Guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale: esclusa la punibilità se il veicolo è un “ciclomotore”

Il reato di cui all’art. 73 d. lgs. n. 59/2011 sanziona la persona già sottoposta a una misura di prevenzione personale la quale guidi un autoveicolo o motoveicolo, senza patente o dopo che quest’ultima sia stata negata, sospesa o revocata. Pertanto, qualora il conducente si trovi alla guida di un ciclomotore”, pur ravvisandosi le condizioni descritte dalla norma in esame, non può rispondere del reato contestato in quanto il veicolo non rientra nella nozione di motoveicolo”.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sez. I Penale, con la sentenza n. 36257/20, depositata il 17 dicembre. L’art. 73 d.lgs. n. 159/2011. Nei giudizi di merito il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/2011 perché, nonostante fosse privo della patente di guida, e benché fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si era posto alla guida di un veicolo elettrico che presentava le caratteristiche di un ciclomotore. Veniva esclusa, dunque, la ricostruzione difensiva secondo cui si trattasse di un velocipede con pedalata assistita. La tesi difensiva velocipede con pedalata assistita e mancanza dell’elemento soggettivo. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello ritenevano di non poter accogliere la tesi della difesa, fondata sulla mancanza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato lo stesso, difatti, aveva acquistato il mezzo con la garanzia, desunta dalla scheda tecnica rilasciata dalla casa produttrice, che il veicolo potesse essere condotto a qualsiasi età senza bisogno di patente di guida. Tuttavia, non poteva escludersi che l’imputato non avesse contezza del fatto che, in verità, fosse necessaria la patente di guida, trattandosi di un ciclomotore alimentato da batteria elettrica. La soluzione della Cassazione la categoria del ciclomotore è esclusa dalla fattispecie di cui all’art. 73, d.lgs. 159/2011. La Suprema Corte annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste, assolvendo dunque l’imputato dalle accuse sulla base di una diversa qualificazione dei fatti, anche se non prospettata dalla difesa quale motivo di censura. Ciò in quanto deve escludersi che la bicicletta elettrica a bordo della quale si trovava l’imputato potesse correttamente ricondursi alla nozione di motoveicolo, nella quale, secondo giurisprudenza costante, non rientra la nozione di ciclomotore. Nella specie, la questione posta alla base dell’attenzione dei Giudici di legittimità può essere risolta sulla base della mera classificazione dei veicoli così come improntata dalla normativa attuale art. 47, d.lgs. n. 285 del 1992, modificato dal Codice della Strada . I ciclomotori e i motoveicoli , difatti, appartengono a categorie distinte, venendo i primi definiti come veicoli a motore contraddistinti da una cilindrata non superiore a 50 cc e dalla capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h i secondi, invece, come veicoli a motore, diversi dai ciclomotori, destinati al trasporto di persone. Inoltre, benché il legislatore abbia poi previsto per i ciclomotori il possesso della patente AM, egli ha comunque ritenuto di dover escludere la punibilità della condotta di guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc ad opera del conducente sottoposto a misura di prevenzione personale che non avesse conseguito il certificato di idoneità. E ciò risulta dalla chiara formulazione del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/2011, nella parte in cui specifica che la punibilità è riservata ai soggetti alla guida di un autoveicolo o motoveicolo. Pertanto, nel caso di specie, essendo stato trovato alla guida di un ciclomotore”, pur ravvisandosi le condizioni descritte dalla norma in esame, il conducente non può rispondere del reato contestato in quanto il veicolo non rientra nella nozione di motoveicolo”.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 ottobre – 17 dicembre 2020, n. 36257 Presidente Siani – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Gela in data 31/10/2017, emessa in esito a giudizio abbreviato, S.F. fu condannato alla pena di sei mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 perché, nonostante fosse privo della patente di guida, mai conseguita, e benché fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata in data 30/5/2013 e fino al 29/5/2018, si era posto alla guida di un veicolo elettrico che presentava le caratteristiche specifiche non di un velocipede con pedalata assistita , ma di un ciclomotore e segnatamente di un motorino elettrico fatti accertati in OMISSIS . 