La consulenza della psicologa della moglie è sufficiente per ribaltare l’assoluzione del marito dal reato di maltrattamenti?

Ai fini della riforma di una sentenza assolutoria di primo grado ed in assenza di elementi sopravvenuti, non è sufficiente una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado. Occorre infatti la dimostrazione di una forza persuasiva superiore, derivante dai puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria oppure da un ampliamento della piattaforma valutativa presa in esame in primo grado.

Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 35801/20, depositata il 14 dicembre. La Corte d’Appello di Roma ribaltava la decisione di prime cure di assoluzione di un imputato dal reato di cui all’art. 572 c.p. perché il reato non sussiste. In appello veniva infatti riconosciuta la responsabilità penale dell’uomo per i maltrattamenti verbali e psicologici inflitti alla moglie. Con l’impugnazione proposta dal P.M. e dalla parte civile veniva depositata anche la consulenza psicologica che accertava lo stato di ansia e sofferenza psicologica subita dalla donna per le forti tensioni nel rapporto coniugale. Proprio tale elemento veniva valorizzato dai giudici della Corte territoriale per ribaltare l’iniziale assoluzione. I legali dell’imputato hanno impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi per la mancata rinnovazione dibattimentale e la carenza motivazionale in relazione alla riforma del giudizio assolutorio. Il ricorso risulta fondato. La pronuncia in oggetto ricorda la necessità per il giudice dell’appello investito dell’impugnazione di una sentenza di assoluzione in primo grado di procedere, onde affermare la responsabilità penale dell’imputato, anche d’ufficio, alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo. Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello si era limitata alla sola rinnovazione della prova dichiarativa resa dalla persona offesa omettendo di disporre analogamente per le altre prove dichiarative, tra cui in particolare quelle della figlia della coppia ritenuta decisiva per la decisione. Censurabile risulta anche la carenza motivazionale della sentenza impugnata. È infatti consolidato il principio secondo cui, per la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore , derivante dai puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria oppure da un ampliamento della piattaforma valutativa presa in esame dal primo giudice, tale da essere capace di travolgere la precedente decisione e da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato . In particolare, la pronuncia impugnata ha sottolineato la portata della consulenza della psicologa della moglie che aveva registrato le condizioni fisiche e i sentimenti della donna ricollegandoli verosimilmente alle tensioni del rapporto coniugale. Sul punto però non è stata fornita una adeguata giustificazione dell’apprezzamento compiuto . In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 novembre – 14 dicembre 2020, n. 35801 Presidente Bricchetti – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, sull’appello del P.M. e della parte civile, riformava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto C.G. dal reato di cui all’art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste, dichiarandolo responsabile del reato ascritto e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni in favore della parte civile. All’imputato era stato contestato di aver maltrattato la moglie alla presenza delle figlie minori, aggredendola verbalmente e psicologicamente con frasi offensive e denigranti. In primo grado erano state ridimensionate le accuse avanzate dalla persona offesa, alla luce delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti che non avevano mai assistito a liti o discussioni o ad episodi anomali, dichiarandosi anzi incredule delle condotte allo stesso ascritte ed in particolare di quelle rese dalla figlia della coppia, C. , che aveva descritto il padre come persona possessiva e gelosa, ma che non aveva trasmodato nei confronti della persona offesa in condotte vessatorie o produttive di sofferenze gravi o intollerabili. Investita dei gravami del P.M. e della parte civile, la Corte di appello, dopo aver disposto la audizione della persona offesa, riteneva integrato il reato contestato, alla luce delle accertate condotte quotidiane di umiliazione, da considerarsi in un’ottica complessiva ed unitaria, che avevano arrecato sofferenze ed umiliazioni alla persona offesa. Illuminante era da ritenersi, secondo i Giudici dell’appello, la consulenza psicologica, depositata a corredo della querela e non considerata dal primo giudice la consulente