Sospensione condizionale della pena: quali circostanze tenere in considerazione?

Per formulare un giudizio prognostico completo e ponderato al fine di stabilire se l’imputato si asterrà o meno in futuro dal compimento di altri reati, è necessario considerare anche la condizione socio-familiare, l’intensità del dolo, il carattere e la personalità del reo nella sua globalità.

Questo il contenuto della sentenza n. 2742/21 della Suprema Corte, depositata il 22 gennaio. La Corte d’Appello di Genova confermava la pronuncia adottata dal Giudice di primo grado, il quale aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 110, 473 c.p., 110, 474 c.p., 110, 648, 61 n. 2 c.p L’imputato impugna la suddetta decisione dinanzi alla Suprema Corte, lamentando, tra i diversi motivi, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena . La Suprema Corte dichiara il motivo di ricorso fondato , osservando come il Giudice di prime cure avesse negato il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole basato sulla mancanza di qualunque forma di reddito . La Corte ritiene tale motivazione carente ed errata in diritto, poiché la valutazione prognostica di cui all’art. 164 c.p. richiede di considerare le circostanze indicate nell’art. 133 c.p. complessivamente , con riferimento tanto alla gravità del reato, quanto alla capacità a delinquere. Ciò posto, nel caso di specie era stato posto l’accento sul requisito della mancanza di reddito e della gravità della condotta senza specificare il motivo per cui si potesse desumere che il reo incensurato avrebbe potuto reiterare il reato nonostante la condanna subita, non considerando allo stesso tempo la condizione socio-familiare dello stesso, l’intensità del dolo e il carattere e la personalità del medesimo nella sua globalità. Tali indici dovevano essere considerati dal Giudice al fine di formulare un giudizio prognostico completo ed equilibrato, rispettoso dei parametri oggetto dell’art. 133 c.p., circa il fatto che l’imputato in futuro si sarebbe astenuto oppure no dalla commissione di altri reati. Per queste ragioni, gli Ermellini annullano la pronuncia impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinviano gli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 dicembre 2020 – 22 gennaio 2021, n. 2742 Presidente Gallo – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 30/05/2019, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Genova in data 10/10/2016 che aveva condannato G.K. alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 1.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110 e 473 c.p. capo A , artt. 110 e 474 c.p. capo B , artt. 110 e 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2 capo C . L’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare - contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2 primo motivo - contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo motivo . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al solo secondo motivo proposto. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Già nella sentenza di primo si precisano le ragioni, ampiamente giustificate, del diniego di riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2 evocando il quantitativo di merce sequestrata n. 13 capi con marchio contraffatto e la creazione da parte degli imputati il ricorrente ed il coimputato D.B.F. di un sistema, seppur rudimentale, per il confezionamento e la vendita della merce contraffatta dette valutazioni vengono fatte proprie dalla sentenza di appello. Nei confronti di dette conclusioni, il motivo di gravame, così come il presente reiterato motivo di cassazione, si presenta come del tutto aspecifico e, come tale, inammissibile. Invero, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare - come verificatosi nella fattispecie - le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c , alla inammissibilità della impugnazione cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 . 3. Pienamente fondato - come detto - è il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale giustifica il diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena evocando le caratteristiche della condotta, l’antigiuridicità intrinseca e le potenzialità lesive . In primo grado, il Tribunale, nella formulazione del giudizio prognostico sfavorevole, aveva evidenziato la mancanza di qualunque forma di reddito. Si tratta, tuttavia, di una motivazione - quale complessivamente considerata - del tutto carente per non dire, di fatto inesistente oltre che erronea in diritto, in quanto la valutazione prognostica richiesta dall’art. 164 c.p. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo , sia con riguardo alla capacità a delinquere motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita . Nel caso in disamina, è stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non è dato comprendere dall’argomentazione adottata dai giudici di merito per quale motivo debba necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensurato, reitererà il reato nonostante la condanna subita, e non deciderà, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l’esecuzione della pena. E questo, in presenza di specifiche deduzioni difensive che hanno evidenziato come il ricorrente sia altresì - regolare sul territorio nazionale - attualmente titolare di un’attività lavorativa a far data dal 25/06/2016 - percettore di reddito, nel corso dell’anno 2018, pari ad Euro 13.761,43. In altri termini, non si è considerata la condizione socio-familiare, l’intensità del dolo, il carattere e la personalità del reo nel suo complesso, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizio prognostico, rispettoso dei parametri di cui all’art. 133 c.p., se l’imputato si asterrà o meno in futuro dal commettere altri reati. Ciò, peraltro, a fronte di un trattamento sanzionatorio che, anche attraverso la concessione di attenuanti generiche, è stato determinato e contenuto in anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 1000 di multa. D’altro canto l’incensuratezza, la titolarità di un lavoro, la regolarità sul territorio e la ancora giovane età del ricorrente all’epoca del fatto trentaduenne richiedevano una motivazione ancor più approfondita e connotata da stringente logicità, trattandosi di elementi positivi di significativa valenza, con particolare riguardo a quello dell’assenza di precedenti giudiziari e di polizia, rispetto al quale il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame riguardata nei profili oggettivi e soggettivi significativi elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo cfr., Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 270609 Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, dep. 2013, Colò, Rv. 254969 Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997, Suncini, Rv. 209024 Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, P.M. in proc. Bocchetti, Rv. 191875 . La sentenza va, quindi, annullata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per una rinnovata e più compiuta valutazione e motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena beneficio il cui riconoscimento, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 c.p., involge valutazioni di merito che sono sottratte al giudizio di legittimità Sez. 2, n. 46981 del 12/10/2016, Grigoroi e altro, Rv. 268402 . Alla pronuncia consegue la declaratoria di irrevocabilità del giudizio di affermazione di penale responsabilità di G.K. . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di penale responsabilità di G.K. .