Legittima l’integrazione del dispositivo della sentenza resa con motivazione contestuale

Quando il giudice del patteggiamento abbia omesso di pronunciarsi sul beneficio della sospensione condizionale della pena che costituiva oggetto specifico dell’accordo e dal tenore della decisione possa desumersi che tale mancanza sia riconducibile ad una mera omissione materiale, la Corte di Cassazione può disporre direttamente l’integrazione sul punto della sentenza impugnata, a maggior ragione quando essa sia stata resa con motivazione contestuale.

Questa la decisione della Suprema Corte n. 34012/20, depositata il 1° dicembre. Il Tribunale di Ascoli Piceno applicava all’imputato la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. C e 2- sexies c.d.s Contro la decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando l’assenza di correlazione tra la richiesta di patteggiamento concordata con il P.M. e la sentenza emessa dal Giudice, considerato che la richiesta era espressamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena , la quale non era stata disposta. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , evidenziando che quando il giudice del patteggiamento ometta di pronunciarsi sul beneficio della sospensione condizionale inserito nel patto, e tale mancanza possa ricondursi ad una mera omissione materiale desunta dal tenore della stessa, ad essa può ovviare la Corte di Cassazione, disponendo direttamente l’ integrazione sul punto della decisione impugnata. In tal senso, la Corte osserva che nel caso di specie il Giudice aveva indicato in motivazione il parere favorevole del P.M. su tutto l’accordo e nel dispositivo aveva dato atto della conforme richiesta delle parti, escludendo, dunque, che il decidente avesse voluto discostarsi dal patto. Inoltre, è necessario considerare che la sentenza impugnata è stata resa con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 544, comma 1, c.p.p. e a tal proposito i Giudici evidenziano che nonostante l’atto che estrinseca la volontà del giudice sia solo il dispositivo , che per questo non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni, tale principio non opera quando il dispositivo e la motivazione siano formati e pubblicati contestualmente in un documento unico, in quanto in tal caso è del tutto legittimo interpretare ovvero integrare il dispositivo sulla base della motivazione. Per questa ragione, la Corte afferma che si può ragionevolmente ritenere che il Giudice sia incorso in una mera omissione materiale emendabile di conseguenza, annullano la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sospensione condizionale della pena e provvedono a disporla.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 novembre – 1 dicembre 2020, n. 34012 Presidente Fumu – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data n. 406 del giorno 02/05/2019, del Tribunale di Ascoli Piceno applicava, su richiesta delle parti, a S.G. la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 667,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C e comma 2-sexies. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione S.G. , a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 violazione di legge in relazione all’art. 448 c.p.p., comma 2-bis e art. 163 c.p Deduce che nel caso in questione non vi è correlazione tra la richiesta di patteggiamento concordata tra l’imputato e il P.M. e la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno posto che la richiesta di applicazione della pena per la quale il P.M. ha prestato il proprio consenso era espressamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena ma il Giudice ha omesso di disporre il beneficio suddetto. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. Occorre evidenziare che, qualora il giudice del patteggiamento abbia omesso di pronunciarsi, nella sentenza di applicazione della pena concordata, il beneficio della sospensione condizionale, inserito nel patto, e dal tenore della decisione possa desumersi che la mancata pronuncia sia da ascrivere a mera omissione materiale, a quest’ultima può ovviare la Corte di cassazione, disponendo direttamente l’integrazione sul punto della sentenza impugnata cfr. Sez. 4, n. 41582 del 03/11/2010 Ud. -dep. 24/11/2010 Rv. 248460 si veda anche Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019 Cc. -dep. 06/09/2019-Rv. 276839 . 4.1. In vero, l’art. 444 c.p.p., comma 3, prevede che il giudice, se ritiene che la sospensione richiesta non può essere concessa, ‘rigetta la richiesta. Nel caso di specie, invece, pur essendo stata applicata la pena come concordata, non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale alla quale era stato espressamente subordinato l’accordo. Sul punto deve, anche, rilevarsi che -in motivazione lo stesso giudice riporta Sentito il parere favorevole espresso dal P.M. su tutta la proposta . e nel dispositivo dà atto della conforme richiesta delle parti . ciò esclude, ragionevolmente, che il decidente abbia inteso discostarsi dal patto, per negare la sospensione condizionale della pena. Mette conto, poi, considerare, nella specie, la peculiare struttura della sentenza che ha ratificato il patteggiamento, vale a dire una sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 1. Va, a tal proposito, rimarcato che -posto l’assunto di ordine generale secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso v. Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690 è di particolare significato la specificazione che il principio per cui l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, opera soltanto quando il dispositivo venga formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione, non, invece, quando il dispositivo e la motivazione siano formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, formante ab origine corpo provvedimentale unitariamente espresso, poiché in tal caso è pienamente legittimo interpretare o integrare il dispositivo sulla base della motivazione cfr. Sez. 1, n. 50488 del 07/10/2018 Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, Rv. 265734 . È, pertanto, ragionevole ritenere che il giudice Sia incorso in una mera omissione materiale emendabile, per il Collegio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l , disponendo la sospensione condizionale della pena, previo annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione condizionale della pena, sospensione che dispone.