Comunicazione detenuto-difensore: legittimo il trattenimento di un cd privo di contenuto

Là dove la corrispondenza epistolare non presenti le caratteristiche normative e di immediata comprensibilità del suo testo può essere trattenuta secondo le valutazioni operate dall’ufficio censura .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1901/21, depositata il 18 gennaio. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto dal detenuto contro il provvedimento di trattenimento di una missiva proveniente dal suo difensore contenente un cd-rom, poiché quest’ultimo risultava privo di contenuto e, dunque, non poteva essere consegnato, essendo considerato alla stregua di un oggetto . Il detenuto impugna la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, lamentando l’errore in cui era incorso il Tribunale nell’avere considerato che un cd-rom non potesse rientrare nella libertà di corrispondenza , anche se in forma digitale, e che esso, dunque, doveva essere consegnato al destinatario anche se vuoto. La Corte di Cassazione dichiara infondato il ricorso, richiamando le norme che disciplinano la comunicazione tra detenuto e difensore. In primo luogo, emerge l’art. 35 disp. att. c.p.p., il quale prevede, tra l’altro, le indicazioni che la busta deve contenere, tra cui rientra oltre al nome, cognome dell’imputato e del difensore la dicitura corrispondenza per ragioni di giustizia”, corredata dalla sottoscrizione del mittente e dall’indicazione del procedimento a cui si riferisce la corrispondenza. Il comma 2 della stessa disposizione, inoltre, precisa che, qualora il mittente sia il difensore, la sottoscrizione deve essere autenticata dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di appartenenza o da un suo delegato. Gli Ermellini richiamano, poi, l’art. 16.4 della Circolare del DAP, la quale disciplina la consegna di atti e documenti processuali in regime differenziato da parte del difensore al detenuto. Tali adempimenti, spiega la Corte, sono funzionali a verificare la sussistenza di una stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna in relazione all’esercizio delle facoltà difensive. Ciò posto, la Corte di Cassazione non rileva alcun profilo di inammissibilità nel provvedimento impugnato, poiché quando la corrispondenza epistolare non presenti le caratteristiche normative e di immediata comprensibilità del suo contenuto, essa può essere trattenuta in base alle valutazioni effettuate dall’ufficio censura. Tra l’altro, nel caso in oggetto il cd-rom era privo di contenuto, dunque è improprio parlare sia di documento digitale” sia di equiparazione a foglio cartaceo bianco. A tal proposito, gli Ermellini precisano che il compact-disk è un supporto informatico destinato a incamerare dati elettronici e, come tale, sul versante delle comunicazioni con l’esterno non può essere equiparato, sic et simpliciter alla corrispondenza epistolare che trova la sua disciplina, per quanto qui rileva, nell’art. 41- bis l. 26 luglio 1975, n. 354 la cui lett. e comma 2-quater . Trattandosi di un oggetto ”, dunque, la sua ricevibilità” è giustamente sottoposta all’ufficio competente, che potrà disporne il trattenimento qualora, dall’esame dei contenuti, l’autorità giudiziaria ritenga sussistente una situazione di pericolo concreto per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l’adozione della prima forma di controllo. Per tale ragione, la suddetta decisione può avere ad oggetto non solo comunicazioni, scritti o disegni non comprensibili, ma anche atti da cui derivi il sospetto di un significato diverso ovvero che essi realizzino quello scopo per via della loro tecnicità o lunghezza. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 settembre 2020 – 18 gennaio 2021, n. 1901 Presidente Di Tomassi – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 20/11/2019, respingeva il reclamo, proposto da A.A. , avverso il provvedimento di trattenimento di una missiva in arrivo che aveva come mittente il suo difensore e che conteneva un cd-rom. Osservava il provvedimento impugnato che il Cd-rom era privo di contenuto e che, pertanto, non poteva essere consegnato, dovendo considerarsi alla stregua di un oggetto. Ciò pur risultando allegato a una missiva e provenendo dal difensore di fiducia. Si sarebbe invero, violato il disposto di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2 quater, lett. c , e la disciplina dettata dalla circolare del 2/10/2017 del D.A.P. in merito all’acquisto e alla ricezione di beni diversi dai generi alimentari. 