2. Con sentenza in data 13/5/2019, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarò applicabile la modifica apportata all’art. 442 C.P.P., comma 2, dalla L. n. 103 del 2017, per l’effetto apportando la riduzione per il rito nella misura della metà e rideterminando la pena finale in tre mesi di arresto. Secondo il Giudice di appello, infatti, doveva ritenersi infondato il motivo di gravame con il quale era stata prospettata la riconducibilità del veicolo condotto dall’imputato alla categoria delle biciclette a pedalata assistita che il codice della strada, all’art. 50, classifica come velocipede . Ciò in quanto secondo il decreto del Ministero dei Trasporti del 31/1/2003, emesso in conformità della direttiva Europea 2002/24/CE, una bicicletta, per essere considerata a pedalata assistita, dovrebbe essere dotata di un motore ausiliario elettrico di potenza massima 0,25 kw, entrante in azione soltanto in presenza di un movimento dei pedali, per poi progressivamente ridurre e, infine, interrompere l’alimentazione quando il veicolo raggiunga i 25 km/h. Per contro, la bicicletta elettrica non a pedalata assistita, secondo la Corte territoriale, sarebbe un veicolo dotato di motore elettrico, azionabile attraverso l’utilizzo di un acceleratore, anche ove il conducente non stia pedalando veicolo che, non previsto dal codice della strada, dovrebbe rientrare nella categoria dei ciclomotori , con conseguente obbligo di omologazione e immatricolazione. In tale prospettiva, dal momento che dalla annotazione di polizia giudiziaria del 29/5/2015 era emerso che l’imputato, quantunque privo di patente e sottoposto a misura di prevenzione personale, stava percorrendo, al momento del controllo, la Via OMISSIS alla guida di un veicolo a due ruote in pianura facendo uso dell’acceleratore posto nella manopola destra del manubrio e senza azionare al contempo i pedali, i Giudici di merito conclusero che S. fosse stato rinvenuto alla guida di una bicicletta elettrica assimilabile a un ciclomotore e non a bordo di una biciletta a pedalata assistita . E ciò benché la scheda tecnica del veicolo rilasciata dalla casa produttrice lo indicasse come un veicolo che poteva essere condotto, a qualsiasi età, senza bisogno di patente di guida, nè di assicurazione, targhino e bollo ciò che aveva indotto il Giudice di Pace ad accogliere il ricorso proposto avverso le sanzioni amministrative contestualmente irrogate dall’imputato . Circostanza, questa, ritenuta inidonea a escludere che S. potesse non avere contezza della necessità della patente di guida, essendo possibile per chiunque avvedersi che il mezzo era un ciclomotore, quantunque alimentato da una batteria elettrica. Nè la condotta poteva essere qualificata in termini di particolare tenuità, tenuto conto degli innumerevoli precedenti penali dell’imputato, reiteratamente condannato, in precedenza, per gravissimi reati sia contro il patrimonio che in materia di sostanze stupefacenti, oltre che, nel 2000, per quello di omicidio. Nondimeno, stanti le peculiarità della vicenda e, segnatamente, le caratteristiche proprie del veicolo condotto in difetto della patente di guida, la Corte di appello determinò la pena inflitta all’imputato nel minimo edittale. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso S. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Cristina Alfieri, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , la inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, e art. 125 c.p.p., comma 3, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell’elemento soggettivo, non avendo avuto l’agente la consapevolezza di condurre un mezzo che necessitava della patente di guida, essendo stato lo stesso acquistato come bicicletta a pedalata assistita , la quale, come tale, non avrebbe necessitato del titolo abilitativo alla guida, come da scheda tecnica allegata alla fattura di acquisto e come ritenuto dal Giudice di pace di Gela, che avrebbe annullato le contestazioni amministrative. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. In particolare, l’esclusione di tale fattispecie a cagione degli innumerevoli precedenti penali dell’imputato, reiteratamente condannato, in passato, per gravissimi reati sia contro il patrimonio che in materia di sostanze stupefacenti, oltre che - nell’anno 2000 - per quello di omicidio, sarebbe in contraddizione con la fissazione della pena base nel minimo edittale, stante le peculiarità della vicenda e, segnatamente, le caratteristiche del veicolo condotto e non avrebbe tenuto conto del fatto che a carico dell’imputato, successivamente ai reati per i quali aveva già espiato la pena, non risultavano altri procedimenti penali, anche alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudizio di tenuità richiede una valutazione globale di tutte le peculiarità della fattispecie sottoposta a scrutinio, con riferimento, in particolare, alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza da esse desumibile e all’entità del danno o del pericolo. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 2. I Giudici di merito hanno puntualmente esplicitato le ragioni per le quali il mezzo a bordo del quale S.F. era stato controllato non poteva essere ricondotto alla categoria delle biciclette a pedalata assistita che il codice della strada, all’art. 50, classifica come velocipede , non ravvisandosi i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dei Trasporti in data 31/1/2003, che ha recepito le indicazioni della direttiva Europea 2002/24/CE e per le quali doveva essere, invece, classificato come una bicicletta elettrica , rientrante nella categoria dei ciclomotori , trattandosi di un veicolo dotato di motore elettrico azionabile attraverso l’utilizzo di un acceleratore di cui il veicolo era dotato. 