



patteggiamento | 02 Dicembre 2020
Legittima l’integrazione del dispositivo della sentenza resa con motivazione contestuale
di La Redazione
Quando il giudice del patteggiamento abbia omesso di pronunciarsi sul beneficio della sospensione condizionale della pena che costituiva oggetto specifico dell’accordo e dal tenore della decisione possa desumersi che tale mancanza sia riconducibile ad una mera omissione materiale, la Corte di Cassazione può disporre direttamente l’integrazione sul punto della sentenza impugnata, a maggior ragione quando essa sia stata resa con motivazione contestuale.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 34012/20; depositata il 1° dicembre)








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