aveva attribuito verosimilmente lo stato di ansia e sofferenza psicologica in cui versava la donna alle forti tensioni nel rapporto coniugale, nel quale quest’ultima si sentiva in pericolo, temendo una escalation di aggressioni da verbali in fisiche da parte del marito. La Corte di appello richiamava le scene di gelosia ossessiva dell’imputato nei confronti della moglie sempre alla ricerca di prove e riscontri ad ipotetici tradimenti e gli insulti rivolti alla stessa anche in presenza delle figlie. In tale quadro, la Corte di appello riteneva significativa la deposizione della figlia C. che aveva comunque ribadito i continui litigi dei genitori a causa del comportamento del padre e delle accuse del padre per gelosia rivolte alla madre, tanto che quest’ultima si sentiva pedinata. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. c.p.p 2.1. Vizio di motivazione. La Corte di appello non si è correttamente confrontata con i principi, pur richiamati, in tema di riforma della sentenza assolutoria, sia quanto alla necessità di una motivazione rafforzata sia quanto alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. La Corte di appello ha infatti rinnovato soltanto la audizione della persona offesa e non quella della figlia della coppia, che pur era stata ritenuta decisiva in entrambi i giudizi con esiti opposti, e neppure quella della psicologa, sulla quale la Corte territoriale addirittura ha fondato immotivatamente il collegamento tra lo stato d’animo della persona offesa e i comportamenti dell’imputato, e di tutti gli altri testimoni che per il primo giudice avevano portato a ridimensionare il fatto. Sul piano motivazionale, la Corte di appello ha enfatizzato un mero parere di parte reso dalla psicologa - al quale il primo giudice non aveva correttamente attribuito alcun valore e in ordine al quale non vi era stato alcun contraddittorio facendo assurgere a prova dei maltrattamenti contestati. La testimonianza della persona offesa resa in appello non ha fornito alcun contributo all’ipotesi accusatoria come d’altronde dimostra la motivazione della sentenza impugnata , rappresentando le sue nuove dichiarazioni soltanto il goffo tentativo della donna di tingere la vicenda in modo più fosco e fornire nominativi di persone informate sui fatti mai offerti prima nel corso del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata presenta, nei termini di seguito precisati, le criticità segnalate dal ricorrente in ordine sia alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa sia alla motivazione che deve sostenere la riforma del giudizio assolutorio. 2. Quanto al primo aspetto, occorre muovere da quanto dispone l’art. 603 c.p.p., comma 3-bis in caso di appello della sentenza assolutoria, è imposto al giudice, ai fini della riforma in peius, l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva ai fini della valutazione di responsabilità, che opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 . Tale norma ha invero codificato principi da tempo affermati dal Massimo Consesso nomofilattico in ordine alla necessità per il giudice dell’appello, investito della impugnazione avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, e che intenda riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, di procedere, anche d’ufficio a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 . Va a tal riguardo ricordato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell’esito della condanna Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 . Declinati questi principi nel caso in esame, va evidenziato che la Corte di appello si è limitata alla sola rinnovazione della prova dichiarativa resa dalla persona offesa, omettendo di disporre analogamente per le altre prove dichiarative, pur utilizzate per il giudizio assolutorio di primo grado, e richiamate con esiti opposti dalla Corte di appello. 2.1. In primo luogo, vengono in considerazione le dichiarazioni rese dalla figlia della coppia, C. , la cui valutazione pro reo da parte del primo giudice era stata criticata da entrambi gli atti di appello. Ebbene queste dichiarazioni risultano diversamente apprezzate dalla Corte di appello in funzione della prova dei comportamenti vessatori e mortificanti realizzati dal ricorrente. Si tratta nella specie di differente valutazione del significato della prova dichiarativa e non di mero travisamento di tale prova, che si verifica solo quando la lettura della prova sia affetta da errore revocatorio per omissione, invenzione o falsificazione, e che non impone l’obbligo di rinnovazione Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 . 