Ciclomotori rubati e imbarcati su una nave in direzione Tunisia: legittimo parlare di semplice ricettazione

Ridimensionata la condotta addebitata all’uomo sotto processo e ridotta la pena. Confermata in Cassazione la valutazione compiuta in Appello. Respinto il ricorso proposto dalla Procura. Decisiva la mancanza di prove in merito alla commissione di condotte finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza dei ciclomotori.

Ciclomotori rubati in Italia e poi caricati su una motonave in direzione Tunisia . Inevitabile la condanna dell’uomo sotto processo. Per i Giudici, però, non si può parlare di riciclaggio, bensì di ricettazione, con conseguente riduzione della pena. Accertato il fatto criminoso addebitato all’uomo sotto processo. In sostanza, si è appurato che alcuni ciclomotori di provenienza furtiva sono stati imbarcati e occultati nella stiva su una motonave diretta verso la Tunisia . Conseguente la condanna penale. Per i Giudici d’Appello, però, contrariamente a quanto stabilito in Tribunale, non si può parlare di riciclaggio bensì di ricettazione . E ciò ha comportato una riduzione della pena, rispetto a quella stabilita dal GUP del Tribunale. La visione dei Giudici di secondo grado viene però contestata dalla Procura, che presenta ricorso ad hoc in Cassazione. Per fare chiarezza i magistrati del ‘Palazzaccio’ richiamano il principio secondo cui integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene , come, ad esempio, il possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che possono indurre l’autorità a ritenere che il conducente sia il proprietario dell’autoveicolo . In sostanza, tali attività costituiscono il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l’accertamento della provenienza dell’autovettura . In questa vicenda, però, osservano i Giudici della Cassazione, mancano le prove certe in merito alla commissione di condotte finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza dei ciclomotori . Correttamente, quindi, si può stabilire, come fatto dai Giudici d’Appello, che la mera destinazione al successivo trasporto dei mezzi verso un Paese extracomunitario non integra il riciclaggio ma la mera ricettazione .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1° ottobre 2020 – 5 febbraio 2021, n. 4638 Presidente Rago – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Il PG territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello ha qualificato come ricettazione il delitto in origine qualificato come riciclaggio, riducendo conseguentemente la pena ritenuta di giustizia dal GUP del Tribunale di Genova con sentenza del 13/07/2018 , deducendo erronea applicazione dell'art. 648-bis c.p. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Può ritenersi accertato e non più contestato che i ciclomotori di provenienza furtiva dei quali si discute fossero stati imbarcati su una motonave diretta verso la Tunisia, occultati nella stiva. Questa Corte Sez. 2, Sentenza n. 11895 del 17/02/2009, Rv. 244379 ha già chiarito che integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l'agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene nella fattispecie il colpevole era stato trovato anche in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l'Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell'autoveicolo la Corte ha ritenuto che tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l'accertamento della provenienza dell'autovettura. Ha poi ritenuto configurabile la flagranza del delitto di riciclaggio con riferimento al rinvenimento presso un deposito di diverse autovetture provento di furto, private della targa ed occultate in un container, in quanto condotte tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi, prodromiche al successivo trasporto degli stessi presso il porto e la definitiva loro destinazione in paese extracomunitario Sez. 2, Sentenza n. 29611 del 27/04/2016, Rv. 267511 . In applicazione del predetto orientamento, nel caso in esame, in difetto della prova della commissione di condotte finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni de quibus, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la mera destinazione al successivo trasporto degli stessi verso paese extracomunitario non integrasse il contestato riciclaggio, ma la mera ricettazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, 1. ottobre 2020.