2. Ricorre per cassazione A.A. , con il ministero del difensore di fiducia avvocato Stefania Gottero e deduce quanto segue. Lamenta il ricorrente che la decisione dell’ufficio censure di non consegnare la missiva era fondata su asserzioni apodittiche. Il Tribunale di sorveglianza aveva errato nel non considerare che anche un cd-rom potesse rientrare nella libertà della corrispondenza, sia pur in forma digitale, e che si dovesse eseguire la consegna, anche là dove il cd-rom stesso fosse stato vuoto. Ciò perché il detenuto aveva diritto a farne uso, per l’esercizio dei relativi diritti, anche scrivendo al suo difensore. Egli, infatti, poteva rinunciare alle prerogative di cui agli artt. 103 e 35 disp. att. c.p.p., così attestando implicitamente la genuinità del contenuto del supporto informatico. Non era corretto il ragionamento operato dal Tribunale di sorveglianza che aveva avallato quello del magistrato di Cuneo nella parte in cui aveva ritenuto che un cd-rom vuoto non si potesse assimilare ad una missiva e che trattandosi di un oggetto doveva essere sottoposto al relativo statuto. Nella specie si sarebbe dovuta, piuttosto, chiarire la natura del cd-rom. Esso o era corrispondenza e sarebbe stato soggetto al controllo dell’ufficio corrispondenza o non lo era e sarebbe stato soggetto a verifica da parte dell’ufficio casellario che si occupa degli oggetti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Deve premettersi che la libertà e la segretezza della corrispondenza, ai sensi dell’art. 15 Cost., sono oggetto di presidio costituzionale e soggette alla doppia riserva di legge e di giurisdizione. Le limitazioni e i controlli della corrispondenza nei confronti di persone detenute sono regolate dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, che alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18-ter, stabilisce il regime delle limitazioni, del visto di controllo sul contenuto delle buste, nonché dei provvedimenti di trattenimento. All’ambito di applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18-ter, è sottratta la comunicazione qualificata, tra detenuto e difensore. Ciò per la necessità di bilanciare, contemperandole, le istanze di ordine e sicurezza con l’esercizio di un diritto egualmente oggetto di presidio costituzionale. L’art. 103 c.p.p., comma 6, stabilisce che sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato . Secondo l’art. 35 disp. att. c.p.p., comma 4, alla corrispondenza tra l’imputato detenuto e il suo difensore non si applicano le disposizioni dettate dall’ordinamento penitenziario in materia di controllo della corrispondenza. Questo principio è fissato anche dalla stessa L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18-ter, rubricato limitazioni e controlli della corrispondenza , il cui comma 2 stabilisce che le disposizioni dettate dal comma 1, in materia di limitazioni nella corrispondenza, di visto di controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai difensori. La comunicazione tra detenuto e difensore è, tuttavia, regolata da una serie di disposizioni. L’art. 35 disp. att. c.p.p., prevede, al comma 1, tra le altre, le indicazioni che la busta deve contenere nome, cognome dell’imputato e del difensore la dicitura corrispondenza per ragioni di giustizia con la sottoscrizione del mittente e l’indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce. Inoltre, il comma 2 puntualizza che quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell’ordine forense di appartenenza o da un suo delegato . In maniera del tutto coerente con tali previsioni, l’art. 16.4 della Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis , disciplina la Consegna atti e documenti processuali , dal difensore al detenuto in regime differenziato. 