



delitti contro la pubblica amministrazione | 19 Gennaio 2021
Tra millantato credito e traffico di influenze illecite. E la truffa?
di Claudio Bossi - Avvocato penalista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.
Le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili prima della riforma del 2019 al reato di millantato credito, devono essere sussunte nella fattispecie di cui all’articolo 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite) atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 1869/21; depositata il 18 gennaio)








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