza delle disposizioni varate per fronteggiare l’emergenza pandemica illustrate in precedenza e ciò in considerazione del fatto che l’altrettanto eventuale perfezionamento della causa estintiva assumerebbe rilievo nel caso di specie, giacché il ricorso non può essere giudicato inammissibile. In tal senso, infatti, il primo motivo non può reputarsi manifestamente infondato, nella misura in cui il Tribunale, nel considerare tardiva la spiegazione fornita dal S. a giustificazione del porto del coltello, non ha tenuto conto del fatto che, nell’immediatezza del suo rinvenimento, gli operanti, come effettivamente risulta dagli atti allegati dal ricorrente, nulla ebbero a contestare all’imputato in merito al suo possesso. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo, atteso che dalla stessa sentenza impugnata e dal verbale dell’udienza parimenti allegato al ricorso risulta come, nel formulare le proprie conclusioni, il difensore abbia espressamente e specificamente sollecitato l’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p Richiesta che il giudice del merito ha sostanzialmente omesso di prendere in considerazione, non emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata - nemmeno implicitamente - le ragioni per cui il Tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’esimente in questione. 9. Alla luce dei principi affermati in precedenza è escluso che nel caso di specie assuma rilevanza il disposto di cui al D.L. n. 18, art. 83, comma 3 bis, posto che il ricorso del S. è pervenuto alla cancelleria della Corte il 23 gennaio 2020 e, dunque, ben prima dell’inizio dell’intervallo temporale preso in considerazione dalla disposizione citata. Rimane allora da verificare la ricorrenza dei presupposti per l’eventuale operatività, nel caso di specie, delle sospensioni del termine prescrizionale previste dagli altri commi dello stesso articolo e la loro rilevanza. 9.1 Come già ricordato, dagli atti risulta che il ricorso è stato originariamente fissato per l’udienza del 20 marzo 2020. Con provvedimento del Presidente della Prima Sezione del 10 marzo 2020 ed a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 11, è stato però tolto dal ruolo e rinviato all’udienza del 4 maggio 2020. Successivamente, in forza delle disposizioni introdotte dai D.L. n. 18, e D.L. n. 23, nonché alla luce dei provvedimenti organizzativi nn. 47 e 55 emanati dal Primo Presidente della Corte in attuazione delle medesime, il 17 aprile 2020 il ricorso è stato nuovamente rinviato all’udienza del 22 settembre dello stesso anno. Sempre con provvedimento del Presidente della Prima Sezione ed a seguito della diffusione dell’informazione provvisoria della sentenza Lungaro, è stato quindi tolto dal ruolo dell’udienza del 22 settembre e restituito all’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della stessa Sezione, il quale, con la più volte menzionata nota del 20 luglio 2020, ha infine sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite. Il primo rinvio è stato, quindi, disposto quando il termine finale del periodo in cui veniva disposto d’ufficio il differimento di tutte le udienze era ancora fissato al 15 aprile 2020, mentre il secondo quando lo stesso periodo già era stato prorogato all’H maggio 2020. 9.2 Sulla base di tali risultanze deve pertanto ritenersi che il procedimento nei confronti del S. sia rimasto sospeso nel corso del giudizio di legittimità dal 9 marzo al 11 maggio 2020, posto che nel suddetto periodo è stato imposto il rinvio di entrambe le udienze fissate per la sua trattazione ed in ogni caso sono rimasti sospesi i termini dilatori di cui all’art. 610 c.p.p., comma 5, e quelli per il deposito dei motivi nuovi e delle memorie difensive di cui all’art. 611 c.p.p., relativi alle suddette udienze questi ultimi, per consolidata giurisprudenza, applicabili anche ai procedimenti trattati in udienza pubblica ex multis Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935 Sez. 3, Sentenza n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Faldini Rv. 272553 Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719 . 