3. Ritiene il Collegio che il complesso degli adempimenti descritti si configuri come funzionale all’esercizio delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all’esercizio delle facoltà difensive e che, per tale ragione, nessun profilo di illegittimità possa essere ravvisato nel provvedimento impugnato. Il difensore, si rileva, ha trasmesso sotto forma di missiva un compact disk che in apparenza risultava completamente vuoto. Sulla scorta della caratteristica anzidetta il Tribunale, confermando il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza, ha delibato il non inoltro esplicitando la doppia ragione secondo cui, da un lato, si sarebbe potuto trattare di un supporto che avrebbe potuto contenere informazioni non immediatamente comprensibili e, dall’altro, che esso sarebbe stato soggetto alla disciplina dell’introduzione di oggetti nella struttura penitenziaria. Si tratta di una annotazione immune da censure, poiché quando perviene presso l’istituto di pena sub specie di allegato a una missiva è sempre, nel concorso delle condizioni di legge, soggetto al controllo di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter, e nel caso di corrispondenza con il difensore allo statuto derogatorio di cui all’art. 35 disp. att Là dove la corrispondenza epistolare non presenti le caratteristiche normative e di immediata comprensibilità del suo testo può essere trattenuta secondo le valutazioni operate dall’ufficio censura. In caso diverSo pur risultando un oggetto spedito al detenuto senza avere obiettivamente le caratteristiche della corrispondenza epistolare è sottratto alla possibilità di essere consegnato attraverso il controllo anzidetto e va recuperato alla disciplina del controllo degli oggetti. D’altro canto, nella specie si apprende come il cd-rorn non presenta alcun contenuto comunicativo e risulta vuoto. È improprio, pertanto, il richiamo al documento digitale trattandosi, piuttosto, di un supporto informatico privo, almeno in apparenza, di contenuto. L’equiparazione al foglio cartaceo in bianco è parimenti impropria. Le caratteristiche del supporto informatico solo in apparenza possono assimilarsi alla missiva manoscritta o redatta con mezzi meccanici. Il supporto anzidetto contiene dati digitali, non decifrabili in immediato e de visu, come accade per la corrispondenza tradizionalmente intesa, di cui è apprezzabile il contenuto con un’operazione di lettura. Per intendere il contenuto del compact disk occorre, al contrario, un hardware e un software che permettano la trasformazione dei dati digitali dal testo alle immagini in comunicazioni comprensibili. Solo attraverso l’operazione anzidetta si può appurare se il cd-rom sia effettivamente privo di contenuto in senso sostanzialmente analogo Sez. 1, n. 27571-19 del 28/2/2019, A. n. m. . Ciò premesso la decisione impugnata risulta corretta sia pur con le precisazioni operate e che si passa ad integrare. Il compact-disk è, innanzitutto, un supporto informatico destinato a incamerare dati elettronici e, come tale, sul versante delle comunicazioni con l’esterno non può essere equiparato, sic et simplciter alla corrispondenza epistolare che trova la sua disciplina, per quanto qui rileva, nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e , sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità Europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia . Trattandosi di oggetto la sua ricevibilità è correttamente riservata all’ufficio casellario cui è demandato quel tipo di controllo. Benché la fattispecie, in apparenza, non sia espressamente e specificamente individuata i casi in cui può essere disposto il Irattenimènto, è evidente, stante lo stretto collegamento funzionale con il visto di censura. Esso può essere disposto qualora, dall’esame dei contenuti della corrispondenza, l’autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l’adozione della prima forma di controllo Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, dep. 27/02/2014, Virga, Rv. 259472 . Ne consegue che la suddetta decisione può avere a oggetto non soltanto comunicazioni, scritti o disegni incomprensibili, ma anche atti che facciano sospettare un significato diverso o che comunque, per tecnicità e lunghezza, realizzino quello scopo. Nella fattispecie dunque, trattandosi di un oggetto vuoto, allegato a una missiva bianca correttamente il controllo è stato eseguito dall’ufficio matricola e l’oggetto stesso è stato trattenuto. Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma -che si stima equo, per il grado di colpa nella indicata determinazione della causa d’inammissibilità - di Euro duemila alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.