



misure di prevenzione | 20 Gennaio 2021
Revoca della confisca di prevenzione definitiva solo con prove nuove e non deducibili nel giudizio di prevenzione
di Serena Gentile - Avvocato penalista
«Nonostante la genesi derivata rispetto all’istituto della revisione, gli interessi tutelati dalla revocazione della confisca di prevenzione sono diversi e presuppongono spettri di deduzione probatoria più stringenti. Se, infatti, nell’ambito della revisione possono ammettersi anche prove deducibili nel giudizio e ivi non dedotte, nel perimetro della revocazione ex art.28 D.Lgs.159/2011 ciò non può consentirsi: il diritto di proprietà, sebbene garantito costituzionalmente, è posto su un grado assiologico inferiore rispetto al bene della libertà personale».

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 2190/21; depositata il 19 gennaio)








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