“Romantic scam”: la truffa dei sentimenti dalle conseguenze devastanti

La c.d. truffa romantica” - o romantic scam – si connota per il fatto che la manifestazione menzognera operata dal soggetto agente circa i propri sentimenti, apparentemente nutriti nei confronti della vittima, opera sulla psiche di quest'ultima inducendola a compiere, in conseguenza dell'inganno, atti di disposizione patrimoniale a favore del soggetto attivo del reato Tribunale di Catania, sez. I Penale, sentenza n. 3562/21, depositata l’11 gennaio .

La bella Angela. E' questo il nome di fantasia scelto dagli autori di una truffa romantica” perpetrata nel capoluogo etneo ai danni di un povero impiegato, rimasto solo al mondo e senza affetti ma con un cospicuo patrimonio. Il meccanismo, leggendo le oltre venti pagine della sentenza di primo grado che ne ha condannato i responsabili, è a dir poco diabolico. Il primo step è quello della creazione di un profilo Facebook” falso , apparentemente riconducibile ad un'avvenente donna, la cui immagine fotografica rubata” dalla rete svolge il ruolo di specchietto per le allodole. La vittima, oberata dal proprio pesante fardello di solitudine e ammaliata dalle fattezze conturbanti della donna, abbocca inizia così uno scambio epistolare i cui toni, progressivamente e sapientemente proiettati verso una possibile, futura relazione sentimentale ottengono l'effetto seduttivo di calamitare la vittima. A fare da sfondo panoramico a tutta la vicenda non può mancare una storia strappalacrime e succhiasoldi la bella, e rigorosamente povera, Angela è costretta a lavorare come badante all'estero, presso una famiglia che non le dà nemmeno da mangiare. Manco a dirlo, Angela è gravemente malata e necessita sia di conforto morale, sia soprattutto di quello materiale viveri e medicine costano cari. L'escalation del raggiro è in costante ascesa all'inizio le somme di denaro canalizzate sono di modesta entità, poi diventano progressivamente più consistenti. L'emungimento del patrimonio della vittima, obnubilata da un amore unilateralmente nutrito senza riserve, ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro. Sarà soltanto in seguito al prosciugamento del conto corrente che la vittima – destinataria anche di pretese estorsive successive al rifiuto di continuare a versare denaro – aprirà gli occhi sulla realtà e troverà la forza e il coraggio di denunciare l'accaduto. Il processo per truffa e tentata estorsione termina con la condanna degli imputati a cinque anni di reclusione a testa. La truffa romantica una fattispecie di creazione giurisprudenziale. L'autonomia concettuale della romantic scam” è figlia dell'elaborazione giurisprudenziale della fattispecie-base di truffa, adattata alla peculiare modalità con cui la stessa viene perfezionata. A dotarla di una propria precisa identità è principalmente l'utilizzo dell' inganno sentimentale , che assume rilievo determinante in quanto rappresenta l'innesco dal quale – in forza della falsa rappresentazione della realtà cioè l'inesistente coinvolgimento emotivo – discende l'induzione in errore nel soggetto passivo. Quest'ultimo viene così determinato a compiere atti di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato. Come si vede, la concatenazione causale è rigorosamente orientata secondo lo schema – contenuto nella norma incriminatrice della truffa – che pone l'atto di disposizione patrimoniale quale conseguente logico-causale dell'attività ingannatoria. L'idonenità della condotta truffaldina deve essere valutata in concreto”. Sia gli artifizi – cioè la simulazione di circostanze di fatto in realtà inesistenti – sia i raggiri, ossia la menzognera rappresentazione di una falsa realtà – possono essere giudicati idonei a determinare l'inganno truffaldino tutte le volte in cui essi effettivamente hanno causalmente generato l'evento del reato cioè la disposizione patrimoniale . Ai fini della esclusione della rilevanza penale della condotta non rileverà, invece, la mancanza di diligenza della vittima o la sua dabbenaggine . La scelta di valutare l'efficacia ingannatoria degli artifizi e dei raggiri in concreto, e non già in astratto, risponde alla necessità di non creare vuoti di tutela tutte le volte in cui la vittima sia caratterizzata da un livello di malizia piuttosto basso. La connotazione della romantic scam resta quella patrimoniale. La truffa, pur tutelando anche la libertà di autodeterminazione della persona offesa, nasce come una fattispecie posta a presidio del patrimonio e la collocazione codicistica conferma questo assunto. Questa caratteristica è, però, il principale ostacolo alla punibilità della truffa sentimentale pura e semplice se fa difetto la diminuzione fraudolenta del patrimonio , ottenuta con la cooperazione artificiosa” della persona offesa, il fatto non è sussumibile sotto la norma incriminatrice di cui stiamo parlando. Non sarebbe forse il caso di tipizzare ” anche questa forma d'inganno per elevarla a dignità di fattispecie autonoma e sganciarla così dalla necessità che la frode abbia necessariamente una incidenza sul patrimonio della vittima? In un momento storico nel quale si è dato rilievo al revenge porn” - altra ipotesi di reato figlia delle cronache – potrebbe cogliersi l'occasione per stigmatizzare quelle condotte che, pur non determinando esborsi di denaro ottenuti con l'inganno, fanno leva sui sentimenti altrui al deliberato scopo di provare a ottenerne vantaggi.

Tribunale di Catania, sez. I Penale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 3562 Giudice Matta