Il verbale di identificazione e l’elezione di domicilio non bastano per desumere la conoscenza del processo

La conoscenza del procedimento non può essere desunta su basi meramente formali e cartolari, né tantomeno facendo riferimento ad un momento dichiaratamente preliminare anche al sorgere di esso, cristallizzato nel verbale di identificazione e nell'elezione di domicilio.

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d’Appello ha rigettato la sua istanza di essere restituita nel termine per proporre appello avverso la sentenza resa dal Tribunale, poi confermata in appello e divenuta irrevocabile, nell’ambito di un procedimento celebrato in sua contumacia . In particolare, i Giudici d’appello hanno ritenuto integrata la condizione della conoscenza effettiva del procedimento e della sentenza contumaciale sulla base della mera regolarità della notifica degli atti di impulso processuale e della sola elezione di domicilio presso il campo nomadi , effettuata nel verbale di identificazione nel quale la ricorrente aveva fornito false generalità, alla quale sono seguite le notifiche presso il domicilio del difensore d’ufficio per successiva irreperibilità della ricorrente . Ritenuto fondato il ricorso, la Cassazione ribadisce quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 28912/19 , ossia che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica operata con l. n. 672014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza . Tanto premesso, la Corte di Cassazione sostiene che a maggior ragione non può ritenersi valida ed effettiva la conoscenza del procedimento se agganciata ad un momento antecedente e del tutto primordiale del sorgere di esso, verosimilmente prima ancora della sua registrazione in Procura, quale è quello del verbale di identificazione dell’indagata , in cui l’indicazione dell’accusa è affidata al mero richiamo formale di una disposizione normativa . Inoltre, prosegue la S.C., le Sezioni Unite hanno anche chiarito che in tema di conoscenza del processo a proprio carico, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio , da parte dell’indagato, dovendo il giudice , in ogni caso, verificare , anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato , tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa . Pertanto, afferma la Cassazione , la conoscenza del procedimento non può essere desunta su basi meramente formali e cartolari, né facendo riferimento ad un momento dichiaratamente preliminare anche al sorgere di esso, cristallizzato nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio . E neppure l’aver fatto ricorso a false generalità da parte dell’indagata può essere un tema decisivo ai fini della prova della volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento stesso, non potendo essere valorizzato fino al punto da svilire del tutto il diritto di essere messi a conoscenza del procedimento nella fase in cui esso diviene effettivamente idoneo a generare un’accusa formale nei suoi confronti, in seguito all’esercizio dell’azione penale ed alla emanazione di un atto di vocatio in iudicium vero e proprio .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 ottobre – 2 dicembre 2020, n. 34327 Presidente Palla – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha rigettato l’istanza di B.L. , alias N.S. , con cui costei ha chiesto di essere restituita nel termine per proporre appello avverso la sentenza del 22.5.2002 del Tribunale di Sassari, confermata dalla Corte d’Appello di Sassari ed irrevocabile dal 18.10.2012, nell’ambito di un procedimento celebrato in sua contumacia. 2. Avverso l’ordinanza di rigetto predetta propone ricorso B.L. , tramite il difensore, avv. Loris Panfili, deducendo un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge avuto riguardo all’art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis. La Corte d’Appello ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine proposta dalla ricorrente, nonostante ella abbia denunciato di essere venuta a conoscenza della sentenza di condanna contumaciale, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Sassari il 22.5.2002 e divenuta definitiva dopo la conferma in appello dal 18.10.2012, soltanto con la notifica dell’ordine di carcerazione con unificazione pene n. 30029 della Procura della Repubblica di Sassari per l’espiazione di complessivi anni 5 e mesi 1 e giorni 27 di reclusione, nonché mesi 11 e giorni 6 di semidetenzione. In detto provvedimento, notificatole mentre era detenuta per altra causa, la B. ha potuto conoscere per la prima volta della citata sentenza contumaciale, poiché ricompresa nel cumulo. I giudici d’appello hanno ritenuto integrata la condizione della conoscenza effettiva del procedimento e della sentenza contumaciale emessa in primo grado, divenuta irrevocabile, sulla base della mera circostanza della regolarità della notifica degli atti di impulso processuale e, in realtà, della sola elezione di domicilio presso il campo nomadi di OMISSIS , effettuata nel verbale di identificazione in cui la ricorrente aveva fornito le false generalità di N.S. , alla quale sono seguite le notifiche degli atti di citazione e degli estratti delle sentenze contumaciali di primo e secondo grado presso il domicilio del difensore d’ufficio, non essendo poi più stata reperibile