Tossicodipendente da anni ruba monete dai distributori automatici: condannato per furto

Nessun dubbio sulla responsabilità dell’uomo sotto processo. Respinta però la richiesta avanzata dalla difesa e finalizzata a una riduzione della pena. Impossibile riconoscere le attenuanti generiche alla luce del richiamo alla condizione di tossicodipendenza del ladro.

Sotto processo per avere ‘scassinato’ in tre diverse occasioni alcuni distributori automatici di bevande e alimenti e avere così portato via il denaro in essi contenuto. Inevitabile la condanna per furto . Respinta però la richiesta della difesa, mirata al riconoscimento delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena, e poggiata sulla constatazione che il ladro è tossicodipendente da anni e, alla fine, ha rubato solo monete Cassazione, sentenza n. 4059/21, sez. IV Penale, depositata oggi . Per i Giudici di merito le condotte tenute dall’uomo sotto processo sono sufficienti per una condanna per il reato di furto. Inequivocabile il quadro probatorio tracciato l’uomo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e al fine di procurarsi un ingiusto profitto , si è introdotto in tre differenti volte nella sede di un’associazione di volontariato e usando violenza sulle cose, si è impossessato del denaro presente all’interno di alcuni distributori automatici di bevande e alimenti , distributori che ovviamente sono stati danneggiati . Col ricorso in Cassazione il difensore dell’uomo ritiene illogico il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche . Su questo fronte i Giudici d’appello si sono limitati erroneamente, secondo il legale, a richiamare la gravità del fatto e la personalità del ladro , senza invece tener conto della tossicodipendenza in cui l’uomo versa da molti anni e del fatto che la vicenda riguarda furti di monetine da distributori automatici . Dal ‘Palazzaccio’ però mostrano di condividere la valutazione compiuta in Corte d’appello. Ciò perché correttamente si è valorizzata la gravità della condotta, in quanto ripetutasi più volte, ciò anche a dimostrazione della personalità dell’uomo . Per quanto concerne il richiamo allo stato di tossicodipendenza , infine, i magistrati chiariscono che questo dato di fatto non comporta l’automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, potendo, semmai, concorrere a determinare quel complesso di elementi – oggettivi e soggettivi – non tipicamente previsti dalla legge, che il giudice prende in considerazione per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 ottobre 2020 – 3 febbraio 2021, n. 4059 Presidente Menichetti – Relatore Dawan Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Bo. Gi., a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado con l'applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena, la confermava nel resto. 2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di furto pluriaggravato perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si introduceva in tre differenti volte nella sede ANPAS e, usando violenza sulle cose, si impossessava del denaro all'interno dei distributori automatici delle bevande e alimenti delle ditte Supermatic e Mabel, danneggiandoli. 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha fondato il diniego sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato senza tener conto della tossicodipendenza in cui il Bo. versa da molti anni e del fatto che la presente vicenda riguarda furti di monetine da distributori automatici. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Occorre premettere che, nel riconoscere o nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che la relativa decisione non sia viziata da errori logico-giuridici. Al riguardo, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 . 6. Sul punto, la motivazione del diniego risulta adeguata e congruente sul piano logico. Essa ha valorizzato la gravità della condotta, in quanto ripetutasi più volte, ciò anche a dimostrazione della personalità dell'imputato. Si é, poi, correttamente, conformata al principio già espresso da questa Corte secondo cui lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, ancorché dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l'automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, potendo, se mai, concorrere a determinare quel complesso di elementi - oggettivi e soggettivi - non tipicamente previsti dalla legge, che il giudice prende in considerazione per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto Sez. 2, sent. n. 2456 del 21/11/2019, dep. 2020, Esposito Massimiliano, Rv. 277961 Sez. 2, sent. n. 44878 del 29/11/2011, P.G. in proc. Oliviero, Rv. 251362 . 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a , del d.p.c.m. 8 marzo 2020.