9.3 Conseguentemente deve rilevarsi che anche il corso della prescrizione per il reato contestato all’imputato è rimasto sospeso nel medesimo periodo e, quindi, per sessantaquattro giorni , ai sensi dell’art. 159 c.p.p., comma 1, e del D.L. n. 18, art. 83, comma 4, nonché delle disposizioni contenute nel D.L. n. 11, e nel D.L. n. 23, art. 36, comma 1. La sospensione della prescrizione riguarda, infatti, anche l’intervallo temporale compreso tra il 9 e il 17 marzo 2020, sebbene il D.L. n. 18, sia stato adottato e pubblicato solo e per l’appunto in tale ultima data, rimanendo dunque escluso, come già si è ricordato, che le sue disposizioni possano estendersi retroattivamente fino a ricomprendere periodi anteriori alla loro entrata in vigore. In proposito va però ribadito quanto già affermato da Sez. 5, Sentenza n. 25944 del 09/07/2020, Paciletti, Rv. 279496, ossia che il momento di decorrenza della sospensione dei procedimenti cui è dedicato il primo dei due periodi configurati dalla legislazione emergenziale deve, comunque, essere identificato nel 9 marzo 2020, data in cui è entrato in vigore il d.l n. 11, che l’aveva originariamente stabilita ed i cui effetti sono stati espressamente fatti salvi dalla L. n. 27 del 2020, art. 1, comma 2, che pure ne ha contestualmente disposto l’abrogazione. Conclusione che, peraltro, ha ricevuto anche l’autorevole avvallo del giudice delle leggi nella già menzionata sentenza n. 278 del 2020, la quale ha riconosciuto come, a seguito dell’intervento salvifico operato dalla legge di conversione del D.L. n. 18, il decorso della sospensione abbia avuto inizio il 9 marzo 2020 in forza di una norma vigente a quella data e sia proseguito, senza soluzione di continuità, oltre il 17 marzo dello stesso anno in ragione del successivo intervento normativo. Ed a maggior ragione non può sussistere alcun dubbio in merito alla legittimità del computo del periodo di sospensione fino all’11 maggio 2020, disposta dal citato D.L. n. 23, art. 36, comma 1, entrato in vigore prima della scadenza del periodo originariamente indicata dal D.L. 15 aprile 2020, n. 18, art. 83. Per mero desiderio di completezza, poiché non rileva ai fini della decisione dell’odierno ricorso, va peraltro precisato che gli stessi principi devono essere applicati anche ai procedimenti cui si riferiscono le disposizioni del D.L. n. 9, art. 10, - anch’esse abrogate e contestualmente fatte salve dalla L. n. 27 del 2020, nei quali, dunque, la sospensione della prescrizione deve ritenersi decorrere dal 2 marzo 2020, data di entrata in vigore del suddetto decreto. 9.4 È peraltro opportuno chiarire che, per quanto riguarda i procedimenti approdati al grado di legittimità, la fissazione di un’udienza nell’intervallo temporale compreso tra il 9 marzo e Ìll maggio 2020 è, di fatto, condizione ineludibile per la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4. Se è vero, infatti, che tale disposizione connette espressamente la temporanea moratoria della causa estintiva a quella dei termini procedurali imposta dal comma 2, dello stesso articolo e non già al rinvio d’ufficio delle udienze, disposta invece nel comma 1, non è meno vero che sostanzialmente gli unici termini che vengono sospesi nel giudizio di cassazione sono quelli inscindibilmente collegati alla celebrazione di un’udienza menzionati in precedenza. Affinché il termine di prescrizione rimanga sospeso è, dunque, necessario che tra il 9 marzo e Ìll maggio 2020 il decorso dei termini procedurali sia rimasto effettivamente congelato ai sensi dell’art. 83, comma 2, con il conseguente rinvio dell’udienza fissata per la trattazione del procedimento, e non è invece sufficiente la pendenza di quest’ultimo presso la Corte. Non può, pertanto, condividersi quanto sostenuto da Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288, per cui, invece, la sospensione della prescrizione si applicherebbe anche nei procedimenti pervenuti prima del 9 marzo 2020 e per i quali l’udienza di trattazione sia stata originariamente fissata per una data successiva alla scadenza del periodo emergenziale. Non solo tale interpretazione risulta in contrasto con la lettera della norma, ma altresì con la ratio che ne ha ispirato la redazione, che, come si è in precedenza illustrato, è quella di limitare la moratoria della causa estintiva del reato al tempo in cui il procedimento ha subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la diffusione dell’epidemia. Invero lo statuto del giudizio di cassazione contempla anche un altro termine suscettibile di sospensione, ossia quello per il deposito della sentenza di cui all’art. 617 c.p.p., comma 2. Che anche tale termine rimanga sospeso in forza di quanto previsto dall’art. 83, comma 2, è indiscutibile, atteso che il termine per il deposito della motivazione dei provvedimenti giudiziari è tra quelli espressamente menzionati a titolo esemplificativo dalla norma. Va da sé che, ai fini del computo della prescrizione, la sua sospensione può rilevare esclusivamente nell’ipotesi in cui la decisione del giudice di legittimità non abbia concluso definitivamente il processo e, ovviamente, nei limitati casi delle sentenze pronunziate prima del 9 marzo 2020 per le quali il suddetto termine, in tale data, non era ancora decorso e sempre che, altrettanto ovviamente, quello di prescrizione già non fosse maturato al momento della decisione o comunque anteriormente alla data menzionata . Di tale sospensione, ai fini del calcolo della prescrizione, dovrà tenere conto il giudice presso il quale il procedimento prosegue. 