Costituisce (ancora) reato l’omessa comunicazione da parte dell’albergatore delle generalità dei clienti all’autorità competente

Nonostante l’abrogazione della l. n. 135/2001, l’art. 109 deve ritenersi ancora vigente, costituendo, dunque, reato la condotta di omessa comunicazione delle generalità dei clienti all’autorità di pubblica sicurezza da parte del preposto alla conduzione di un albergo.

Questa la decisione della Corte di Cassazione n. 35573/20, depositata l’11 dicembre. Il GIP presso il Tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata circa la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 109 TULPS, poiché ella non aveva comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva. La decisione del GIP muoveva dal fatto che il fatto contestato non era più previsto dalla legge come reato, in virtù dell’avvenuta abrogazione ad opera della l. n. 79/2011. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione, sostenendo che debba ritenersi ancora vigente il suddetto art. 109, con conseguente rilevanza penale del fatto addebitato all’imputata. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato , ricostruendo il quadro normativo attorno a cui ruota la questione in oggetto. A tal fine, gli Ermellini evidenziano che l’obbligo per i gestori di alberghi ed altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità di coloro che vi alloggiano entro le 24 ore successive al loro arrivo è oggetto di sanzione penale oggetto dell’art. 17 TULPS. Ora, vero è che il d.lgs. n. 79/2011 ha abrogato la l. n. 135/2011, ma la sostituzione totale non comporta l’eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’art. 109 TULPS, e ciò troverebbe conferma nel fatto che il successivo d.l. n. 201/2011, al comma 1 dell’art. 40, contempla la semplificazione degli adempimenti utili alla registrazione dei clienti presso le strutture ricettizie di cui all’art. 109, modificando solo il comma 3, che fa riferimento al testo di tale disposizione considerandola, dunque, ancora vigente. La Corte, inoltre, sottolinea che l’art. 19- bis , d.l. n. 113/2018, prevede che l’art. 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni , confermando, ancora una volta, la vigenza della norma. A seguito delle argomentazioni esposte, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al GIP, il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 novembre – 11 dicembre 2020, n. 35573 Presidente Iasillo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere ex artt. 129 e 459 c.p.p. nei confronti di B.E. in relazione alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 109 TULPS, per non avere comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva sita in omissis . Il giudice, investito della richiesta di decreto penale formulata dal Pubblico ministero in data 29/9/2017, ha ritenuto che il fatto contestato all’imputata non è previsto dalla legge come reato, alla luce dell’intervenuta abrogazione, ad opera della L. n. 79 del 2011, della L. n. 135 del 2011 che aveva reintrodotto la disposizione incriminatrice. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia che denuncia la violazione di legge con riguardo alla ritenuta assenza di penale rilevanza del fatto perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, deve ritenersi tuttora vigente l’art. 109 TULPS, nella formulazione introdotta dalla L. n. 135 del 2001, con la conseguente rilevanza penale del fatto contestato all’imputata quale soggetto al quale attribuire la condotta di cui al comma 1 del citato articolo, condotta punibile ai sensi dell’art. 17 del medesimo Testo Unico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno esposte. 2. Quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 109 TULPS, gli interventi normativi che si sono succeduti hanno determinato non poche incertezze applicative. Il D.Lgs. n. 480 del 1994, art. 4 aveva modificato il comma 4 dell’art. 109 TULPS, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera con l’intervenuto del D.L. n. 97 del 1995, conv. L. n. 203 del 1995 riordino della materia del turismo, spettacolo e sport si disponeva la modifica dell’art. 109, commi 1, 3 e 5, TULPS, quest’ultimo comma ancora modificato con la previsione di un’unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione. La L. n. 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha successivamente riscritto per intero l’art. 109 TULPS in tre commi e non ha previsto alcuna sanzione, nè penale nè amministrativa, determinando in tal modo l’applicazione della sanzione penale ai sensi dell’art. 17 TULPS. In tale senso si è già pronunciata questa Corte affermando che l’obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all’art. 17 del TULPS, avendo la L. n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. n. 97 del 1995 Sez. 3, n. 37145 del 07/07/2005, Parati, Rv. 232474 Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Montoro, Rv. 241720 . Con il D.Lgs. n. 79 del 2011 codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo è stata abrogata la L. n. 135 del 2001. Tuttavia, la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non comporta affatto l’eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’art. 109 TULPS che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con D.L. n. 97 del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa Sez. 3, n. 19037 del 18/04/2007, Caggegi . Tanto trova conferma anche nel fatto che il successivo D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L. n. 214 del 2011 cd decreto semplificazione del governo Monti che all’art. 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell’art. 109 TULPS e modifica il solo comma 3 facendo riferimento al testo di detto articolo formulato dalla L. n. 135 del 2001 che, quindi, considera vigente anche dopo l’intervenuta abrogazione. 3. Orbene, deve rilevarsi che la contestazione mossa al ricorrente si riferisce espressamente alla condotta di omessa comunicazione dei dati dei clienti che, a differenza del ritardo nella consegna Sez. 1, n. 32777 del 09/04/2014, Bellassai, Rv. 260535 ha chiarito che non costituisce reato, a norma del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di tardiva consegna all’autorità di P.S. delle schede di ospitalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo, in quanto l’art. 109 citato impone soltanto che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax , conserva penale rilevanza. È, infatti, tuttora prevista dalla legge come reato, nella vigente formulazione dell’art. 109, comma 3, TULPS, che impone che entro le ventiquattro ore successive all’arrivo vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici e telematici o mediante fax, la condotta di omessa comunicazione, sanzionata dall’art. 17 del medesimo decreto. Del resto, il D.L. n. 113 del 2018, art. 19-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018, ha disposto che l’art. 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni , così ulteriormente confermando la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, faccia applicazione del seguente principio di diritto costituisce reato, a norma del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.