la B. presso il citato domicilio. Il verbale contenente l’elezione di domicilio, ovviamente, essendo atto pre-procedimentale, non reca alcuna indicazione del numero del procedimento aperto presso l’autorità giudiziaria e dunque non possiede quei requisiti minimi di cui all’art. 405 c.p.p. per poter considerare effettiva la conoscenza dell’azione penale nei propri confronti e nessuna indagine è stata compiuta in ordine all’esistenza di indici di effettiva conoscenza della sentenza contumaciale di primo grado diversi dalla mera regolarità formale delle notifiche, sicché non può esservi prova del fatto che la condannata avesse volontariamente omesso di impugnarla. Il ricorso richiama la giurisprudenza di legittimità in proposito e in particolare la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 28912 del 2019. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Sostiene la Corte d’Appello che la ricorrente non ha diritto alla restituzione nel termine, essendo stata dichiarata irreperibile con regolare procedura nel procedimento contumaciale ed essendole per questo stati notificati gli atti successivi all’elezione di domicilio mediante consegna al difensore d’ufficio. L’elezione di domicilio presso il campo nomadi di OMISSIS è stata effettuata nel verbale di identificazione in cui la ricorrente aveva fornito le false generalità di N.S. e ad essa sono seguite le notifiche degli atti di citazione e degli estratti delle sentenze contumaciali di primo e secondo grado presso il domicilio del difensore d’ufficio, non essendo poi più stata reperibile la B. presso il citato domicilio. Anche la sentenza di primo grado è stata notificata previe ricerche secondo le norme previste per gli irreperibili e così anche il decreto di citazione in appello, instaurato a seguito di impugnazione del difensore d’ufficio, e la stessa sentenza d’appello. La ricorrente, pertanto, afferma la Corte di merito, si è posta volontariamente in condizioni di non avere conoscenza dei processi di primo e secondo grado, fornendo, peraltro, una falsa identità. 2.1. Data la situazione in fatto, deve osservarsi che le più recenti pronunce delle Sezioni Unite hanno tracciato un percorso che smentisce l’impostazione interpretativa della fattispecie proposta dalla Corte d’Appello. La sentenza Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716 ha stabilito, infatti, che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175 c.p.p., comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica operata con L. 28 aprile 2014, n. 67, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. A maggior ragione, quindi, non può ritenersi valida ed effettiva la conoscenza del procedimento se agganciata ad un momento antecedente e del tutto primordiale del sorgere di esso, verosimilmente prima ancora della sua registrazione in Procura, quale è quello del verbale di identificazione dell’indagata, in cui l’indicazione dell’accusa è affidata al mero richiamo formale di una disposizione normativa. Successivamente alla pronuncia appena richiamata, anche in tema di rescissione del giudicato, le Sezioni Semplici della Corte di cassazione hanno riaffermato l’importanza decisiva della condizione che la comunicazione di conoscenza del procedimento e dell’accusa sia contenuta in un atto che configura una vocatio in iudicium, statuendo che l’incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa nè dalla notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium , nè dalla notifica a persona diversa dall’imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo Sez. 6, n. 43140 del 19/9/2019, Shimi, Rv. 277210 . Da ultimo, con riferimento alla nuova disciplina del procedimento in assenza, le Sezioni Unite hanno proseguito nel coltivare l’interpretazione sostanzialistica ed attenta alle garanzie effettive in tema di conoscenza del processo a proprio carico, stabilendo che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162 c.p.p., comma 4-bis, ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103 . 2.2. Dunque, la conoscenza del procedimento non può essere desunta su basi meramente formali e cartolari nè facendo riferimento ad un momento dichiaratamente preliminare anche al sorgere di esso, cristallizzato nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Nè l’aver fatto ricorso a false generalità da parte dell’indagata può essere un tema decisivo ai fini della prova della volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento stesso, non potendo essere valorizzato fino al punto da svilire del tutto il diritto di essere messi a conoscenza del procedimento nella fase in cui esso diviene effettivamente idoneo a generare un’accusa formale nei suoi confronti, in seguito all’esercizio dell’azione penale ed alla emanazione di un atto di vocatio in iudicium vero e proprio. D’altra parte, la Corte d’Appello non ha neppure chiarito il momento in cui all’indagata sono state attribuite, in seguito evidentemente ad indagini, le generalità esattamente corrispondenti. 2.3. Deve essere, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 22.5.2002 del Tribunale di Sassari, divenuta irrevocabile il 18.10.2012, con conseguente trasmissione degli atti a detto Tribunale per i provvedimenti di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari per quanto di competenza.