2.1. Tuttavia, le sentenze di primo e di secondo grado non hanno considerato che, in ogni caso, la categoria dei ciclomotori non rientra in quella dei motoveicoli , per l’uso dei quali è necessario il possesso della patente, in mancanza della quale il soggetto, sottoposto a misura di prevenzione personale, che sia stato rinvenuto alla guida del mezzo, incorre nella contravvenzione prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della L. 13 agosto 2010, n. 136, artt. 1 e 2 , a mente del quale nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale . Dunque, tale disposizione - da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 C.d.S., comma 13, Sez. 1, n. 27828 del 13/6/2013, Magliuolo, Rv. 255992 , che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, configura la guida senza patente unicamente come illecito amministrativo sanziona la conduzione, da parte di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, di un mezzo di locomozione classificato come autoveicolo o motoveicolo , per il quale sia obbligatorio il conseguimento della patente di guida, non sospesa nè revocata. 3. Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersi che la bicicletta elettrica a bordo della quale si trovava S.F. , pur qualificata come ciclomotore , potesse correttamente ricondursi alla nozione di motoveicolo , nella quale non rientra, secondo la giurisprudenza di legittimità, la cennata nozione di ciclomotore Sez. 1, n. 6752 del 19/11/2018, dep. 2019, Miceli, Rv. 274803 Sez. 1, n. 49473 del 16/7/2018, Grillo, non massimata . Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 47, come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 codice della strada , individua, nella classificazione dei veicoli, i seguenti a veicoli a braccia b veicoli a trazione animale c velocipedi d slitte e ciclomotori f motoveicoli g autoveicoli h filoveicoli i rimorchi l macchine agricole m macchine operatrici n veicoli con caratteristiche atipiche. Dunque, i ciclomotori e i motoveicoli appartengono, già in sede di prima classificazione, a categorie distinte, venendo i primi definiti come veicoli a motore a due o tre ruote , contraddistinti da a motore di cilindrata non superiore a 50 c.c., se termico b capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h e i secondi come veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote , distinti in varie sottocategorie, tra le quali quella, più prossima ai ciclomotori , dei motocicli , a loro volta definiti come veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente lett. a . Questa distinzione, presente nell’attuale normativa, era già contemplata dalle disposizioni previgenti, contenute nel Testo unico sulla circolazione stradale , che, agli artt. 21 e 24, già distingueva il concetto giuridico di ciclomotore da quello di motoveicolo , prevedendo solo per quest’ultimo il possesso della patente quale documento necessario della guida. Di tal che la L. n. 575 del 1965, art. 6, nel prevedere la fattispecie poi rifluita nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, già consentiva di escludere la punibilità della condotta di guida di un ciclomotore del conducente sottoposto a misura di prevenzione personale coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale che escludeva il reato di guida senza patente per chi fosse stato colto alla guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità cfr. Sez. 4, n. 23631 del 19/4/2012, Geanta, Rv. 253129 . E che l’attuale assetto regolativo sia il frutto di una scelta legislativa appare indirettamente dimostrato dal fatto che il D.Lgs. n. 159 del 2011 reca la data del 6/9/2011 e che esso è entrato in vigore, per la parte qui in considerazione, il 13/10/2011, mentre il D.Lgs. n. 59 del 2011, che ha previsto, a partire dal 19/1/2013, il conseguimento della patente di guida della categoria AM per i conducenti dei ciclomotori , è stato adottato il 18/4/2011 sicché ove il legislatore delegato avesse voluto fare propria tale novità normativa, avrebbe espressamente esteso la punibilità della condotta prevista dall’art. 73 al conducente del ciclomotore . Al contrario, in mancanza di un siffatto intervento legislativo, restando immutata la distinzione normativa tra i motoveicoli e i ciclomotori , deve escludersi, alla luce del principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, la possibilità di un ampliamento per via interpretativa della dimensione tipica dell’art. 73, comprendendo in essa anche la diversa categoria dei ciclomotori”. 3.1. Pertanto, nel caso di specie, essendo il conducente alla guida di un ciclomotore , egli, pur trovandosi nelle condizioni descritte nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 non poteva rispondere del reato contestato, proprio perché il veicolo non era, comunque, riconducibile alla nozione di motoveicolo . 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.