Panetto di hashish in casa: l’esame tricologico non può comunque escludere la destinazione allo spaccio

Definitiva la condanna dell’imputato beccato ad avere nella propria abitazione 90 grammi di hashish, da cui erano ricavabili oltre mille e duecento dosi singole. Respinta la richiesta difensiva mirata all’ottenimento di un esame tricologico sullo stesso l’eventuale presenza di tracce di cannabinoidi potrebbe dimostrare lo stato di assuntore ma non potrebbe mettere in discussione la destinazione della sostanza allo spaccio.

Panetto di hashish nascosto in casa. Legittima la condanna per detenzione a fini di spaccio. Irrilevante l’ipotetico uso personale, poiché il quantitativo di sostanza stupefacente è sufficiente per la produzione di oltre mille e duecento dosi singole Cassazione, sentenza n. 2129/21, depositata il 19 gennaio . Fondamentali i dettagli della vicenda. A fronte del quadro probatorio a disposizione, i Giudici di merito ritengono evidente la responsabilità penale dell’imputato reo di aver illecitamente detenuto presso la sua abitazione e occultato nella tasca del giubbotto un panetto di hashish del peso di 90 grammi, da cui potevano ricavarsi mille e duecentoventisei dosi singole medie . A rendere più grave la sua posizione, poi, anche il rinvenimento di un bilancino di precisione in uno stanzino della casa . Col ricorso in Cassazione il difensore prova a ridimensionare la condotta del suo cliente, chiedendo, in particolare, un accertamento tricologico, volto a provare eventuali tracce di cannabinoidi e quindi a dimostrare lo stato di assuntore dell’uomo per poter valutare meglio la sua personalità . Per i Giudici della Cassazione, però, effettuare la perizia sull’imputato non può essere rilevante ai fini della decisione. In sostanza, non può riconoscersi un peso specifico al mezzo istruttorio richiesto volto ad accertare eventuali tracce di cannabinoidi nei capelli dell’uomo, poiché, osservano i Giudici della Cassazione, condividendo quanto rilevato in Appello, il quantitativo notevole di hashish in sequestro e l’elevato grado di purezza circa 90 grammi da cui potevano trarsi oltre mille e duecento dosi singole , unitamente al rinvenimento della bilancia di precisione e al fatto che l’uomo non ha stabile attività lavorativa, fa ritenere provato che la detenzione della sostanza fosse finalizzata allo spaccio , non potendosi escludere che fosse utilizzata anche per finanziare i consumi personali dell’uomo .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 – 19 gennaio 2021, numero 2129 Presidente Piccialli – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Sa. Al. ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90 per aver illecitamente detenuto presso la sua abitazione e occultato nella tasca del giubbotto un panetto di hashish del peso di gr 90,04, da cui potevano ricavarsi 1226 dosi singole medie oltre a un bilancino di precisione, rinvenuto in uno stanzino. Con la recidiva reiterata infraquinquennale. 2. Lamenta I vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza avente ad oggetto la rinnovazione dibattimentale e l'accertamento tricologico, volto a provare eventuali tracce di cannabinoidi e quindi a dimostrare lo stato di assuntore dell'imputato al fine di poter valutare meglio la sua personalità e concedere anche le attenuanti generiche, illegittimamente negate II violazione di legge in quanto con riferimento alla ritenuta recidiva specifica è stato effettuato ex art. 99 comma 4 cod.penumero l'aumento della pena di due terzi anziché in minor aumento di cui al comma 1 dell'art. 99 cod.penumero 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 28.10.2020 numero 137 dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Va ricordato infatti che nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto . Sez. 2, numero 36630 del 15/05/2013 Ud. dep. 06/09/2013 Rv. 257062 - 01. Sul punto la Corte territoriale con argomentazioni logiche e non censurabili ha affermato la non rilevanza del mezzo istruttorio richiesto volto ad accertare eventuali tracce di cannabinoidi nei capelli poiché il quantitativo notevole di hashish in sequestro e l'elevato grado di purezza gr. 90 circa da cui potevano trarsi 1226 dosi singole unitamente al rinvenimento della bilancia di precisione e al fatto che l'imputato non aveva stabile attività lavorativa faceva ritenere provato che la detenzione della sostanza fosse finalizzata allo spaccio, non potendosi escludere che fosse utilizzata anche per finanziare i consumi personali fol 2 sentenza impugnata . 4.2. Quanto al secondo motivo, è appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 numero 36382, Rv. 227142 o con formule sintetiche tipo si ritiene congrua vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 numero 9120 Rv. 211583 , ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. penumero , sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico Cass. sez. III 16 giugno 2004 numero 26908, Rv. 229298 , evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale infatti ha ampiamente motivato rispetto all'episodio delittuoso di cui trattasi che è stato valutato come evoluzione della capacità criminale sul punto della dosimetria della pena, che ha ritenuto adeguata ai parametri di cui all'art. 133 cod.penumero , ha precisato che a carico di Sa. risultavano gravi e diversi precedenti penali alcuni dei quali specifici per importazione dall'estero di ingenti quantitativi di stupefacente ed essendo anche destinatario di misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con riferimento al quantificazione della pena e all'applicazione dell'aumento derivante dalla contestata recidiva va considerato che il Giudice di primo grado ha individuato la pena base in anni due di reclusione ed Euro 5.400,00 multa, ha poi aumentato correttamente per la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4, in riferimento al comma 2, cod.penumero recidiva reiterata infraquinquennale di due terzi, calcolando la pena di anni tre e mesi quattro di eclusione ed Euro 9000,00 di multa, cui ha applicato la conseguente riduzione per il rito abbreviato. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.