Mano sotto la maglietta di un ragazzino in un bar: è violenza sessuale

Evidente la responsabilità di un uomo, segnalato alle forze dell’ordine per il comportamento tenuto ai danni di due minorenni. Decisiva la credibilità del racconto fatto dalle due parti offese, che hanno mostrato consapevolezza della natura sessuale dei toccamenti subiti.

Condannato per violenza sessuale fatale l’avere toccato la schiena di due ragazzini Cassazione, sentenza n. 2246/21, depositata il 20 gennaio . Ricostruita la delicata vicenda, i Giudici di merito ritengono l’uomo sotto processo colpevole di due violenze sessuali , consistite in toccamenti verso due minorenni all’interno di un bar. Consequenziale la pena, fissata in Appello in 6 mesi di reclusione . Col ricorso in Cassazione, però, il difensore dell’uomo richiama il compendio probatorio e prova a mettere in discussione l’accertamento della responsabilità penale e l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai due ragazzini. In particolare, poi, il legale sostiene sia stato enfatizzato un gesto innocente e protettivo, quale l’abbassare la maglietta ai ragazzi che erano seduti al bar dinanzi all’uomo . Decisivo è il riferimento alle versioni fornite dai due minorenni. A questo proposito, il primo denunciante ha raccontato che nel bar dove erano seduti a vedere la partita l’uomo gli ha messo la mano sotto la maglietta, toccandogli la schiena e scendendo quasi negli slip e ha aggiunto che si era allontanato dal locale ed aveva chiamato il padre . Subito dopo aveva parlato del fatto con un amico, che gli aveva riferito di aver vissuto la medesima esperienza . Passaggio successivo, ovviamente, l’intervento delle forze dell’ordine che hanno raccolto le dichiarazioni del primo denunciante e dei familiari , mentre solo successivamente l’amico ha denunciato la violenza subita . Ebbene, il perito non ha espresso giudizi di attendibilità sui minori, bensì ne ha valutato il grado di maturità psichica, in relazione alla capacità di recepire le informazioni, di raccordarle ed esprimerle in una visione complessiva , e anche per questo i giudici di merito hanno ritenuto i ragazzini attendibili , poiché avevano reso un racconto semplice, asciutto, essenziale, non inquinato, ma coerente, e in entrambi era percepibile l’imbarazzo per la consapevolezza della natura sessuale dei toccamenti a cui avevano reagito in maniera diversa il primo era scappato e aveva chiamato il padre, mentre il secondo aveva fatto finta di niente per paura di essere frainteso e di ferire l’imputato . Per entrambi i minorenni il racconto è stato liberatorio , mentre l’imputato non ha negato le condotte, ma la loro connotazione libidinosa . Di conseguenza, per i Giudici della Cassazione è logico parlare di violenza sessuale e di reato consumato , poiché i toccamenti compiuti dall’uomo hanno attinto le parti intime ed erogene dei due ragazzini.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 settembre 2020 – 20 gennaio 2021, n. 2246 Presidente Ramacci – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14 febbraio 2019 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 6 marzo 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riconosciuta la continuazione tra i delitti contestati, ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione per due violenze sessuali consistite in toccamenti a due minorenni nel bar. 2. L’imputato presenta quattro motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità. Passa in rassegna il cospicuo compendio probatorio e censura il suo apprezzamento da parte dei Giudici di merito. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale aveva omesso di rispondere all’eccezione di genericità e superficialità delle indagini dei Carabinieri, i quali non avevano interrogato i presenti al bar aveva valorizzato la testimonianza di una professionista, che, non si comprendeva, se fosse stata un ausiliario di polizia giudiziaria o un consulente del pubblico ministero, ma che aveva parlato con i minori prima della videoregistrazione, non aveva esplorato il contesto familiare ed aveva espresso inammissibilmente giudizi di attendibilità sulle loro dichiarazioni aveva enfatizzato un gesto innocente e protettivo, quale l’abbassare la maglietta ai ragazzi che erano seduti al bar dinanzi a lui non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi a difesa, tra cui quelle dei sacerdoti della parrocchia che avevano escluso che avesse commesso atti e/o abusi sessuali. Con il secondo eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per omessa derubricazione dei fatti in reato tentato. Con il terzo censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Con il quarto lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’applicazione delle pene accessorie ed alla misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedevano un contatto abituale con minori. Considerato in diritto 3. Il primo ed il secondo motivo attengono all’accertamento dei fatti. La Corte territoriale ha ripercorso le vicende delle due violenze sessuali ai danni dei ragazzini, analizzando scrupolosamente le eccezioni sollevate dalla difesa e pervenendo alle medesime conclusioni del Tribunale. Il primo denunciante aveva raccontato che nel bar dove erano seduti a vedere la partita l’imputato gli aveva messo la mano sotto la maglietta, toccandogli la schiena e scendendo quasi negli slip. Si era dunque allontanato dal locale ed aveva chiamato il padre. Subito dopo aveva parlato del fatto con un amico che gli aveva riferito di aver vissuto la medesima esperienza. Le Forze dell’ordine erano prontamente intervenute ed avevano raccolto le dichiarazioni del primo denunciante e dei familiari. Anche l’amico aveva poi denunciato la violenza subita. A differenza di quanto argomentato dalla difesa, l’esperta non ha espresso giudizi di attendibilità dei minori, bensì ne ha valutato il grado di maturità psichica, in relazione alla capacità di recepire le informazioni, di raccordarle ed esprimerle in una visione complessiva. Con motivazione immune da censure, i Giudici di merito hanno ritenuto i ragazzini attendibili, perché avevano reso un racconto semplice, asciutto, essenziale, non inquinato, ma coerente. In entrambi era percepibile l’imbarazzo per la consapevolezza della natura sessuale dei toccamenti a cui avevano reagito in maniera diversa il primo era scappato e aveva chiamato il padre, mentre il secondo aveva fatto finta di niente per paura di essere frainteso e di ferire l’imputato. Per entrambi il racconto era stato liberatorio. L’imputato non aveva negato le condotte, ma la connotazione libidinosa delle stesse. La Corte territoriale ha esaminato anche le dichiarazioni degli altri testi, sia a carico che a discarico, spiegando per quali ragioni il Tribunale ne aveva ritenute alcune false e meritevoli di un ulteriore approfondimento da parte della Procura a cui erano stati trasmessi gli atti. La motivazione in ordine alla sussistenza di reati consumati anziché tentati è in linea con la giurisprudenza di legittimità, siccome i toccamenti avevano attinto le parti intime ed erogene delle persone offese. Si veda sul tema Cass., Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 262472 - 01, secondo cui in tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa zone genitali o comunque erogene , essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica. Nel caso specifico, la Corte di cassazione aveva ritenuto la fattispecie consumata in relazione alla condotta dell’imputato consistita nel leccamento di una guancia dovuto ad un bacio non riuscito ed al contemporaneo toccamento delle parti intime di una ragazza minorenne. Si veda, altresì la successiva conforme sentenza n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 266900. 4. Il terzo motivo va accolto limitatamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte territoriale ha reso una motivazione perplessa, perché l’imputato non aveva ammesso i fatti, non aveva mostrato pentimento ed aveva approfittato della conoscenza dei ragazzi in parrocchia dove prestava il servizio di ministrante. Si tratta di circostanze incoerenti rispetto al giudizio richiesto in tema di circostanze attenuanti generiche che non può fondarsi su circostanze neutre, quali l’attitudine difensiva e l’occasione della conoscenza per la frequentazione della parrocchia. 5. Il quarto motivo è da ritenersi assorbito nell’annullamento della sentenza impugnata sul terzo motivo. Premesso che il ricorrente non ha dedotto di aver devoluto alla Corte territoriale il tema delle pene accessorie e degli altri effetti penali ai sensi dell’art. 609-nonies c.p. e non ha svolto alcuna specifica censura in diritto, ritiene il Collegio che la questione, attenendo alla legalità della pena, possa essere esaminata dal Giudice del rinvio il quale dovrà rivalutare l’eventuale influenza delle circostanze attenuanti generiche sull’intero trattamento sanzionatorio, ferma restando la statuizione del Giudice di primo grado che ha già riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante. In definitiva, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., comma 2, l’accertamento di responsabilità è da dichiararsi irrevocabile, mentre il trattamento sanzionatorio va rivisto da altra Sezione della Corte di appello di Napoli, sulla base dei rilievi sopra svolti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.