In arrivo il nuovo portale per il processo penale telematico, ma per gli avvocati i disservizi sono troppi

Il Ministero della Giustizia ha annunciato l’avvio della nuova versione del Portale del Processo Penale Telematico a partire dal 5 febbraio 2021. Al contempo, il Presidente dell’Unione Camere Penali Caiazza ha scritto al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria per segnalare numerose disfunzioni del Portale con conseguenti limitazione all’esercizio dell’attività difensiva.

Il Ministero della Giustizia ha annunciato che dal prossimo 5 febbraio sarà disponibile la nuova versione del Portale del Processo Penale Telematico che consentirà di iniziare anche la sperimentazione del deposito degli atti penali al dibattimento e la consultazione degli atti da parte dei difensori tramite il gestore documentale TAIP-document@. Allo stesso tempo, si alza la voce degli avvocati penalisti. Il Presidente dell’Unione Camere Penali Caiazza ha infatti scritto al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria per segnalare numerose disfunzioni del Portale con conseguenti limitazione all’esercizio dell’attività difensiva. La proposta è quella di prevedere un congruo periodo di almeno un anno, nel quale l’utilizzo del Portale sia previsto come facoltà e non come obbligo, in attesa di veder risolte le molte problematiche di utilizzo . Tra i disservizi segnalati vi sono i continui blocchi del portale con un rallentamento esasperante e conseguenze facilmente immaginabili nel caso di termini di imminente scadenza . Inoltre nei procedimenti in cui è già nominato prima della conclusione delle indagini o all’atto della notifica dello stesso, il difensore non risulta automaticamente autorizzato all’accesso dal Portale a quel determinato procedimento, senza peraltro che ciò comporti una sospensione dei termini processuali che scandiscono l’attività difensiva . Ancora una volta effettuato il deposito della nomina sul portale, occorre attendere un riscontro - che in alcuni casi documentati non arriva nemmeno dopo settimane – per poter procedere con le attività difensive previste dell’art. 415 bis c.p.p. . Infine, secondo Caiazza, sorprendente è rilevare come ogni Procura abbia un proprio approccio” al Portale , e come in alcuni casi – documentati – lo stesso non funzioni affatto senza considerare le varie circolari” interpretative o organizzative che hanno già creato una vera e propria Babele giudiziaria, non compatibile con le più elementari esigenze di certezza del diritto .