Quando è illegale la sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità?

La Corte di Cassazione ha affermato che nell’ambito dei ricorsi per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi illegale” la sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della sua applicazione.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2277/21, depositata il 20 gennaio. Il GIP presso il Tribunale di L’Aquila applicava la pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p. all’imputato per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a , d.lgs. numero 152/2006, pena poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità . Il Procuratore Generale territoriale impugna la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, deducendo che erroneamente era stata sostituita la pena dell’ammenda con quella del lavoro di pubblica utilità. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso ammissibile e fondato , rilevando che nel caso di specie si è in presenza di una pena illegale . Infatti, come spiega la Corte, la sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità è avvenuta al di fuori dei casi contemplati dalla legge , in quanto il reato ascritto non rientra né nelle ipotesi previste dall’art. 54, d.lgs. numero 274/2000 che considera solo i reati che rientrano nella competenza funzionale del giudice di pace , né in quelle presenti all’art. 186, comma 9- bis , c.d.s., che si riferisce alle ipotesi di reato di guida sotto l’influenza dell’alcol, e nemmeno in altre disposizioni che consentono la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità. Per tale ragione, gli Ermellini affermano che in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi illegale” la sostituzione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione . Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al GIP.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 dicembre 2020 – 20 gennaio 2021, n. 2277 Presidente Rosi – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applicava a E.D.M. la pena concordata, pari a 2.000 Euro di multa, per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 , art. 256, comma 1, lett. a - esclusa l’ipotesi di cui alla lett. b -, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità presso la Croce Rossa italiana di omissis , per la corrispondente durata di quattro giorni. 2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore Generale territoriale propone ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, assumendo che in maniera erronea sia stata sostituta la pena dell’ammenda con il lavoro di pubblica utilità, in mancanza di una normativa in tema di reati contravvenzionali di competenza del Tribunale, analoga a quella prevista per i reati del giudice di pace e in materia di reati del codice della strada aggiunge, infine, il ricorrente che la conversione è stata calcolata al di fuori di ogni canone normativo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Invero, come risulta dall’opposizione a decreto penale di condanna e contestuale istanza ex artt. 464 e 444 c.p.p. avanzata dal difensore di fiducia nonché procuratore speciale dell’imputato in data 12 agosto 2019, M.E.E. ha chiesto l’applicazione della pena pari a 2.000 Euro di ammenda, con sostituzione della complessiva pena con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al combinato disposto dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis e del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, per un periodo pari a giorni quattro, pari ad ore otto di lavoro di pubblica utilità . L’istanza è stata avanzata con il consenso del pubblico ministero e l’accordo tra le parti è stato puntualmente recepito nella sentenza impugnata. 3. Ciò posto, l’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. E, nel caso, di specie, si è in presenza di una pena illegale, sicché il ricorso, essendo promosso per uno dei casi consentiti dalla legge, è ammissibile. 4. Come correttamente evidenziato dal P.G. ricorrente, si versa infatti in un caso di illegalità della pena, in quanto la sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità è avvenuta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non rientrando il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2000, art. 256 nè nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, che considera solamente di reati che rientrano nella competenza funzionale del giudice di pace, nè nella previsione nell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, che si riferisce alle sole ipotesi del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, nè in altre norme come, ad esempio, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5-bis , che espressamente consentono la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità. 5. Deve perciò affermarsi che, in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi illegale la sostituzione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione. 6. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata, che ha recepito l’accordo delle prati in ordine alla sostituzione della pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità per un’ipotesi di reato che non prevede tale sostituzione, deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila, ufficio G.i.p., per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila, ufficio G.i.p., per l’ulteriore corso.