9.5 Sul punto è opportuno infine aggiungere, a scanso di equivoci, che la sospensione dei termini di prescrizione nelle altre fasi del procedimento o del processo non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un’udienza, posto che il citato art. 83, comma 2, sospende, senza distinzione, tutti i termini procedurali , purché, come detto, gli stessi decorrano nell’intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dall’art. 172 c.p.p., comma 1. Ed in proposito va in particolare sottolineato come rimangano sospesi anche i termini per proporre qualsiasi tipo di impugnazione, compreso, ovviamente, il ricorso per cassazione. 10. Ai fini del calcolo della prescrizione nel caso di specie non può invece tenersi conto di quanto previsto dal D.L. n. 18, art. 83 commi 6, 7, lett. g e comma 9, atteso che, come ricordato, nell’intervallo temporale considerato da tali disposizioni non è stata fissata l’udienza per la trattazione del ricorso del S. . E non può sussistere dubbio circa il fatto che la fissazione di una udienza nel periodo intercorso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 costituisca presupposto ineludibile per la sospensione della prescrizione di cui all’ultimo dei commi citati, il quale la connette espressamente ed in maniera tassativa all’avvenuto rinvio delle udienze da tenersi nello stesso periodo in attuazione dei poteri assegnati di commi precedenti ai capi degli uffici giudiziari. Rimane inteso che la moratoria della causa estintiva decorre dall’inizio dell’intervallo temporale considerato, salvo che il provvedimento che dispone il rinvio non sia stato adottato in data successiva al 12 maggio 2020. La scelta del legislatore di limitare la sospensione della prescrizione al rinvio delle udienze già fissate nel periodo considerato si rivela, peraltro, coerente all’impostazione generale dell’intervento normativo ed alla progressiva modulazione, attraverso la configurazione di due fasi, dell’intensità dell’impatto sull’attività giudiziaria delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza. Con specifico riguardo al giudizio di legittimità ne consegue, in definitiva, che i periodi di sospensione della prescrizione previsti, rispettivamente, dall’art. 83, commi 4 e 9, si sommano di fatto esclusivamente qualora per la trattazione del procedimento sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle due disposizioni citate. Sempre per un’esigenza di completezza, va infine precisato l’ambito di rilevanza della temporanea proroga al 31 luglio 2020 della sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 9, operata dal D.L. n. 28, art. 3, comma 1, lett. i . Disposizione questa, come già illustrato, che è stata soppressa in sede di conversione, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla stessa legge che ha convertito il citato decreto I. n. 70 del 2020 , la quale li ha dunque resi irreversibili. Pertanto il rinvio ai sensi del D.L. n. 18, art. 83, comma 7, lett. g , delle udienze originariamente fissate tra il 30 giugno ed il 31 luglio 2020, purché disposto tra il 1 maggio 2020 data di entrata in vigore del D.L. n. 28 ed il 30 giugno dello stesso anno data in cui è invece entrata in vigore la legge di conversione , comporta che nei relativi procedimenti il corso della prescrizione rimane sospeso fino al 31 luglio 2020. 11. In conclusione deve ritenersi che, anche tenuto conto della sospensione del suo corso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, il termine di prescrizione del reato per cui si procede, originariamente calcolato al 18 aprile 2020 ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., sia comunque maturato, al più tardi, il 21 luglio 2020. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non emergendo dalla stessa l’evidenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito dell’imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.