2.2. A medesime conclusioni deve pervenirsi per le altre dichiarazioni che il primo giudice aveva richiamato per ridimensionare le accuse rivolte dalla persona offesa venivano in particolare rilievo le dichiarazioni del Dimaiuta, che avevano portato a ricostruire in primo grado l’episodio del 18 maggio 2016 in termini del tutto neutrali rispetto alla versione della persona offesa che il primo giudice aveva definito descritta con tinte alquanto fosche . Le medesime dichiarazioni sono invece riportate dalla sentenza impugnata come dimostrative delle vessazioni attuate dal ricorrente nei confronti della donna. 2.3. Non merita invece censura la sentenza impugnata quanto alla consulenza della psicologa. In tal caso, si trattava di prova documentale non veicolata nel processo a mezzo del linguaggio verbale e che pertanto il giudice dell’appello non aveva l’obbligo di rinnovare Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 . In tale situazione, il giudice di appello non può infatti che decidere basandosi su quella prova ab origine cartolare, acquisita come tale nel processo per volontà delle stesse parti e sulla quale il contraddittorio si è svolto solo cartolarmente. 3. Come premesso, la sentenza impugnata merita censura anche sotto l’altro profilo segnalato dalla difesa della assenza di una motivazione rafforzata della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado, limitandosi a sostituire la propria lettura dei dati probatori a quella del Tribunale senza giustificare adeguatamente la chiave interpretativa privilegiata e senza confutare puntualmente e con argomenti di forza logica superiore le valutazioni del primo giudice, dimostrandone la fallacia. Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679 . È pertanto, consolidato il principio secondo il quale per la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, derivante dai puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria oppure da un ampliamento della piattaforma valutativa presa in esame dal primo giudice, tale da essere capace di travolgere la precedente decisione e da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato tra le tante, Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 Sez. 1, n. 12273/14 del 05/12/2013, Ciaramella, Rv. 262261 . Ebbene, il primo giudice aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo i comportamenti dell’imputato fisiologici di una fase di crisi della coppia conclusione confortata dalla mancanza di violenze fisiche e di condotte intimidatorie e dal tenore delle informazioni testimoniali raccolte ed in particolare di quella della figlia. La Corte di appello ha ribaltato tale lettura, ritenendo che dalla lettura complessiva del compendio probatorio gli atti quotidiani posti in essere dall’imputato dovessero ritenersi patologici, tali cioè da cagionare sofferenze ed umiliazioni alla donna. A tal fine ha ritenuto illuminante e decisiva la consulenza della psicologa che aveva registrato le condizioni fisiche e i sentimenti della donna ricollegandoli verosimilmente alle tensioni del rapporto coniugale. Ebbene, tale consulenza che, già era nel patrimonio conoscitivo del primo giudice, doveva essere posta in ogni caso di fronte al ragionevole dubbio derivante dalla assoluzione di primo grado e quindi, anche a voler tacere della sua valenza probatoria, alle prove di segno contrario utilizzate dal primo giudice. Quanto alla valenza probatoria della consulenza, va evidenziato che si trattava di una relazione scritta rilasciata il 25 maggio 2016 nell’interesse della persona offesa dalla psicologa che l’aveva in cura, avente ad oggetto i colloqui tenuti con quest’ultima dall’aprile 2015. Era quindi un documento formatosi fuori del processo penale, utilizzabile ai sensi dell’art. 234 c.p.p. come rappresentativo di situazioni e di cose. La Corte di appello ha utilizzato detto documento in modo decisivo rispetto a quanto accertato in primo grado, aderendo alle valutazioni del tecnico relative alla riconducibilità dello stato di sofferenza psicofisica in cui versava la donna uno stato di stanchezza ed affaticamento, una significativa perdita di peso, non attribuibile a patologia, un rilevante innalzamento dei livelli di ansia al comportamento vessatorio del marito, senza tuttavia fornire sul punto una ponderata giustificazione dell’apprezzamento compiuto in ordine alle conclusioni della psicologa che in ogni caso si era basata, quanto alla causa dello stato della paziente, sulle sole dichiarazioni di quest’ultima . 5. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che procederà a nuovo giudizio sulla base dei principi sopra enunciati, colmando le carenze della motivazione sopra segnalate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.